Di seguito, si riporta il testo dei commi 54, 55 e 56 dell'art.1 della legge di stabilita' n.228/2012 ,in vigore dall'1.1.2013, dedicati all'argomento di cui al titolo :
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013."
Da quanto stabilito nei predetti commi discende che :
1) I docenti devono fruire delle ferie ,non solo nei mesi di luglio ed agosto ,ma anche durante i periodi sospensione delle attivita' didattiche ( anziche' di sospensione delle lezioni),quindi in occasione dei giorni di sospensione definiti dai calendari scolastici regionali cadenti durante le festivita' pasquali e natalizie , i ponti ed il mese di giugno .
2)Quanto sopra si applica ai docenti di ruolo e precari titolari di supplenze annuali (sino al 31 agosto),che non potranno giovarsi ,al momento della cessazione del servizio ,della monetizzazione delle ferie non usufruite ,a norma dell'art.5,comma 8 ,del decreto legge legge n.95/12,convertito in leggre n.135/12
3) dal 1° gennaio al 31 agosto 2013 , per i periodi di godimentto delle ferie e di monetizzazione per il mancato godimento delle stesse continuano ad applicarsi le norme difformi piu' favorevoli previste dalla contrattazione colletiva , che 'dall'1 settembre 2013 saranno disapplicate
4) dal 1° gennaio 2013, al personale docente ed amministrativo,tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche ,limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, non si applica il comma 8 dell'art.5 del dec.legge n.95/12 ,convertito in legge n.135/12,in cui si dispone che:" Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ,ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi..."Pertanto i supplenti che hannpo prestato servizio nel periodo compreso tra il 7 luglio ed il 31 dicembre 2012 non hanno diritto ad alcuna indennita' sostitutiva delle ferie non godute ,posto che il comma 8 dell'art.5 del dec.legge n.95/12 non prevedeva ancora eccezioni in favore dei docenti supplenti Per costoro soltanto dall'1.9.2013 resta fermo il diritto all'indennita' per ferie non godute,a condizione che la durata della supplenza non sia stata tale da comprendere periodi di sospensione delle lezuioni sufficientemente lunghi da consentire la fruiziione di tutte le ferie spettanti.
Infatti l'impoerto dell'indennita' sara calcolato sulla base della differenza tra il periodo dio ferie maturatpo ed i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo in cui la supplenza è stata svolta.
Si conclude richiamndo la posizione della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione .che concordemente ritengono che l'indennita' per le mancate ferie spetti nel caso laddove le stesse non sono state consumate per cause non imputabili al dipendente (malattia,infortunio maternita' ,inidoneita',decesso),mentre sulla stessa linea è il Dipartimento della F.P. , che si è espresso in materia con la nota n.40033/2012 .
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