francescocolaci posted: " Dopo quelle apportate dall'art.34 ,comma 54,della legge n.221/12 ,di conversione del decreto legge n.179/12 , (ved.post linkhttp://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=22703&action=edit ),anche la legge di stabilita' 2013,in attes"
Dopo quelle apportate dall'art.34 ,comma 54,della legge n.221/12 ,di conversione del decreto legge n.179/12 , (ved.post linkhttp://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=22703&action=edit ),anche la legge di stabilita' 2013,in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ,ha disposto nuove modifiche alla legge n.92/12 ,che , contenute nei commi 141 quaterdecies,141 quinquiesdecies e 141 sexiesdecies .
Una prima variazione fa riferimento al contributo per la cessazione del rapporto di lavoro ,nel senso che il predetto viene espressamente escluso quando il rapporto lavorativo s'interrompe per decesso del lavoratore
Inoltre viene risolto anche il problema legato alla quantificazione del contributo attraverso la riformulazione del comma31 dell'art.2 della riforma formero ,poiche si stabilisce che il contributo si versa soltanto nei casi d'interruzionre ,che intervenmga dall'1.1.2013 di un rapporto di lavporo a tempo indeterminato per le causali che ,indipendentemente dal requisito contributivo,darebbero diritto all'Aspi.
Da notasre altresì lsa correzione relativa alla modalita' di calcolo del contributo in parola,che secondoiil nuovo testo normativo si deve versare in misura pari akl 41% del ,masimale memsile dell'Aspi per ogni 12 mesi di anzisanita' aziendale negli ultimi tre anni,così che il contributo nel 2013 sara' pari a 438,8 euro ,ossia 412 per cento di 1.180 euro.
Un'ulteriore importante variazione è data dall'immissione nel circuito della disoccupazione delle imprese agricole ,che risultavano penalizzate dalla riforma del lavoro.
Rilevante pure è lo slittamento all'1-.1.2014 della diminiuzione dal 4% al 2,6 % del contributo per la formazione dovuto dalle agenzie di somministrazione .
Peraltro ,risultano anche concessi altri sei mesi alle oo.ss ed alle associazioni imprenditoriali compasratiovamente piu' rappresentsative a livello nazionale per la sottoscrizione di accordi ,pure intersettoriali,al fiune di costituire fondi di solidarieta' non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale ,prevedendo che l'intervenmto dei fondi non potra' superasre comunquew la durata prevista dalla legge per la cig.
Infine, s'interviene sulla disciplina dell'art.4 della legge n.92/12 riguardantew i criteri per l'applicazione degli incentivi legati alle nuove assunzioni ,atttraverso l0inseriumento del nuovo comma 12 bis , con cui sio dispone che tali crioteri npon si applicano con riferimento al decreto per l'occupazione-stabilizzazione di giovani e donne del Minidstrpo del Lsavotro,di concerto con il Ministro Economia e Finanze del 5.10.2012 ,pubblicato suòlla G.U-.n.243/12 ,che resta interamente confermato.
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