Salvo errori od omissioni ,allo stato non si ha notizia che sia stata disposta la proroga per il 2013 circa :
1) l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi , 13, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i.riguardante l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni ;
2)l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art.1,comma 1,sìdel dec.legge n.78-09 ,convertito in legge n.102.09 ,in base a cui perr incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese ,i lavoratori percettoiri di trattamento di sostegno al reddito in costanza dio rapporto di lacvoro ,possono essere indirizzatio dall'impresa di appasrtenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento ,spettando ai lavorastori ,a carico dell'impresa ,a titolo retributivo la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
3) gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe,che prevedono rispettivamente quanto segue:
-comma 131 :per l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».
comma 132 : ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012 La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132.
comma 134. :la riduzione contributiva ( corrispondente a quella dell'apprendistato per i primi diciotto mesi di contratto ) prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012 , ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011 . Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a domanda .
-comma 151: ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili , attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
Invece ,nella legge di stabilita' n .228/12 risultano prorogati sino al 31.12.2013 i gli interventiprevisti dalle seguentio disposizioni:
a) art.1, c.2, legge 52/o8 riguardante i contratti di solidarieta' senza cigs;
b) art.1,c.5 legge n.102/09 relativo alla prora a 24 mesi della cigs per cessazione di attivita';
c) art.1,c.6.legge n.102/09, inerente lintegrazione all'80% del trattamento previdenziale per i contratti di solidarieta' con la cigs
d) art.19 ,comma 16 ,legge n.2/09 relativo all'assegnazione da parte del Ministero del Lavoro ad Italia Lavoro di un contributo per gli oneri di funzionamento e per costi generali di struttura,a carico del Fondo per l'occupazione.
Infine si segnala che anche nel 2013 ,per tutti i settori ,compresa la p.a.,ai percettori di cig o di altri ammortizzatori sociali è consentito cumulare l'importo di prestazioni di lavoro accessorio occasionale per un massimo di 3.000 euro.
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