Riguardo all'argomento del titolo si richiama l'attenzione sulla sottostante sentenza della Cassazione,in cui si affronta il rapporto tra licenziamento disciplinare e procedimento penale , concluso con l'assoluzione del dipendente e si riconosce la sussistenza della valutazione autonoma dei fatti da parte del datore di lavoro e l' incidenza degli stessi sul rapporto fiduciario -
Svolgimento del processo
(...) dipendente dell'Agenzia delle Dogane, con provvedimento del Direttore Regionale della sede di Milano in data 5 aprile 2007 veniva licenziato per condotte che avevano costituito oggetto di procedimento penale definito, per quanto qui rileva, con sentenza di proscioglimento " perché il fatto non costituisce reato". Il provvedimento di licenziamento era stato irrogato in seguito alla riattivazione del procedimento disciplinare, sospeso in attesa degli esiti della vicenda penale.
Il giudice del lavoro adito dal (...) per la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze di cui all'art. 18 St. lav., respingeva la domanda.
La decisione era confermata dalla Corte di appello di Milano. Osservavano i giudici di secondo grado che il combinato disposto dell'art. 653 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1 L. n. 97 del 2001, e dell'art. 530 cod. proc, pen., non preclude al datore di lavoro la possibilità di valutare in maniera autonoma rispetto all'accertamento penale, la idoneità dei fatti contestati ad integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, sulla base di elementi soggettivi ed oggettivi scaturenti dalle prove raccolte nel giudizio penale, la colpevolezza del dipendente, la incidenza dei detti fatti sul rapporto fiduciario; evidenziavano, così disattendendo le censure a riguardo dei (...), che alla medesime conclusioni si perveniva sulla base delle disposizioni collettive applicabili alla fattispecie e vigenti prima dell'entrata in vigore del CCNL 2006/2009; sostenevano infatti che quest'ultimo contratto non aveva modificato ma si era limitato a chiarire, in termini inequivocabili, il significato della disposizione del contratto collettivo precedente. L'Agenzia delle Dogane aveva valutato i fatti definitivamente accertati dal G.i.p., in via autonoma sulla base della normativa legale e collettiva, (art. 1, comma, 69, l. n. 662 del 1996; art. 53, comma 7, d.lgs n. 165 del 2001, art.,5 comma 1 e 7 comma 2 del codice di comportamento dei dipendenti P.A, art. 23 CCNL Comparto Ministeri 1994/1997) e aveva ritenuti che gli stessi, per la loro gravità oggettiva e soggettiva, non consentivano la prosecuzione del rapporto.
Per la Cassazione della decisione ha proposto ricorso il (...) sulla base di un unico articolato motivo.
Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Dogane che ha depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva, che la notifica del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato non rileva al fine della corretta instaurazione del contraddittorio, atteso l'effetto sanante ex tunc scaturente dalla costituzione della controricorrente (v. Cass. n. 11715 del 2003), ma solo al fine di rendere ammissibile la proposizione del controricorso anche oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ. (Cass. n. 20000 del 2005), come in effetti avvenuto nel caso di specie (v. notifica del controricorso in data 26.11.2010, a fronte della notifica del ricorso avvenuta l'11.2.2010).
Con unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Assume che la Corte territoriale ha completamente trascurato di esaminare le norme collettive che disciplinano il rapporto tra azione disciplinare e azione penale ed in particolare l'art. 14 CCNL comparto Ministeri del 2003 e l'art. 68 CCNL Agenzie Fiscali del maggio 2004. Sostiene che entrambe le previsioni, applicabili ratione temporis ai fatti addebitati, sono univoche nel precludere l'autonoma valutazione in sede disciplinare di fatti che hanno costituito oggetto di valutazione penale quando l'accertamento penale si sia concluso con l'assoluzione o il proscioglimento del dipendente, come avvenuto nel caso di specie. Invoca, a conferma della interpretazione sostenuta, La modifica introdotta dalla contrattazione collettiva successiva la quale espressamente ammette la possibilità, in precedenza negata, che il giudizio disciplinare prosegua sui medesimi fatti oggetto di assoluzione o di proscioglimento, qualora la pronunzia sia stata adottata con la formula "perché il fatto non costituisce reato ". Ripercorre quindi i fatti che hanno dato origine alla vicenda per dimostrare che gli stessi ricadono temporalmente nell'ambito applicativo della contrattazione collettiva che si asserisce più favorevole. Richiama poi una serie di circostanze di fatto destinate - assume - a ridimensionare la gravità oggettiva e soggettiva degli addebiti. Il motivo è infondato.
L'art. 653 cod. proc. pen. recante disposizioni in tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, nella formulazione risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1 L. n. 97 del 2001, stabilisce che "La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero l'imputato non lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. "Gli artt. 14, commi 6 e 7, del CCNL Ministeri del 12 giugno 2003 e l'art. 68, commi 6 e 7 del CCNL delle Agenzie fiscali del 28 maggio 2004 nel disciplinare il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, statuiscono, con formulazione sovrapponibile, che: "In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 cod. proc. pen. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento riprende per dette infrazioni. In caso di proscioglimento, avvenuto per le stesse causali del comma 6, si procede analogamente a quanto previsto dal medesimo comma. Nel caso di proscioglimento dovuto ad altri motivi, fatto salvo il caso di morte del dipendente il procedimento disciplinare riprende su tutti i fatti originariamente contestati".
Sostiene il (...) che le disposizioni ora richiamate precludono la valutazione in sede disciplinare (anche) di quei fatti per i quali sia intervenuta sentenza di assoluzione o di proscioglimento "perché il fatto non costituisce illecito penale" e che ciò sarebbe confermato oltre che dal tenore letterate delle espressioni usate che fanno riferimento, senza distinzione, a tutte le ipotesi di proscioglimento e assoluzione, anche successiva espressa previsione che, in tali casi, il procedimento disciplinare viene riattivato per le ulteriori e diverse violazioni in ipotesi contestate in sede disciplinare.
Ulteriore conferma della interpretazione propugnata, il ricorrente trae dalla corrispondente norma del CCNL 2006/2009 Ministeri e delle Agenzie fiscali la quale, in relazione alla ipotesi di assoluzione o proscioglimento "perché il fatto non costituisce illecito penale" prevede espressamente la possibilità di riattivazione del procedimento disciplinare per i medesimi fatti sui quali è intervenuta la pronunzia di assoluzione o proscioglimento. La portata innovativa di tale modifica conferma, ad avviso del ricorrente, che nel vigore della precedente disposizione, i fatti in relazione ai quali era intervenuta in sede penale una sentenza di assoluzione o proscioglimento restavano definitivamente sottratti alla valutazione disciplinare. Tale interpretazione va disattesa. Essa non risponde a criteri di ragionevolezza e perviene ad un risultato che si pone in contrasto con la necessità costituzionalmente avvertita che l'azione amministrativa sia ispirata a i principi di buon andamento ed imparzialità e con lo stesso principio di uguaglianza. Invero, mentre l'assoluzione o proscioglimento con la formula "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano senz'altro la preclusione alla valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto, non così è a dirsi nel caso di assoluzione o proscioglimento "perché il fatto non costituisce illecito penale". In tale ipotesi, infatti, non è esclusa la materialità del fatto né la sua riferibilità dipendente pubblico ma solo la sua rilevanza penate (per es. per mancanza dell'elemento soggettivo doloso, o per il ricorrere di una causa di giustificazione). Le disposizioni collettive, interpretate nel senso preteso da parte ricorrente non supererebbero il vaglio di meritevolezza di tutela degli interessi realizzati nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti collettive (art. 1322 cod.civ.). Non sussiste, infatti, alcuna qualificata ragione, per sottrarre il dipendente pubblico che sia stato assolto o prosciolto con la formula ora richiamata, alla valutazione disciplinare del fatto diversamente risultandone pregiudicate le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione nonché lo stesso principio di uguaglianza. Sotto quest'ultimo profilo infatti, la interpretazione che si contrasta, facendo dipendere la possibilità di valutazione disciplinare di un fatto dalla circostanza, estrinseca e accidentale, dell'avere il fatto medesimo costituito oggetto di indagine penale, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quei dipendenti, autori di condotte analoghe, ma che per qualsiasi ragione non siano state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria penale. In base a tali rilievi deve ritenersi che la norma collettiva sopra richiamata sia frutto di un imperfetto coordinamento fra le sue varie proposizione, e che la corretta interpretazione della stessa sia quella fatta propria dai giudici di merito e confermata dalla modifica testuale apportata dai contratti successivi Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di cui € 4500,00 per compenso ed € 40,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
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