Le  modifiche disposte   dalla legge  di riforma  del lavoro n.92/2012 in materia di collocamento  sono contenute nel  comma 33 dell'art.4 della  predetta   e fanno riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181

Questo blog , subito dopo l'entrata in vigore  della legge n.92/12  ,ha pubblicato un post(ttp://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=19682&action=edit) dedicato al suddetto  argomento

Nel rinviare a detto post  circa  la portata delle modifiche intervenute sulla definizione dello stato di dfisoccupazione   ,si evidenzia che alla fine dello stesso ,onde  rendere operative le citate   modifiche  all'art.4 del dec.legvo n.181/00, si solleciotava l'intervento normativo delle   Regioni  e   Province autonome ,competenti in materia di collocamento ,a seguito di conforme indicazione del Ministero del Lavoro.

La  predetta premura    ha trovato realizzazione ,nel senso che con  la   nota  n.10587 del 19.07 .2012 la Direzione Generale   Politiche Attive  Servizi per il Lavoro (All.1)  ,nel  fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l'impiego, ha sottolineato  che tali   disposizioni diventano efficaci ,e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali  di cui   al  medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000,aggiungendo  inoltre essere  necessaria l'emanazione  da parte  delle  Regioni e Province Autonome    in tempi congrui dei  provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d'attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

Conclusivamente la nota ministeriale richiamata  ,dopo aver  affermato   che, in  caso contrario,  il Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidarietà, costituzionalmente garantito  che, naturalmente, verrà meno al momento dell'emanazione dei suddetti provvedimenti, ha affermato  essere inteso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Alle sopra esposte  indicazioni ministeriali  si e'  sollecitamente  conformata   la Regione Abruzzo ,rimettendo     alle quattro Province  la nota della Direzione Politiche Attive Lavoro n.177033 del 30.07.2011 (Allegato 2)

Si aggiunge che in data 22 novembre 2012  le  Regioni habnno sottodscritto un documento in cui  dichiarano di non  non condividere  le norme previste dalla Legge n. 92/2012 relative all'accertamento dello stato di disoccupazione   ,hiedendo  di tornare al regime precedente in base al quale, tra l'altro, qualsiasi tipologia lavorativa dava titolo ad acquisire e conservare lo stato di disoccupazione, purché tale attività non assicurasse un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso dalla imposizione fiscale (8.000 Euro per i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, e 4.500 Euro per i lavoratori autonomi). Se si arrivasse davvero a non permettere il mantenimento dello status di disoccupazione anche in presenza di redditi minimi, c'è il rischio serio di incoraggiare i lavoratori disoccupati ad accettare occasioni di lavoro nero anche per non perdere lo status di disoccupato, oltre a perdere gli strumenti di sostegno al reddito ed alla rioccupazione che lo status garantisce.

Con il documento approvato  in ogni caso  le Regioni, ottemperando alle loro competenze, hanno approvato delle Linee Guida per una regolamentazione unitaria dei princìpi contenuti nella Legge n. 92/2012 in materia di status di disoccupazione, ( Allegato 3) :proprio per consentire un'attuazione omogenea delle disposizioni, garantendo così parità di trattamento fra i cittadini su tutto il territorio  nazionale ed ha   ha individuato la data del 30 giugno 2013 come termine ultimo per la definizione dei provvedimenti normativi per l'applicazione di tali Linee Guida.
Infine, si segnala che con la nota n.10639 del 14 gennaio 2013   ,rimessa agli Assessorati Lavorpo e Formazione delle quattro Province ,la Regione Abruzzo ,richiamda il contenuto della sopra citata nota del ministero del Lasvoro  del 19.7.2012 e del Documento sottoscritto dalla Regioni in data 22 novembre 2012 ha confermato
in Abruzzo l'efficacia delle  modifiche in materia di collocamento apportate dal  comma 33 dell'art.4 della legge di riforma del lavoro resta sospesa ,in attesa delle norme che la Regione si appresta ad adottare entro il 30 giugno 2013 , così che continuano  nel frattempo  a trovare   applicazione  i provvedimenti regionali gia' emanati con DGR n.157/2006 sulla base della normativa previgente

ALLEGATI

N.1

Ministero Lavoro e P.S.Dir.Gen.politiche servizi per lavoro

Prot.n.10587 del 19.07.2012

A tutte le regioni e provincie

Autonome

Loro sedi

E p.c.

Coordinamento delle regioni

Componenti del Tavolo Tecnico SIL

Loro sedi

Oggetto: Articolo 4, comma 33, lett. c) della legge 28 giugno 2012, n.92. Livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i servizi per l'impiego. Prime indicazioni.

La presente nota intende fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l'impiego.

In particolare l'art. 4, comma 33, lett b) della suddetta legge apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, individuando dei principi "nuovi" che stanno alla base dell'accertamento dello stato di disoccupazione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, precedentemente individuati dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo, così come novellato dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 diccembre 2002, n. 297.

In base alla nuova disposizionela perdita e la sospensione dello stato di disoccupazioneè disciplinata dai seguenti principi:

  1. perdita dello stato di disoccupazione in caso di      mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del      servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui      all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181/2000;
  2. perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto      senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno      ed indeterminato o di lavoro temporaneo nell'ambito di bacini, distanza      dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle      Regioni;
  3. sospensione dello stato di disoccupazione in caso      di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Tali disposiszioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali cui  il medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000 rinvia.

Tuttavia al fine di dare concretezza all'obiettivo delle nuove disposizioni e attuare anche per i servizi al lavoro i "livelli essenziali per le prestazioni" cui l'art. 117 della Costituzione fa riferimento, occorre che codeste Regioni e Province Autonome emanino in tempi congrui i provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d'attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

In caso contrario, questo Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidarietà, costituzionalmente garantito  che, naturalmente, verrà meno al momento dell'emanazione dei suddetti provvedimenti.

Resta inteso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Si auspica di poter addivenire ad un orientamento comune in tempi brevi, tale da assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, contrastare con interventi efficaci ed omogenei la disoccupazione di lunga durata, garantendo contestualmente una governace dei servizi per l'impiego. A tal proposito, la scrivente si rende disponibile fin da subito ad attivare un tavolo tecnico di confronto.

Il Direttore Generale

N.2

Regione Abruzzo   Direzione Politiche Attive Lavoro Formazione ed Istruzione,Politiche Spociali-  Pescara

Prot.n.177033  del 30.07.2012

Alle  Amministrazioni Provinciali

Dirigenti   Lavoro e Formazione

AQ-CH-PE-TE

OGGETTO:Art.4 comma 33 lett.c) legge 28 giugno 2012 ,n.92

L'art.4 ,comma 33 ,della legge 28 giugno 2012,n.92, ha intro dotto  modigficazioni al d.lgvo n.181/00 ,in particolase agli artt 3 e 4.

I commi 1 ,sia dell'art.3 sia dell'art.4 del dec.legvo n.181/2000,rinviano espressamente a provvedimenti regionaòli la disciplina delle prestazioni concernenti i servizi per l'impoiego e le procediure in materia di accertamento dello stsato di disoccupazione.

Il Ministero con nota del 19 luglio 2012 che siu allega ha chiesto alle Regioni di emanare in temèpi congrui i provvediomenti attuativi e di garantirew un orientamento comune ,rendendosi dispoinibiler ad attivare da subitoo un tavolo tecn ico di confronto.

Pertanto,nelle more della emanaszione degli atti attuativi e in coerenza con quanto espresso nella nota del Direttore Generale per le politiche dei servizi per l'impego ,si ribsadisce che restano in vigore i provvedimenti regionali gia'0 emanati sulla base della normativa previgente.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale

N.3

LINEE GIUDA CONFERENZA STATYO REGIONI DEL 22.11.2012

1. Dichiarazione dello stato di disoccupazione

Per comprovare il proprio stato di disoccupazione il lavoratore deve rilasciare ai servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), del D.lgs. 181/00 una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che si trova nelle seguenti condizioni:

a) non aver in atto alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, né di svolgere un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o in associazione o di impresa;

b) essere disponibile a svolgere un'attività lavorativa, precisando quella precedentemente svolta;

c) essere disponibile a svolgere un'azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con i servizi competenti nel patto di servizio.

La dichiarazione può essere resa secondo le seguenti modalità:

a) presentandosi  personalmente presso i servizi competenti;

b) avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti, secondo le modalità definite dalla regione.

I servizi competenti informano esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

2. Disponibilità ad una occupazione ed offerta congrua

1. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.

2. L'offerta di lavoro deve ritenersi congrua in presenza dei seguenti elementi:

a) corrispondenza ad uno o più  profili professionali equivalenti a quelli per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio integrato con il piano di azione  individuale;

b) rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, oppure determinato di durata superiore a  sei mesi;

c) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

3. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi l'offerta congrua è quella definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi competenti

I servizi competenti si impegnano a realizzare le attività  e gli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi della normativa vigente.

Con la sottoscrizione del patto di servizio, i servizi competenti si impegnano a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.

4. Conservazione dello stato di disoccupazione

In deroga a quanto statuito da D. Lgs n. 181/2000 e s.m.i. e dai relativi provvedimenti attuativi regionali, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, laddove sia espressamente previsto dalla normativa in materia.

5. Perdita dello stato di disoccupazione

1. Il lavoratore perde lo stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita al precedente punto 2;

b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;

c) mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale e sottoscritte nel patto di servizio senza giustificato motivo;

d) mancata adesione ad una proposta finalizzata all' inserimento lavorativo;

e) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.

2. Il mancato superamento del periodo di prova, non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l'anzianità precedentemente maturata.

3. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:

a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato superiore a sei mesi, a tempo pieno o parziale, salvo le ipotesi di sospensione;

b) instaurazione di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un'impresa.

6. Sospensione  e ripristino dello stato di disoccupazione

Al fine di applicare l'istituto della sospensione, il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.

L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro, la relativa anzianità riprende a decorrere d'ufficio.

L'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi, non determina la perdita dello stato di disoccupazione, nel caso in cui il periodo effettivamente lavorato sia pari o inferiore a sei mesi. In tal caso il lavoratore recupera l'anzianità di disoccupazione pregressa.

I servizi competenti devono ripristinare l'anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal   lavoratore nel caso in cui rapporto di lavoro è stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi.

7. Lavoratori disabili 1. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta oltre che nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6 della legge n. 68/1999 nei seguenti casi:

a) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;

b) mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale e sottoscritte nel patto di servizio senza giustificato motivo.

2. Lo stato di disoccupazione è sospeso o ripristinato nelle ipotesi previste nel precedente punto 6.

8. Norme transitorie

1. Le persone disoccupate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 181/00 assunte entro il 31 dicembre 2012 con un contratto di lavoro subordinato con scadenza nell'anno 2013, di durata pari oinferiore ad otto mesi ovvero sei mesi se si tratta di giovani, cosi come definiti dall'art. 1, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 181/00 stesso, hanno diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Analoga sospensione si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre 2012 e risolti anticipatamente nell'anno 2013 se il periodo effettivamente lavorato è inferiore a sei mesi.

3. La disposizione si applica anche  al rapporto di lavoro la cui natura  subordinata è stata riconosciuta in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti.

4. Dal 1 gennaio 2013 l'instaurazione o lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato superiore a sei mesi a tempo pieno o parziale, o di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o la stipula di un contratto di associazione in partecipazione o la costituzione di un'impresa, determina la perdita dello stato di disoccupazione, fatte salve le ipotesi di sospensione o ripristino dello stato di disoccupazione di cui al precedente punto 6.

9. Forme di pubblicità

Le Regioni e P.A. si impegnano a portare a conoscenza di tutti i lavoratori interessati,  nelle forme che ritengono idonee, le variazioni al loro status di disoccupato determinate dalle modifiche apportate al D. Lgs. 181/00 dalla L. 92/2012, nonché a registrare le dovute e conseguenti variazioni nell'elenco anagrafico.

Pertanto, ora non resta che attendere che le èpredette liee guida  diventino operastive a seguito di appoisto provvedimento che styettera' alle singiole Regioni emanare