Si richiama l'attenzione sul sottostante verbale di riunione tenuta dal CICAS il 28 dicembre scorso ,nel corso della quale risulta :
1) sottoscritto l'Accordo Quadro circa i criteri da applicare per gli ammortizzatori sociali in deraga relativi al 2013;
2) definiti nuovi interventi per gli ammortizzatori sociali in deroga ,decorrenti dall'1.1.2013.
Riguardo a quanto sopra si precisa che spettera' alla Conferenza dei Serrvizi ,che a breve si riunira' ,deliberare in merito alle modalita' da applicare e alla modulistica da usare per richiedere gli ammortizzatori sociali in deroga disposti
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COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE
(C.I.C.A.S.)
VERBALE RIUNIONE
28/12/2012
Il giorno 28, del mese di Dicembre, dell'anno 2012, con inizio alle ore 11.00, presso la sede del Consiglio Regionale, sito in L'Aquila, Via Iacobucci n. 4, piano zero, Sala Silone, su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota n. 1128/Segr. del 21.12.2012, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:
1. Accordo Quadro Ammortizzatori Sociali in deroga anno 2013;
2. Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta dall'Assessore, Avv. Paolo Gatti, dal Dott. Giuseppe Sciullo, Dirigente Regionale del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione, partecipano i rappresentanti di:
* Regione Abruzzo;
* Amministrazioni Provinciali;
* Direzione Regionale I.N.P.S.;
* Direzione Regionale Lavoro;
* Associazioni dei datori di lavoro;
* Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
* Italia Lavoro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:
I PUNTO O.D.G.
– Accordo Quadro Ammortizzatori Sociali in deroga anno 2013 -
Il Presidente introduce l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno e rappresenta al Comitato come gli accordi quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti in Regione Abruzzo hanno garantito interventi di cassa e mobilità che hanno costituito un valido strumento di sostegno al reddito ai lavoratori sospesi o espulsi dal posto di lavoro, rappresentando, insieme con le Politiche Attive poste in essere dalla Direzione Lavoro, un
valido contrasto agli aspetti negativi collegati alle crisi industriali/occupazionali che si manifestano nella Regione Abruzzo.
In considerazione di ciò, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 92/2012 e dall'Intesa Stato/Regioni 2013 sugli Ammortizzatori sociali in deroga e su Politiche Attive, propone, in continuità con quanto già realizzato, di procedere, anche per l'anno 2013, all'adozione di un Accordo Quadro che preveda misure di tutela dei lavoratori interessati da sospensioni o cessazioni del rapporto di lavoro.
*
IL Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) prende atto e concorda con quanto rappresentato dall'Assessore al Lavoro Avv. Paolo Gatti ,e:
VISTI
L'art. 2, commi 64-65-66, della Legge 28 giugno 2012 n. 92;
L'Intesa Stato Regioni 2013 sugli Ammortizzatori sociali in deroga e su Politiche attive del 22 novembre 2012;
L'Accordo Quadro per gli Ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto in Regione Abruzzo il 28 marzo 2012 e s.m.i.;
Tutta la normativa di riferimento in tema di Lavoro e di Ammortizzatori sociali;
ALL'UNANIMITÀ
CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE
ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2013
1. DECORRENZA E RISORSE FINANZIARIE
Il presente Accordo Quadro definisce i criteri per l'accesso agli Ammortizzatori Sociali in deroga per l'anno 2013.
Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Governo con l'Intesa Stato/Regioni 2013 e successivi provvedimenti, saranno destinate nella misura del 70% ad interventi di Cassa integrazione in deroga e nella misura del 30% ad interventi di Mobilità in deroga
2. LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
2.1. C.I.G. IN DEROGA
A. Campo di applicazione
A.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento
L'intervento d'integrazione salariale in deroga è destinato esclusivamente ai datori di lavoro con unità produttive ubicate nella Regione Abruzzo.
Le imprese industriali sono ammesse al trattamento di integrazione salariale in deroga qualora non ricorrano le condizioni per l'utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria (CIGO e CIGS).
Restano escluse dall'intervento le seguenti categorie di datori di lavoro:
* aziende agricole
* imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;
* datori di lavoro domestico;
* imprese appartenenti al settore armatoriale/pesca;
* compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore;
* enti pubblici.
A.2 Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare dell'integrazione salariale i lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato che operano sul territorio delle Regione Abruzzo, sospesi o ad orario ridotto, che non possono accedere agli strumenti ordinari in quanto non operano oppure risultano esauriti e con un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni continuativi maturata presso lo stesso datore di lavoro ammesso al trattamento. A favore dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice; per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga fino alla scadenza del contratto in corso.
I lavoratori con qualifica di apprendista, dipendenti di datori di lavoro che utilizzano l'ammortizzatore ordinario (CIGO e CIGS), possono accedere alle misure di CIG in deroga.
I lavoratori somministrati quando gli altri lavoratori della stessa unità lavorativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in Deroga.
Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
* lavoratori dipendenti dei datori di lavoro esclusi di cui al punto A.1;
* dirigenti;
* lavoratori domestici;
* collaboratori coordinati continuativi;
* soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato;
* i lavoratori con contratto part time verticale per i soli periodi di sospensione programmata.
B. Presupposti e cause di intervento
B.1 Presupposti
I presupposti per il ricorso alla CIG in deroga sono:
* la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga e del presente accordo;
* sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinata da cause previste dalla normativa vigente per l'unità produttiva in cui è inserito il lavoratore;
* perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettato;
* ragionevole previsione di ripresa dell'attività lavorativa oppure, per gli esuberi dichiarati nel verbale di consultazione sindacale, presentazione del piano di gestione delle eccedenze condiviso con le OO.SS. in sede istituzionale;
* la mancanza o l'esaurimento, per almeno un lavoratore, degli istituti di tutela al reddito per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009, oppure in caso di esaurimento dei fondi della bilateralità.
B.2 Condizioni per l'accesso alla CIG in deroga
La L. 2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali le cause che legittimano il ricorso alla CIG in deroga e che si manifestano nei seguenti casi:
* crisi di mercato;
* mancanza di lavoro;
* mancanza di commesse e di ordini;
* mancanza di materie prime;
* altri eventi imprevisti ed improvvisi (ad eccezione degli eventi meteo, facendo salvi i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello "stato di calamità naturale").
Per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere accompagnata da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio, opportunamente integrati ed affiancati da programmi di politiche attive, comprensivi di percorsi di riqualificazione delle competenze. In tali casi, l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale in deroga, con la condivisione del piano di gestione delle eccedenze e del programma di politiche attive comprensivo di percorsi di riqualificazione delle competenze, a pena di inammissibilità dell'istanza, deve essere svolto in sede istituzionale, presso le Province o la Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R. 76/1998.
Resta escluso il ricorso alla CIG in deroga nei casi di sospensione programmata delle attività lavorativa (contratto part time verticale).
C. Misura e durata del trattamento
C.1 Misura dell'indennità
L'integrazione salariale è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente: l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale. La misura è erogata nel limite del massimale retributivo mensile.
Si precisa che continueranno a trovare applicazione le percentuali di abbattimento dei predetti trattamenti previsti nella misura del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive.
Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l'istituto della CIGO, compatibilmente ai settori e/o alle mansioni per le quali, per effetto di legge o di contratto, vengono utilizzati regimi di orario discontinui.
Per i lavoranti a domicilio monocommessa verranno integrate le ore/giornate, su computo mensile della differenza tra le ore/giornate svolte in media sui mesi lavorati dell'anno precedente e quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo richiesto a causa di mancanza di commesse.
C.2 Durata complessiva
Le misure di CIG in deroga, dovranno essere contenute entro il 31 dicembre 2013.
D. Richiesta di intervento
I datori di lavoro interessati, esperita la procedura di consultazione sindacale, devono trasmettere la richiesta di intervento di CIG in deroga utilizzando la procedura telematica presente sul sito http://www.inps.it.
Il verbale di accordo sindacale, pena l'inammissibilità dell'istanza, dovrà inderogabilmente riportare:
* specifica motivazione della richiesta di intervento:
* percorsi di politica attiva da porre in essere:
* periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti.
I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, pena l'esclusione dal beneficio, dovranno trasmettere al CPI territorialmente competente, il relativo elenco dei lavoratori interessati.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle istruzioni operative e relativa modulistica da approvare in Conferenza dei Servizi.
2.2. MOBILITA' IN DEROGA
A. Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato licenziati per cessazione di attività,
giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo, cessati per fine contratto a termine o per recesso dal contratto al termine del periodo di apprendistato o dimessi per giusta causa a far data dal 1° gennaio 2013, che non possono accedere alla mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge 223/91, all'ASpI di cui all'art. 2 comma 1 della legge 92/2012, alla Mini-ASpI di cui all'art. 2 comma 20 della legge 92/2012 e alla Disoccupazione Agricola, perché esclusi o già beneficiari.
Tali lavoratori inoltre, devono essere residenti in Abruzzo da almeno 6 mesi ed iscritti in un CPI della regione Abruzzo o nelle liste di mobilità ex legge 223/91, con una delle seguenti qualifiche:
* operai;
* impiegati;
* quadri;
* apprendisti;
* lavoratori assunti con contratto di inserimento;
* soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
* lavoratori somministrati;
* lavoratori a domicilio monocommessa.
I lavoratori devono altresì possedere il requisito relativo "all'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni", così come previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.
Restano esclusi dal trattamento di mobilità in deroga i lavoratori licenziati con le seguenti qualifiche:
* i dirigenti;
* i lavoratori domestici;
* i collaboratori coordinati continuativi;
* i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.
B. Durata complessiva
Le misure di mobilità in deroga dovranno essere contenute entro il 31 dicembre 2013.
C. Richiesta di intervento
La domanda di mobilità in deroga va presentata all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per il tramite del CPI. Contestualmente all'acquisizione della domanda il CPI, ai fini della presa in carico per l'attivazione del percorso di Politica Attiva, richiede al lavoratore la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ai sensi dell'art.19 comma 10 del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009.
Le Amministrazioni Provinciali, fatta eccezione per i lavoratori residenti nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri
Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, devono coinvolgere in specifici percorsi di Politica Attiva la totalità dei lavoratori in mobilità in deroga.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle istruzioni operative e relativa modulistica da approvare in Conferenza dei Servizi.
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Il C.I.C.A.S., tenuto conto dei criteri stabiliti al precedente punto 2), nelle more della definizione delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2013 ed al fine di garantire una utile allocazione delle stesse in funzione delle diverse situazioni di crisi, definisce gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2013, come segue:
3. INTERVENTI – INTERO TERRITORIO REGIONALE CON ESCLUSIONE AREA SISMA
C.I.G. IN DEROGA
Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, occupati in unità operative ubicate nella regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al successivo punto "4" (AREA SISMA):
a) Concessione fino ad un massimo di 26 settimane in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall'01.01.2013, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei lavoratori, con contratti di apprendistato o di somministrazione, dipendenti da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
b) Concessione di un periodo residuo di cassa integrazione in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 35 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, per la quale, nell'anno 2012 è venuta a scadere l'indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 35 settimane;
c) Concessione della CIG in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa. La misura può essere richiesta ed utilizzata una sola volta, conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell'omologo intervento di cui alla lettera g), punto 3, verbale C.I.C.A.S. del 28/04/2010 e della lettera c), punto 3, verbale C.I.C.A.S. del 28/03/2012;
MOBILITA' IN DEROGA
Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, licenziati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al successivo punto "4" – Area Sisma.
d) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane della misura già concessa per effetto delle lettere: "d" Punto 3 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "c" Punto 2 C.I.C.A.S. del 27.06.2012, "e" Punto 3 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 E "a" Punto 2 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 ai lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2012 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane di mobilità in deroga;
e) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane e della misura già concessa per effetto delle lettere: "e" Punto 3 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "d" Punto 2 C.I.C.A.S. del 27.06.2012, "b" Punto 2 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 ai lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2012 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane di mobilità in deroga;
f) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane della misura già concessa per effetto delle lettere: "f" Punto 3 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "e" Punto 2 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "c" Punto 2 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 ai lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2012 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane di mobilità in deroga;
g) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa per effetto delle lettere: "f" Punto 2 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "d" Punto 2 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 in
favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 13 settimane;
h) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa per effetto delle lettere: "g" Punto 2 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "e" Punto 2 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 13 settimane;
i) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa per effetto delle lettere: "h" Punto 2 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "f" Punto 2 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 13 settimane;
j) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa per effetto delle lettere: "i" Punto 2 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "g" Punto 2 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 13 settimane;
k) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 104 settimane e comunque non oltre il 31.03.2013, della misura già concessa per effetto delle lettere: "k" Punto 3 C.I.C.A.S. del 28.03.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 104 settimane, fermo restando che in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
l) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 104 settimane e comunque non oltre il 31.03.2013, della misura già concessa per effetto delle lettere: "l" Punto 3 C.I.C.A.S. del 28.03.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 104 settimane, fermo restando che in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
m)Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
n) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
o) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
p) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro
subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'ASPI o mini-ASPI o altra tipologia di ammortizzatore sociale;
q) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza della lettera "d" punto 2 del verbale C.I.C.A.S. del 18.10.2012;
r) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza della lettera "e" punto 2 del verbale C.I.C.A.S. del 18.10.2012;
s) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza della lettera "f" punto 2 del verbale C.I.C.A.S. del 18.10.2012;
t) Concessione della mobilità in deroga sino al 31.03.2013, in favore dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;
u) Proroga della mobilità in deroga sino al 31.12.2013 in favore dei lavoratori di cui al "Percorso integrato finalizzato all'utilizzo dei lavoratori percettori di indennità di mobilità presso gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte D'Appello dell'Aquila progetto sperimentale". Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero deve essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato avviso e cessa con la sua fuoriuscita;
v) Proroga della mobilità in deroga sino al 31.03.2013 in favore dei lavoratori utilizzati dalla Questura di Pescara in forza del Protocollo d'Intesa stipulato in data 11 aprile 2011, tra la Questura di Pescara e la Provincia di Pescara. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi di cui al citato Protocollo d'Intesa.
4. INTERVENTI – TERRITORIO INTERESSATO DAL SISMA DEL 06/04/2009
C.I.G. IN DEROGA
Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, occupati in unità operative ubicate sul territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6/04/2009, di cui ai decreti n° 3 del 16.04.2009 e n° 11 del 17.07.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto "3":
a) Concessione fino ad un massimo di 26 settimane in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall'01.01.2013, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
b) Concessione di un periodo residuo di cassa integrazione in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 35 settimane della misura già concessa in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti
dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, per la quale, nell'anno 2012 è venuta a scadere l'indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 35 settimane;
c) Concessione della CIG in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa. La misura può essere richiesta ed utilizzata una sola volta, conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell'omologo intervento di cui alla lettera g), punto 3, verbale C.I.C.A.S. del 28/04/2010 e della lettera c), punto 3, verbale C.I.C.A.S. del 28/03/2012;
MOBILITA'. IN DEROGA
Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nell'area sisma o, residenti in Abruzzo e licenziati da aziende con sedi operative in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 06.04.2009, di cui ai decreti n° 3 del 16.04.2009 e n° 11 del 17.07.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto "3":
d) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane della misura già concessa per effetto delle lettere: "f" Punto 4 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "e" Punto 3 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "c" Punto 3 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 ai lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2012 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane di mobilità in deroga;
e) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane della misura già concessa per effetto delle lettere: "g" Punto 4 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "f" Punto 3 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "d" Punto 3 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 ai lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2012 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane di mobilità in deroga;
f) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane della misura già concessa per effetto
delle lettere: "h" Punto 4 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "g" Punto 3 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "e" Punto 3 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 ai lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2012 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane di mobilità in deroga;
g) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane della misura già concessa per effetto delle lettere: "i" Punto 4 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "h" Punto 3 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "f" Punto 3 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;
h) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane della misura già concessa per effetto delle lettere: "j" Punto 4 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "i" Punto 3 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "g" Punto 3 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;
i) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane della misura già concessa per effetto delle lettere: "k" Punto 4 C.I.C.A.S. del 28.03.2012, "j" Punto 3 C.I.C.A.S. del 27.06.2012 e "h" Punto 3 C.I.C.A.S. del 18.10.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;
j) Proroga, fino al 31.03.2013, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 3 lettere a) ed b) del verbale C.I.C.A.S. del 18.10.2012 sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
k) Concessione fino a un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.01.2013 ed il 31.03.2013, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
l) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 104 settimane e comunque non oltre il 31.03.2013, della misura già concessa per effetto delle lettera: "m" Punto 4 C.I.C.A.S. del 28.03.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 104 settimane, fermo restando che in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
m)Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga dal 01.01.2013 sino a concorrenza della durata massima di 104 settimane e comunque non oltre il 31.03.2013,
della misura già concessa per effetto delle lettera "n" Punto 4 C.I.C.A.S. del 28.03.2012 in favore dei lavoratori che in ragione del termine finale fissato al 31.12.2012, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 104 settimane, fermo restando che in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
n) Proroga, fino al 31.03.2013, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, al 31.12.2012 sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 3 lett. i) del verbale C.I.C.A.S. del 18.10.2012;
o) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
p) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
q) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
r) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'ASPI o mini-ASPI o altra tipologia di ammortizzatore sociale;
s) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza delle lettere: "f" punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 18.10.2012 e "g" punto 4 del presente verbale;
t) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano
nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza delle lettere: "g" punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 18.10.2012 e "h" punto 4 del presente verbale;
u) Concessione della mobilità in deroga sino al 31.03.2013, in favore dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;
v) Proroga della mobilità in deroga sino al 31.12.2013 in favore dei lavoratori di cui al "Percorso integrato finalizzato all'utilizzo dei lavoratori percettori di indennità di mobilità presso gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte D'Appello dell'Aquila progetto sperimentale". Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero deve essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato avviso e cessa con la sua fuoriuscita;
5. PATTO DELLE POLITICHE ATTIVE
Il C.I.C.A.S. concorda sulla necessità di:
- continuare nelle attività di formazione e riqualificazione dei lavoratori sospesi o espulsi dal sistema produttivo, percettori di ammortizzatori sociali in deroga;
- confermare l'importanza dell'accordo sindacale quale atto propedeutico all'attivazione della Cassa integrazione in deroga;
- favorire l'accesso agli strumenti disponibili per la salvaguardia del rapporto di lavoro, ivi compresi i Contratti di solidarietà e di cui alla l. 236/93.
La Regione Abruzzo, effettuata una verifica delle risorse disponibili sul PO FSE 2007/2013, si impegna a definire il Patto delle Politiche Attive per l'anno 2013.
6. CONFERENZA DEI SERVIZI - COMPETENZE
Alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione, è demandata la competenza di definire termini e modalità per accedere all'utilizzo delle misure di cui al presente verbale, nonché la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica.
7. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
Le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente Accordo Quadro saranno effettuate subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo con l'Intesa Stato/Regioni 2013 e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.
II PUNTO O.D.G.
– Varie ed eventuali -
Il Presidente introduce l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno
1. LEGRIN SRL
Il rappresentante della Provincia di Chieti, dott. Modesti, illustra al Tavolo la particolare situazione della società Legrin Srl, con sede in Lanciano (CH), e dei 26 lavoratori interessati e, tenuto conto delle misure di sostegno al reddito già utilizzate e della situazione aziendale, nell'interesse dei lavoratori stessi chiede un intervento di Cassa integrazione in deroga per il periodo dal 4 agosto 2012 al 23 ottobre 2012.
Il C.I.C.A.S. in considerazione di quanto rappresentato autorizza la Cassa integrazione in deroga a favore di 26 lavoratori della società Legrin Srl con sede in Lanciano (CH) per il periodo dal 4 agosto 2012 al 23 ottobre 2012 a valere sulle risorse 2012.
2. MOBILITA' IN DEROGA PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO DELLA P.A.
Le Organizzazioni Sindacali formulano la richiesta di interessare il Ministero del Lavoro della possibilità di estendere la mobilità in deroga anche ai lavoratori a tempo determinato della Pubblica Amministrazione, nonché di effettuare una verifica sulla fattibilità di estendere la mobilità in deroga ai lavoratori cui, al momento della presentazione della relativa istanza, mancano unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 156 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione, con decorrenza dell'intervento a far data dal 01/01/2013.
***
Alle ore 11,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
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