In un emendamento predisposto dai relatori in sede di esame in Senato del decreto legge n.179/2012,gia' approvato dalla Camera figurano inserite le seguenti modifiche in materia di lavoro:
Contributo per licenziamenti
L'argomento di cui al titolo è disciplinatodall'asrt.2 ,commi da 31 a 37 legge n.92/12 7,che dispongono quanto segue:
31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di
lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile
iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi
i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo
determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di
continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui
al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31
dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non
e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni
di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al
comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale
contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento
dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni
agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota
applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli
apprendisti.
Premesso quanto sopra ,si segnala che le prime modifiche previste dall'emendamento citato riguardano proprio il contributo suddetto ,che concernono rispettivamente i criteri di calcolo del contributo e le condizioni di applicazione del contributo.
Riguardo ai criteri di calcolo, si propone di far scendere l'aliquota di calcolo dal 50 al 41 per cento ed inoltre di cambiare la base rispetto a cui si applica l'aliquota per determinare l'importo del contributo.
Infatti ,mentre attualmente la base di calcolo è "il trattamento mensile iniziale di Aspi",l'emendamento richiamato la cambia in "massimale menmsile di Aspi",fermo restando che il contributo spetta per "ogni 12 mesi di anzianita negli ultimi tre anni".
Infine, si aggiunge che il contributo è dovuto "indipendentemente dal requisito contributivo" posseduto dal lavorsatrore circa il suo diritto all'Aspi,il che chiasrisce che spetta o meno l'Aspi al laviorsatore ,il contributo va pagato
Escluso fax per intermittente
Il richiamato emendamento prevede pure l'abrogazione dell'uso del fax come mezzo di comunicazione di chiamata al lavoro degli intermittenti
Durc cartaceo
La regolarita' contributiva potra' essere nuovamente certificata direttamente dall'impresa .,a seguito della modifica di quanto stabilito in merito dal dpr n.207/10 e dal dec.legvo n.163/06, dando facolta' agli operatori economici negli appalti pubblici di produrre autonomamente detto documento ,sottolineando che tale novita'si riflettera' sulle modalita' di presentazione ,restando inoltre previsto che detta novita' si applichera' per il pagamento degli stsati di avanzamento deii lavori e dello stato finale degli stessi
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