In data 19.11.2012 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 allegata al presente messaggio, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi”.
Pertanto, a seguito di questa sentenza, alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 23484 del 4 aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Le istruzioni contenute nel presente messaggio vanno ad integrare il contenuto della circolare 137 del 21 dicembre 2007, relativa al congedo di maternità in caso di adozione ed affidamento preadottivo, con riferimento alla durata del periodo indennizzabile.
Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Le istruzioni contenute nel presente messaggio vanno ad integrare il contenuto della circolare 137 del 21 dicembre 2007, relativa al congedo di maternità in caso di adozione ed affidamento preadottivo, con riferimento alla durata del periodo indennizzabile.
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