Il testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 ( recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.» risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18.dicembre 2012 -Supp.Ord.n.208.
Di seguito, si evidenziano le seguenti disposizioni del predetto provvedimento che riguardano in modo specifico la materia del lavoro,precisando che le parti in grasssetto sono state inserite dalla legge di conversione
A) In primo luogo si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art.7 ,che concernono la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato ,stabilendo che:
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto(19.10.2012), in tutti i casi di assenza per malattia
dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la
trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
((1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del
2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Il medico o la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazioneall'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
« 3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per
fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via
telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato((, che ha in cura il minore,))
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il
sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al
decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo
le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis,
e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita', al datore di lavoro interessato ((e all'indirizzo di posta
elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano
richiesta.))
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, ((comprese
la definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche)) »;
b) il comma 1 dell'articolo 51 (relativo al congedo per malattia del bambino) e' sostituito dal seguente:
« 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo,
((la lavoratrice e il lavoratore comunicano)) direttamente al medico,
all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3
dell'articolo 47, ((le proprie generalita' allo scopo di usufruire
del congedo medesimo.)) ».
((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del
presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.)),ossia dal 19.12,.012
B) In secondo luogo sono da considerare le disposizioni contenute nell'art.23 che prevede misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso ,rispetto a cui si stabilisce che:
1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte. 2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente: «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita': a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ». 3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente: «Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere attivita' di impresa. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali.». 4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma: «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari». 5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma: «In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». 6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ». 7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione. 2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto. 2-quinquies)). In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa' cooperative.». 8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed e' diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche' per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. ((10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 18 del 23 gennaio 2009, puo' essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale.)) 11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: « essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. 12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».
C ) In terzo luogo occorre dedicare attenzione alle disposizioni degli articoli da 25 a 32 .
Infatti l'art.25 fa riferimento a Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione e pubblicita',prevedendo quanto segue:
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, ((la nuova imprenditorialita' e)) l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti, ((imprese innovative)) e capitali dall'estero. 2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito « start-up innovativa », e' la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) ((i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;)) b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di quarantotto mesi; c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale ((esclusivo o prevalente, lo sviluppo,)) la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. ((Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso)). Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; 3) ((sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.)) 3. Le societa' gia' costituite alla data di ((entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti. 4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: « incubatore certificato » e' una societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti requisiti: a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7. 6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto. 7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno; b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente; f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate; g) ((capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;)) h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza. 8. Per le start-up innovative di cui ((ai commi 2 e 3)) e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione. 9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. 10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. 11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet. 12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita'; f) elenco delle societa' partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale. 13. L'incubatore certificato e' automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attivita' svolta; e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attivita'; f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno a start-up innovative. 14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma 10. 15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'art.26 concerne la deroga al diritto societario e la riduzione degli oneri per l'avvio delle start up innovatiove ,stastuenmdo che:
1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. 2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. 3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga ((all'articolo 2479, quinto comma)), del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. 6. Nelle start-up innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile. 8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
L'art.27 riguarda la remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato prevedendo che:
1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con ((i quali)) i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato. 3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo ((la data di entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto. 4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. 5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
L'(( Art. 27-bis )) concerne le misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per leassunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati )),disponendo che:
((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui
all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti
modalita' semplificate:))
(( a) il credito d'imposta e' concesso al personale altamente
qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione
del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;))
(( b) il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto
alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello
stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo
articolo.))
L'art.28,in merito alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up innovative , statuisce che:
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per
il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up
innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu'
limitato periodo previsto ((dal comma 3 del medesimo articolo 25))
per le societa' gia' costituite.
2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ((nonche' le ragioni di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276,)) si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo
determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up
innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali
all'oggetto sociale della stessa.
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere
stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di
trentasei mesi, ((ferma restando la possibilita' di stipulare un
contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della
normativa generale vigente.)) Entro il predetto limite di durata
massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere
stipulati, per lo svolgimento delle ((attivita' di cui al comma 2)),
senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione
di continuita'. In deroga al predetto limite di durata massima di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata ((residua
rispetto al periodo)) di cui al comma 1, a condizione che la
stipulazione avvenga presso la Direzione ((provinciale)) del lavoro
competente per territorio. ((I contratti stipulati ai sensi del
presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni
quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.))
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine
stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato.
5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al
presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, ((e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.))
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo'
essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da
una parte variabile, consistente in trattamenti collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita'
del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o
parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono
definire in via diretta ovvero ((in via delegata ai livelli
decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi
comuni)): a) criteri per la determinazione di minimi tabellari
specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio
delle start-up innovative, nonche' criteri per la definizione della
parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate
all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle
esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne
lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa'
che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui
all'articolo 25, ((commi 2 e 3)), il contratto si considera stipulato
a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate
dal presente articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di
promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
L'art.29,che interessa gli Iìincentivi all'investimento in start-up innovative prevede che:
1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. 2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. 3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. 5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. 6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. 9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
L'art.30 ,dedicato alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e al tri interventi di sostegno per le start-up innovative ,dispone quanto segue:
1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle
disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up
innovative" si intende una piattaforma online che abbia come
finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di
rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a
vocazione sociale.
5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179.».
2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto
decreto e' inserito il seguente:
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali
per le start-up innovative.
Art. 50-quinquies. (Gestione di portali per la raccolta di capitali
per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il soggetto che
esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la
raccolta di capitali per le start-up innovative ed e' iscritto nel
registro di cui al comma 2.
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento
e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'
ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a
condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la
sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di
investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo
32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al
ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per
azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa'
cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile
organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita' stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di
terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di
pubblicita';
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro,
alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure
applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare
nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime
semplificato per i clienti professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per
verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la
Consob puo' chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la
trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini,
nonche' effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale
recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel
registro di cui al comma 2, puo' altresi' essere disposta la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si
applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto
previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I,
applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e
alle societa' di gestione armonizzate.».
3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, e' inserito il seguente:
«Art. 100-ter. (Offerte attraverso portali per la raccolta di
capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente
attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali possono
avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari
emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo
totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera c).
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di
cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da
parte di investitori professionali o particolari categorie di
investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti
finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai
clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della
start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi
successivamente all'offerta.».
4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attivita'
di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza
dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli
18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: « ovvero in caso di
esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore
finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli
albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31
e50-quinquies.».
5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo
entro 90 giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di
conversione)) del presente decreto.
6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 25,
comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma
5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri e
modalita' semplificati individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60
giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione))
del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del
Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri
di finanza pubblica.
7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a
disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo
14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del presente
decreto, sono incluse anche le start-up innovative di cui
all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti
assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare,
contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresi', a
individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove
ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto
dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up
innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage
capital e di capitale di espansione.
8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attivita'
indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a
legislazione vigente.
L'art.31,occupandosi di composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa decadenza dei requisiti e attivita' di controllo ,sancisce che:
1. La start-up innovativa non e' soggetta a procedure concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012,
n. 3.
2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti
nel medesimo registro e' consentito esclusivamente all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al
predetto comma.
4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni
dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma
3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di
cui ((all'articolo 25, comma 8, e in)) ogni caso, una volta decorsi
quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a
tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita
in forma di societa' a responsabilita' limitata, le clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote
di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari
partecipativi gia' emessi.
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di
finanza, secondo le modalita' previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
L'art.32 contiene disposizioni relative alla pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure ,precisando che:
1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle universita', sulle opportunita' imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). 3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge. 4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente. 5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo. 6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilita', e quindi la possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi. 7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014.
D) Infine è da tener presente le disposizioni di cui all'art.34,comma 54,che ha apportato le seguenti modifiche alla legge n.92/2012 ,efficaci dal 19.12.2012,ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.della legge n.221/12 ,di conversione del decreto legge n.179/12:
(( a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la
parola: «fax» e' soppressa;)) , significando che, dalla data del 19.12.2012, le comunicazioni ai servizi impiego per le chiamate dei lavoratori intermittenti non potranno piu' avvenire a mezzo fax ,ma soltanto mediante sms o posta elettronica. ovvero mediante le altre modalita'che saranno individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
(( b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento» sono aggiunte le seguenti: «La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi diriduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato daassociazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria»;)) ;
(( c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:))
((«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a
carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria.))
((7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dellalegge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati,mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991».))
Pertanto, per effetto delle suddette modifiche si registra quanto segue:
1) nei casi di eccedenze di personale ,tramite accordi sindacali ,il datore di lavoro puo' accollarsi una prestazione (pari alla pensione) ed il pagamento della contribuzione fino al raggiungimento della pensione ,per accelerare l'esodo dei piu' anziani.e questo puo' avvenire sia negli accordi per le procedure di mobilita' collettiva ,che nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente. :
2) tali nuove norme valgono anche nel caso in cui le prestazioni sarebbero a carico di forme sostitutive dell'asicurazione generale obbligatoria;
3) si possono effettuare nuove assunzioni .anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti, e le stesse possono essere in deroga al diritto di precedenza stabilito per l'assunzione dei lavoratori posti in mobilita'.
Nessun commento:
Posta un commento