Scade lunedì 17 c.m. il termine , indicato dalle istruzioni Inps ed Inail ,entro cui le imprese ed i professionisti del cratere sisma d'Abruzzo devono versare i contributi sospesi dopo il terremoto del 9.4.2009 e che ,ai sensi della legge n.183/2011 ,vanno restituiti con l'abbattimento al 40% in dieci anni,ricordando che tra l'altro senza detto versamento non è consentito il rilascio del DURC. Sull'argomento si richiama l'attenzione sui seguenti documenti: a) il Messaggio Inps n.16832 del 17 ottobre 2012 . A seguito di numerose richieste all'Istituto, si forniscono con la presente gli opportuni chiarimenti in ordine ad alcune disposizioni contenute nella circolare n. 116/2012, relativa al recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009. Termine di presentazione della domanda di definizione agevolata e della dichiarazione «de minimis» La circolare n. 116/2012 stabilisce un termine di 30 giorni dalla pubblicazione per la presentazione della domanda di rateazione e di definizione agevolata con abbattimento del debito contributivo al 40%, accompagnata dalla dichiarazione de minimis relativa alla mancata percezione di aiuti nel triennio eccedenti la soglia fissata dai regolamenti comunitari di settore per la legittimità dell'agevolazione. Rilevata la difficoltà dei soggetti interessati in ordine alla quantificazione degli aiuti de minimis percepiti e da inserire in dichiarazione, si ritiene opportuno consentire la proroga del termine di presentazione delle sole dichiarazioni de minimis. Tali dichiarazioni sono necessarie per consentire all'Istituto la verifica della corretta applicazione della misura della contribuzione dovuta. Pertanto, mentre le istanze di rateazione dovranno essere presentate entro la scadenza del 19.10.2012, le dichiarazioni de minimis potranno essere presentate fino alla data del 16.12.2012 (data ultima per il pagamento differito in unica soluzione delle rate da gennaio a settembre 2012, già scadute), fermo restando il mantenimento dell'obbligo di versamento delle rate successive a quella iniziale, la cui entità dovrà essere determinata in relazione a quanto dichiarato nella domanda di rateazione da parte dell'azienda. Si evidenzia che, per i soggetti che hanno avviato la regolarizzazione in misura inferiore a quanto risulterà dovuto in applicazione del de minimis, dovrà essere ridefinito un nuovo piano di ammortamento a decorrere dalla rata di gennaio con versamento nella stessa rata delle differenze relative alle rate già scadute, comprensive degli interessi di legge, secondo quanto indicato al punto 9, circ. n. 116/2012. Rilascio del Durc Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si precisa che, al fine della verifica della regolarità contributiva, potranno essere considerati regolari, fino alla data del 16.12.2012, tutti i soggetti interessati che abbiano avviato il versamento delle rate previste, almeno nella misura del 40%. b) la nota INAIL n. 6165 del 30 ottobre 2012 Con circolare n. 46 del 21 settembre 2012 è stato disposto che i soggetti che beneficiano del recupero agevolato di cui alla legge n. 183/2011, con applicazione del "de minimis", devono presentare la dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente entro 30 giorni dall'emanazione della circolare, quindi entro il 22 ottobre u.s. Considerata la situazione venutasi a creare nel territorio abruzzese e tenuto conto delle difficoltà operative rappresentate dalle imprese, dalle associazioni di categoria e dai consulenti del lavoro per la presentazione della dichiarazione c.d. "de minimis", l'INPS con messaggio n. 16832 del 17 ottobre u.s. ha ritenuto di differire al 16 dicembre 2012 il termine di presentazione di detta dichiarazione. Per quanto sopra, al fine di evitare difformità operative, anche il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva "de minimis" all'INAIL è prorogato al 16 dicembre 2012. Ai fini della verifica della regolarità contributiva potranno quindi essere considerati regolari fino al 16 dicembre 2012 tutti i soggetti interessati che stiano effettuando i pagamenti rateali con la riduzione al 40%, avendo cura di riportare nel campo note del DURC l'annotazione "salvo l'esito della decisione della Commissione Europea". | | | |
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