Le indicazioni operative di cui al titolo sono contenute nella Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013,con cui il MLPS
fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio,ponendo in evidenza le novità introdotte dalla
c.d. riforma Fornero circa l'utilizzo dei voucher, soffermandosi in particolare sul nuovo campo di applicazione dell'istituto e
sulle nuove caratteristiche dei buoni-lavoro.
Gli aspetti di cui si occupano le indicazioni ministeriali sono quelli che di seguito risultano evidenziati
1-Campo applicazione lavoro accessorio : attivabile sempre e comunque con il limite annuo economico per il prestatore .
2- Nell' anno solare il prestato re non puo' superare 5.000 euro per il compenso da lavoro accessorio percepito dalla totalita' dei committenti
3-Fermo limite complessivo annuo 5000 euro, il prestatore puo' ricevere compensi non superiori a 2000 euro da ciascun committente impreditore commerciale o professionista
4L'espressione" imprenditore commerciale" vuole intendere qualsiasi soggetto ,persona fisica o giuridica ,operante su un determinato mercato
5-E' consentito utilizzare voucher sino a 5000 euro in agricoltura se l' attivita' sia svolta da pensionati o giovani studenti ovvero ,a prescindere da chi sia il prestatore di lavoro acccessorio,quando l'attivita' venga realizzata per piccoli imprenditori agricoli (art.34, comma 6 dpr n.633/972),senza l'applicazione del limite di 2.000 euro
6-Il committente pubblico può ' ricorrere al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli della disciplina di contenimento spese personale e ,ove previsto ,da patto stabilita' interno
7-Risulta escluso che l'impresa recluti e retribuisca lavoratori con voucher per svolgere prestazioni a favore terzi nel caso di appalto e di somministrazione
8-Il compenso del lavoro accessorio puo' essere utile al rilascio o rinnovo permesso soggiorno , tenendo comunque conto non essere possibile un rinnovo con busta paga inferiore ai 439 euro menmsili nel caso di straniero senza familiari ,corrispondente al minimo dell'assegno sociale
9-Circa le caratteristiche dei voucher a precisato che :
a) i carnet sono orari ,numerati progressivamente e datati
b) il valore è determinato dal Ministro del Lavoro, previo confronto con le parti sociali.
La predetta previsione cambia il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio, ed evita che un solo buono di 10 euro venga utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore,mentre resta consentito che una sola ora di lavoro sia compensata con piu 'voucher .
Inoltre la circostanza che i buoni sono numersati progressivamente e datati consentira' di verificare se gli stessi sono utilizzati in relazione al periodo evidenziato .
Peraltro, il riferimento alla data non puo' che implicare che la stessa è da intendere come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.
10-In materia di sanzioni ,è da riferire che le stessse attengono al superamento dei limiti quantìtativi del compenso ed all'utilizzo dei buoni oltre i 30 giorni dall'acquisto
Riguardo ai limiti quantitativi la circolare suggerisce transitoriamente che il committente ,per essere al riparo da conseguenze derivanti dal superamento degli stessi si premuriu di acquisire dal prestatore dichiarazione ai sensi del dpr 445/00 in ordine al non superamento degli importi massimi previsti,restando inteso tuttavia che ,ferme le conseguenze penali a caricio del prestazione per le dichiarazioni non veritiere rese , dal superamentio dei limiti quantitativi dei compensi non potra' non derivare una trasformazione del raspporto da lavoro accesorio a lavoro subordinato a tempo determinato con l'applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative ogni qualvolta le prrestazioni di lavoro accessorio siano fungibili conqiuelle rese da altro personale gia' dipendente dell'imprenditore o del professionista.Conseguenze asnaloghe si avranno in caso di utilizzo dei voucher otre i 30 giorni dall'acquisto degli stessi, considerando la prestazione non censita preventivamente e quindi da considerare in" nero".
11-Nel periodo transitorio, i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012,data di entrata in vigore della legge n.92/12,potranno essere spesi entro il 31.maggio 2013 rispettando la precedente disciplina ,anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.Di conseguenza ,tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiuti di euro 5000 e euro 2000 e rispetto ad essi non sussiste alcun vinciolo di parametrazione oraria
Il testo della circolare esaminatae' consultabile sul seguente sito :/
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/346D8BEC-9147-4EFC-A342-4827D55D8BB5/0/20130118_Circ_4.pdf
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