In riferimento alle modifiche apportste dalla legge n.92/12 alla disciplna dei ntrattamenti previdenziali precisati nel titolo ,si richiama l'attenzione sulla sottostante circolare n.2/13, con cui l'Inps fornisce chiasrimentoi ed indirizzi operstiovi alle strutture ed akll'utenza per il periodo transitorio 1.1.2013/31.12.2016.
Legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita": indennità di mobilità ordinaria e trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.
1 - Premessa e quadro normativo
La legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, introducendo un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l'introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI (cfr. circolare INPS n.42/2012).
La legge in esame ha abrogato i seguenti trattamenti a partire dal 1 gennaio 2017:
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451;
- trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. Da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427.
Di seguito si riassumono, per ciascuna delle prestazioni sopra elencate, le novità normative e le istruzioni operative durante il periodo di transizione 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016.
2. Indennità di mobilità ordinaria. Regime transitorio
2.1 Durata della prestazione.
L'articolo 2, comma 71 della legge di riforma dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l'iscrizione nelle liste decorre dall' 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell'indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.
Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l'art. 2, comma 46, della legge di riforma - come modificato dall'art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell'indennità secondo lo schema di seguito riportato:
| Lavoratori collocati in mobilità |
Dal 1/1/2013 al 31/12/2014 | Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 | Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 | Dal 1/1/2017 |
Mobilità | Mobilità | Mobilità | Disoccupazione (AspI) |
Durata in mesi | Durata in mesi | Durata in mesi | Durata in mesi |
Centro Nord fino a 39 anni | 12 | 12 | 12 | 12 |
Centro Nord da 40 a 49 anni | 24 | 18 | 12 | 12 |
Centro Nord da 50 anni in su | 36 | 24 | 18 | 12/18 |
Sud fino a 39 anni | 24 | 12 | 12 | 12 |
Sud da 40 a 49 anni | 36 | 24 | 18 | 12 |
Sud da 50 anni in su | 48 | 36 | 24 | 12/18 |
Il previsto regime transitorio sulla durata dell'indennità di mobilità, tuttavia, potrà essere oggetto di eventuale revisione. Infatti, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 46 bis - introdotto dall'art 46 bis comma 1 lettera f) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014 procederà, insieme alle Organizzazioni sindacali più rappresentative, ad una ricognizione della corrispondenza della predetta disciplina transitoria con le prospettive economiche ed occupazionali a detta data, proponendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
Durante detto periodo transitorio, per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi anni del quadriennio 2013 – 2016, continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore.
Ciò precisato, appare opportuno evidenziare che – relativamente al predetto regime transitorio - nulla viene modificato riguardo alla durata attuale della prestazione per i lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014.
Per il periodo successivo, e cioè dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata della prestazione di mobilità subirà le riduzioni come evidenziate nella tabella, salvo gli esiti della predetta ricognizione di cui al citato art. 2, comma 46 bis, legge 134 del 2012.
2.2 Requisiti e disciplina generale.
Durante il periodo transitorio, 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2016, appare opportuno precisare che resta invariata, in quanto non modificata dalla riforma in esame, la seguente disciplina in materia di mobilità:
- la disposizione di cui all'art. 7, comma 4 della legge n. 223 del 1991 relativa alla durata della prestazione che non può essere superiore all'anzianità aziendale maturata dal lavoratore;
- i requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore come disciplinati dalla legge 223 del 1991;
3. i seguenti istituti della mobilità ordinaria:
a) la necessaria presentazione della domanda entro i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del licenziamento;
b) la determinazione della decorrenza della prestazione;
c) l'importo della prestazione che continuerà ad essere ricavato utilizzando la retribuzione teorica presente in uni-emens come riportato nella circolare Inps n.115 del 2008;
d) le sospensioni e i relativi slittamenti;
e) la disciplina della incompatibilità, compatibilità, cumulabilità;
4. la disciplina dell'assegno al nucleo familiare, che continua ad essere riconosciuto ai sensi dell'art. 2 del decreto, legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Ai fini della verifica della compatibilità e cumulabilità della prestazione di mobilità in caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, il lavoratore deve comunicare all'INPS l'inizio della attività lavorativa.
L'art. 1, comma 32, lett. a) della legge di riforma come integrato dall'art. 46 bis, lett. d) della legge 134 del 2012 ha previsto che, per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Ha previsto inoltre che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2.3 Beneficiari: estensione dell'indennità di mobilità ad altri settori di attività
2.3.1 Settori commercio, turismo e vigilanza
L'articolo 3, comma 1, della legge di riforma, introduce il comma 3 bis all'art. 12 della legge n. 223 del 1991, estendendo l'applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ad alcuni settori per i quali fino ad oggi quest'ultima era concessa solo in base a proroghe annuali, attraverso lo stanziamento specifico di fondi nella legge di stabilità o attraverso normative specifiche di settore.
In particolare, dal 1 gennaio 2013 viene concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Il combinato disposto del predetto art. 3, comma 1, della legge di riforma e degli articoli 4 e 7 della legge n. 223 del 1991, estendendo la cassa integrazione guadagni alle aziende di cui ai punti a), b) e c), autorizza automaticamente l'estensione della mobilità ai medesimi settori.
Infatti, da un lato, l'art. 4 comma 1 della legge 223 del 1991 prevede che l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale ha facoltà di avviare le procedure di mobilità (ora: "procedure di licenziamento collettivo" ai sensi dell' art 2 comma 72 lettera a, della legge di riforma) qualora nel corso di attuazione del programma di integrazione salariale ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi; dall'altro l'art. 7 della predetta legge prevede che "i lavoratori collocati in mobilità (ora: "licenziati" ex. art 2 comma 72 lettera d) ai sensi dell'art. 4", in possesso dei requisiti previsti, hanno diritto all'indennità di mobilità.
Pertanto, posto che con la citata disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge di riforma si estendono, a regime (cioè senza un'apposita previsione della legge di stabilità e conseguente decretazione ministeriale), le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni alle imprese di cui ai punti a) b) e c), deve intendersi, con concorde avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conseguentemente estesa alle stesse imprese la tutela in materia di mobilità e quindi l'applicazione alle medesime della contribuzione per la mobilità di cui alla normativa vigente.
Coerentemente, nelle domande di mobilità ordinaria, presentate dai lavoratori delle aziende summenzionate, collocati in mobilità a far data dal 1 gennaio 2013, non dovranno più essere inseriti nelle procedure di pagamento i codici di intervento 13 e 14 che rimarranno attivi per le domande dei collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012.
Le indennità dei collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012, riferite alle predette aziende, dovranno continuare ad essere pagate fino alla loro naturale scadenza, comprensiva di eventuali "slittamenti" ai sensi dell'art 8, comma 7 della legge n. 223 del 1991.
Al riguardo, si provvederà a rimuovere, a partire dal 1 gennaio 2013, gli attuali limiti di durata nella prestazioni dell'anno 2012 ed in pagamento per ulteriori periodi fino alla naturale scadenza.
Va da sé che le prestazioni di mobilità, riferite alle predette aziende e decorrenti dal 1 gennaio 2013, devono essere imputate sui conti della mobilità ordinaria e non devono essere monitorate ai fini della coerenza con le provviste finanziarie stabilite annualmente nelle leggi di stabilità.
2.3.2 Settori trasporto aereo e sistema aeroportuale
Oltre ai settori indicati nel precedente paragrafo, l'articolo 3, comma 1 della legge di riforma estende l'applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria anche alle :
a) imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti;
b) imprese del sistema aereoportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.
Per quanto concerne l'aspetto dell'assoggettamento alla contribuzione sia della CIGS che della mobilità, si richiamano le considerazioni già espresse per i predetti settori del commercio, turismo e vigilanza con conseguente applicazione delle aliquote ordinarie relative a dette prestazioni.
Del resto, la contribuzione connessa alla prestazione di indennità di mobilità ordinaria, per le aziende di cui sopra, era già prevista:
- dall'articolo 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e ulteriormente variato dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 166 del 2008 che prevedeva misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, anche attraverso l'estensione dell'istituto della mobilità;
- dall'articolo 2, comma 37, della L. 22 dicembre 2008, n. 203, che sanciva, in deroga alla normativa vigente, che i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di ventiquattro mesi e di mobilità possono essere concessi a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime.
Entrambi gli articoli, tuttavia, sono stati abrogati, dal 1 gennaio 2013 dall'articolo 3, comma 46, della legge di riforma in esame.
Detta abrogazione, quindi, riguardando anche la precitata norma dell'art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 2008, riconduce dal 1 gennaio 2013 la disciplina della durata "speciale" della cassa integrazione guadagni straordinaria e dell'indennità di mobilità per le crisi in questi settori alla durata ordinaria di queste prestazioni.
Pertanto, per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale, collocato in mobilità dal 1 gennaio 2013, la durata dell'indennità di mobilità sarà quella prevista dall'articolo 2, comma 46 della legge di riforma, come richiamata nella tabella di cui al precedente punto 2.1.
Da un punto di vista operativo, quindi, nelle domande di mobilità ordinaria, presentate dai lavoratori delle aziende summenzionate, collocati in mobilità dal 1 gennaio 2013, analogamente a quanto descritto riguardo ai settori di cui al punto 2.3.1, nella procedura di pagamento non dovranno più essere inseriti i codici di intervento 561 e 562.
Detti codici, a cui si riconduce la durata speciale (36 mesi) e la possibilità di monitoraggio della spesa, rimarranno attivi fino alla naturale scadenza delle prestazioni per i collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012.
Si fa presente, inoltre, che dal 1 gennaio 2014, l'art. 3, comma 47, lett. c) della legge di riforma, abroga l'articolo 1 ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, istitutivo del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
Atteso che la disciplina del Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 44, della legge di riforma sarà adeguata alla normativa prevista dalla stessa legge con decreto interministeriale, si fa riserva di fornire successivamente istruzione più dettagliate circa la corresponsione della prestazione integrativa a carico del del Fondo Trasporto Aereo.
2.3.3 Corresponsione anticipata della mobilità.
In riferimento alla richiesta di corresponsione anticipata dell'indennità da parte di lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2013, da aziende appartenenti ai predetti settori del commercio, del turismo e della vigilanza, si precisa che, non essendo più legata la prestazione alla provvista finanziaria annuale della legge di stabilità, non troveranno più applicazione le istruzioni di cui al messaggio INPS n. 33100 del 13 dicembre 2006 secondo il quale l'anticipazione della prestazione non poteva essere accordata oltre l'anno finanziario; pertanto, la liquidazione della prestazione anticipata sarà erogata per l'importo complessivo spettante in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 della Legge n. 223 del 1991.
L'estensione delle disposizioni della mobilità ordinaria ai predetti settori di attività consente anche l'erogazione anticipata dell'intera prestazione ai collocati in mobilità che hanno presentato domanda di anticipazione a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma.
Pertanto, le domande già presentate dovranno essere riesaminate d'ufficio dal 1 gennaio 2013, ai fini della liquidazione dell'intero importo residuo spettante in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge n. 223 del 1991 e salvo quanto già corrisposto al 31 dicembre 2012.
Relativamente ai predetti settori del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, invece, la corresponsione anticipata della mobilità continua a seguire le attuali istruzioni operative in merito.
2.4 Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) di cui l'articolo 19, comma 10, del decreto legge. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2 del 2009, che doveva essere rilasciata da tutti i destinatari di qualsiasi trattamento previdenziale, non deve essere più resa, tra l'altro, per le domande di indennità di mobilità ordinaria dal 18 luglio 2012, per effetto dell'abrogazione del predetto comma da parte dell' articolo 4, comma 47, della legge di riforma.
2.5 Ipotesi di decadenza dalla prestazione
L'articolo 4, comma 41, della legge di riforma indica i seguenti motivi di decadenza dall'indennità di mobilità nonché da indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, per i lavoratori che:
- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo;
- non accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto.
Il comma 42 del predetto articolo specifica che la predetta decadenza si verifica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione, di cui al comma 41, si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
Nelle ipotesi sopramenzionate qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, pur venendo meno il diritto alla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati.
Viene fatto obbligo ai Servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2 lett. g, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, di comunicare tempestivamente all'INPS gli eventi sopra indicati.
A seguito della comunicazione, l'Istituto adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.
Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all'art. 34 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.
2.6 Abrogazioni, modifiche relative alla mobilità.
L'articolo 2, comma 70 della legge di riforma, come sostituito dall'art 46 bis, comma 1, lettera h) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone l'abrogazione, dal 1 gennaio 2016, dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991; di conseguenza, relativamente alla mobilità, dalla predetta data non potrà più essere erogata la prestazione di mobilità per i dipendenti da imprese di trasporto pubblico, fallite o sottoposte ad altre procedure concorsuali.
L'articolo 2, comma 71, lett. b) della legge di riforma dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge n. 223 del 1991 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità e i compiti della Commissione regionale per l'impiego, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
La legge di riforma stabilisce, pertanto, che i lavoratori licenziati in data 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto, come specificato, l'iscrizione nelle liste e la relativa indennità decorrono dal giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, pertanto, beneficeranno, ricorrendone i requisiti, dell'indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI.
L'art. 2, commi 72 e 73, della legge di riforma prevede alcune modificazioni agli articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 stabilendo di sostituire le parole:
- "procedura di mobilità" con "procedura di licenziamento collettivo";
- "dichiarazione di mobilità" con "licenziamento collettivo";
- "programma di mobilità" con "programma di riduzione del personale";
- "collocare in mobilità" con "licenziare"
- "posti in mobilità" con "licenziati"
Dette modifiche rafforzano ulteriormente, durante il periodo transitorio, la distinzione tra licenziamento effettuato dal datore di lavoro e il collocamento in mobilità disposto dai servizi territoriali per l'impiego; tale collocazione in mobilità è preceduta dall'iscrizione nelle liste di mobilità.
3. Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.
3.1 Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui al decreto legge del 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni nella Legge n. 451 del 1994
Il trattamento speciale di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, è stato abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 71, lettera f) della legge di riforma.
Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo "7", con codice "motivo cessazione 81", potranno essere lavorate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data 30 dicembre 2016.
Le domande di trattamento speciale per l'edilizia in esame con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non dovranno più essere gestite in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1 gennaio 2017.
Si precisa inoltre che per il suddetto trattamento valgono le valutazioni già formulate nei paragrafi precedenti relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.
3.2 Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla Legge n. 427 del 1975
La legge di riforma prevede l'introduzione, dal 1 gennaio 2013, dell'indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi e all'art. 2 comma 71 lettera g) l'abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell'edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
Ai fini di una corretta gestione di tale trattamento di disoccupazione speciale durante il periodo transitorio, l'importo e la durata della prestazione di disoccupazione speciale è sempre meno favorevole delle indennità collegate all'Aspi, introdotte dall'art. 2 della legge di riforma.
Pertanto, durante il periodo transitorio, 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, il lavoratore licenziato dell'edilizia, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975, può presentare in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale una domanda di miniAspi.
Allo stesso tempo, il lavoratore licenziato, che sia in possesso del requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione, può presentare alternativamente la domanda di disoccupazione speciale in argomento o la domanda di indennità di disoccupazione Aspi.
Quanto sopra troverà applicazione per le domande di prestazione di trattamento speciale edile presentate entro i 68 giorni dalla data di licenziamento, termine quest'ultimo di presentazione, a pena di decadenza, delle domande di Aspi e mini Aspi.
Si rammenta che le domande di trattamento speciale di disoccupazione edile in argomento possono essere utilmente presentate oltre il 68° giorno dal licenziamento e nel limite decadenziale di 24 mesi dallo stesso.
3.3 Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991
Per il trattamento speciale per l'edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991 è stata prevista l'abrogazione a partire dal 1 gennaio 2017 dall'art. 2, comma 71, lett.c) della legge di riforma come sostituito dall'articolo unico, comma 250, lett. h) della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228.
Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo "7", con codice "motivo cessazione 80", potranno essere lavorate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data 30 dicembre 2016.
Le domande di trattamento speciale per l'edilizia in esame con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non dovranno più essere gestite in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1 gennaio 2017.
Si precisa inoltre che per il suddetto trattamento valgono le valutazioni già formulate nei paragrafi precedenti relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.
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