L'argomento di cui al titolo è trattato dall 'Inps, con messaggio n. 656 dell'11 gennaio 2013, per verificare se ricorrano i presupposti per sospendere l'erogazione della mobilità ordinaria,in merito a cui era stato sollecitato da Patronati, Associazioni datoriali ,Organizzazioni sindacali e singoli utenti .
L'Istituto si è rivolto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiedendpo se sia possibile ai lavoratori , quando siano beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, svolgere periodi di attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale ai sensi dell'art. 8, commi 6 e 7 della legge 23 dicembre 1991 n. 223 anche all'estero, in Paesi appartenenti alla U.E. e/o Convenzionati ed in Paesi extracomunitari, conservando l'iscrizione nelle liste di mobilità, con la sospensione della relativa prestazione per gli stessi periodi.
Ottenutaa risposta ,nel messaggio citato l'Inps illustra e condivide il parere esposto dal Ministero ,in cui il è precisato che le disposizioni di cui all'art. 8, commi 6 e 7, della Legge n. 223 del 1991 " dovrebbero trovare applicazione, oltre che alle ipotesi di rioccupazione in ambito nazionale , anche a quelle di rioccupazione negli Stati appartenenti alla U.E. e nei Paesi convenzionati, nonché per le rioccupazioni in Paesi extracomunitari, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale"; ciò - continua il Ministero - "alla luce dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento - che specificano il principio di uguaglianza e che orientano anche l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e di prestazione dei servizi - nonché in considerazione dell'assenza, nel comma 6, dell'articolo 8 sopra citato, di alcun riferimento alla specificazione del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa".
Il criterio come sopra illustrato trova applicazione, oltre che per l'indennità di mobilità, anche per l'indennità di disoccupazione Aspi e Miniaspi introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Operativamente, ne consegue che il lavoratore in mobilità che si rioccupa all'estero a tempo determinato, oltre ad attenersi alle disposizioni di legge vigenti dovrà, in particolare:
a)comunicare obbligatoriamente la rioccupazione entro 5 giorni alla Struttura INPS competente;
b) rispettare il divieto di trasferimento definitivo all'estero.
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