Si e' svolto 1l 17 gennaio il Videoforum 2013 in materia di lavoro e fisco ,a cui tra gli altri hanno partecipato i dirigenti del Ministero del Lavoro
Di particolare rilevanza sono state le risposte fornite dal Direttore Generale dell'Attivita' di Vigilanza ai due quesiti riguardanti rispettivamente il lavoro a termine causale ed il lavoro intermittente.
Rispetto al contratto a termine acausale,risulta precisato che potrà essere stipulato solo se si tratta del primo rapporto di lavoro subordinato in azienda.
Su questo aspetto, dal direttore generale è stato precisato che influiscono tutti i rapporti di lavoro presso lo stesso datore di lavoro di natura subordinata a prescindere dalla tipologia di contratto e dalle mansioni svolte, in quanto la norma, a differenza di quanto previsto sul limite dei 36 mesi di occupazione con contratto a tempo determinato, nulla dispone al riguardo ,mentre non influiscano rapporti diversi da quelli di lavoro subordinato.
Rispetto ai contratti di lavoro intermittente stipulati ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 276/2003 per periodi predeterminati nell'anno (fine settimana, festività natalizie, pasquali e periodi estivi) ,che la riforma ha abrogato,si è evidenziato che il ministero nella circolare 18/2012 sulla fase transitoria aveva ricordato che «i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e che partanto «a far data dal 18 luglio 2012 non è possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina: ciò vale in particolare in relazione alla possibilità di stipula del contratto con soggetti dai 24 anni e fino ai 55». Tuttavia tale indicazione aveva suscitato qualche dubbio nella parte in cui affermava che «sin da subito, non è poi possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 276/2003 (i cosiddetti periodi predeterminati), in quanto abrogato».
La risposta di ieri al Videoforum 2013 non lascia èpiu' dubbi sulla posizione del ministero, peraltro conforme al dettato normativo, in quanto sottolinea che anche i contratti per i periodi predeterminati già stipulati in vigenza dell'abrogato articolo 37 del decreto legislativo n. 276/2003 possono continuare a essere utilizzati e quindi i lavoratori possono essere chiamati a rendere la prestazione lavorativa, fino alla scadenza se stipulati a termine, ovvero fino al 18 luglio 2013 se a tempo indeterminato..
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