Sottoscritto il 12/12/2012, tra FISE, LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, AGCI SERVIZI, UNIONSERVIZI CONFAPI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI-UIL, l'accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato per i dipendenti di imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti fino a tutto il 30/6/2013.
Recenti interventi legislativi (legge n. 92/2012 e legge n. 134/2012), hanno, dapprima, sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro ed il medesimo lavoratore, poi, introdotto la possibilità di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto ed il successivo, oltre che per le attività stagionali, in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Proprio in attuazione delle suddette normative, gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine stipulati in coerenza con il D.Lgs. n. 368/2001 e con l'art. 11 del CCNL di categoria tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro, sono fissati in:
- 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
Quanto detto vale sia nei casi di cui all'art. 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012, che nei seguenti casi di assunzione a termine:
1) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
2) temporanei incrementi dell'attività disposti dalla committenza;
3) copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
4) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
5) servizi nell'ambito di manifestazioni, fiere, eventi.
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