Il  messaggio n. 20803/2012 dell'Inps contiene   istruzioni operative per i collaboratori  coordinati e continuativi, al fine di richiedere l'indennità una  tantum,essendo rimasti disoccupati,che di seguito si riasssumono
 
La riforma del  lavoro (art. 2, commi da 51 a 56, Legge n. 92/2012) riconosce, a decorrere dal  1° gennaio 2013, un'indennità una tantum, ai collaboratori coordinati e  continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps,  che soddisfino in via congiunta una serie di requisiti.
 
Per espressa  previsione normativa, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del  trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012, per coloro che hanno  maturato il diritto entro tale data.
 
La disposizione  deve intendersi riferita agli eventi "fine lavoro", verificatisi entro e non  oltre il 31 dicembre 2012, in tale ipotesi, decorsi due mesi dalla cessazione  dell'ultimo contratto, il collaboratore potrà presentare la domanda, tramite  l'apposito modulo, pubblicato sul sito http://www.inps.it.
 
Per avere  diritto all'indennità, il collaboratore
a) deve aver svolto l'attività per un unico  committente, con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro, per il quale si è  verificato l'evento "fine lavoro", rilevabile dalle denunce Uniemens (la c.d.  monocommittenza);
b)essere iscritto in via esclusiva alla Gestione separata  dell'Inps, di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995;
c)aver percepito  nell'anno 2011 un reddito lordo compreso tra 5.000 e 20.000 euro;
d)avere almeno  una mensilità di accredito contributivo nell'anno di riferimento;
e) tre mensilità  di accredito contributivo nell'anno precedente ed essere senza contratto di  lavoro da almeno due mesi, condizione che deve, comunque persistere al momento  della presentazione della domanda.
 
Naturalmente,  l'indennità viene erogata solo nel caso in cui si verifichi l'evento "fine  lavoro", come rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie, che il datore di  lavoro ha l'obbligo di inviare, per via telematica al Centro per l'impiego,  entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
 
 Infine si ricorda che  per il triennio 2013-2015, la legge di Riforma del mercato del lavoro ha  disposto,  oltre alla riduzione a tre mesi del requisito minimo di  contribuzione, un aumento dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito e a   copertura della concessione della indennità, ogni anno, saranno stanziati 60  milioni di euro.