In  un emendamento predisposto dai relatori   in sede di esame  in  Senato del  decreto legge n.179/2012,gia' approvato dalla Camera figurano inserite le seguenti modifiche in materia di  lavoro:

Contributo per licenziamenti

L'argomento  di cui al titolo è disciplinatodall'asrt.2 ,commi da 31 a 37 legge n.92/12  7,che dispongono quanto segue:

31. In tutti i casi di interruzione di  un  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta,  a  carico  del  datore  di
lavoro, una somma pari  al  50  per  cento  del  trattamento  mensile
iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita'  aziendale  negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono  compresi
i  periodi  di  lavoro  con  contratto  diverso  da  quello  a  tempo
determinato,  se  il  rapporto  e'  proseguito  senza  soluzione   di
continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui
al comma 30.
32. Il contributo di cui  al  comma  31  e'  dovuto  anche  per  le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso  il  recesso  del  datore  di
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non  e'  dovuto,  fino  al  31
dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il  contributo  di  cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31  non
e'  dovuto  nei  seguenti  casi:  a)  licenziamenti   effettuati   in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute  assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che
garantiscano la  continuita'  occupazionale  prevista  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,
per completamento delle  attivita'  e  chiusura  del  cantiere.  Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in  12  milioni
di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e  2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma  27,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio  2017,  nei  casi  di  licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di  cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  non
abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di  cui  al
comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,  comma  2,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per  l'impiego  in  relazione  alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto  in  relazione  al  regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti  lettere  ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della  legge
27 dicembre 2006,  n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  dovuta  dai  datori  di
lavoro  per  gli  apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   una
contribuzione pari all'1,31 per cento della  retribuzione  imponibile
ai fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con  riferimento  a  tale
contribuzione non operano le disposizioni  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma  36,  di  finanziamento
dell'ASpI,  non  ha  effetto   nei   confronti   delle   disposizioni
agevolative  che  rimandano,  per   l'identificazione   dell'aliquota
applicabile,  alla  contribuzione  nella  misura  prevista  per   gli
apprendisti.

Premesso quanto sopra ,si segnala che   le prime modifiche previste dall'emendamento citato riguardano  proprio il contributo  suddetto  ,che  concernono rispettivamente  i criteri di calcolo del contributo e le condizioni di applicazione del contributo.

Riguardo ai criteri di calcolo,  si propone di far scendere l'aliquota di calcolo dal 50 al 41 per cento ed inoltre   di cambiare   la base rispetto a cui si applica l'aliquota per determinare l'importo del contributo.

Infatti ,mentre attualmente la base di calcolo è "il trattamento mensile iniziale di Aspi",l'emendamento richiamato la cambia in "massimale menmsile di Aspi",fermo restando che il contributo spetta per "ogni 12 mesi di anzianita negli ultimi tre anni".

Infine,  si aggiunge che il contributo è dovuto "indipendentemente dal requisito contributivo" posseduto dal lavorsatrore circa il suo diritto all'Aspi,il che  chiasrisce che spetta o meno l'Aspi al laviorsatore ,il contributo va pagato

Escluso fax  per  intermittente

Il richiamato emendamento prevede pure l'abrogazione dell'uso del fax come mezzo di comunicazione di chiamata al lavoro degli intermittenti

Durc cartaceo

La regolarita' contributiva potra' essere nuovamente certificata direttamente dall'impresa .,a seguito della modifica di quanto stabilito in merito dal dpr n.207/10 e dal dec.legvo n.163/06, dando facolta' agli operatori economici  negli appalti pubblici di produrre autonomamente detto documento ,sottolineando che tale novita'si riflettera' sulle modalita' di presentazione ,restando inoltre previsto che detta novita' si applichera' per il pagamento degli stsati di avanzamento deii lavori e dello stato finale degli stessi