Inaspettatamente dal 1° gennaio 2013 , stando alla normativa vigente , non risulta disposta la proroga della disposizione della legge 236/93, riguardante la possibilita' d'iscrizione nella lista di mobilita' dei lavorarori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, consentita dall'art.33 ,comma 23 ,della legge n.183/2011 sino al 31.12.2012,che appunto stabili' la proroga nell l'applicazione della disposizione del comma, 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riguardante " l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni .
La mancata proroga ,alla quale si potrebbe ovviare con uno specifico provvedimento legislativo,avente con efficacia anche retroattiva ,così come gia' avvenuto qualche anno fa ,in cui si verrifico' una situazione di carenza normativa analoga a quella attualmente presente, determina conseguenze e riflessi negativi nei confronti dei:
a) lavoratori licenziati a far data dall'1.1.2013;
b)lavoratori licenziati entro il 31.12.2012 ,che sono ancora nei termini per richiedere l'iscrizione nella lista di mobilita' tramite i Centri Impiego di domicilio;
c) lavoratori che al 31.12.2012 risultano regolarmente iscritti nelle liste di mobilita' ,essendo stati a suo tempo licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.
Infatti, per quanto concerne i primi ed i secondi ,il vuoto normativo impedisce che possano essere prese in considerazione e definite le domande eventualmente presentate dagli stessi ai Centri Impiego,che ,quindi ,non potrebbero definirle mancando il necessario supporto giuridico di legittimita'.
Inoltre, per i lavoratori previsti nella lettera c) , mancando (si spera solo per il momento) la norma di proroga e di copertura finanziaria dei costi di applicazione della stessa, risulta impedita l'attivazione delle assunzioni agevolate di cui all'art. 8 della legge n.223/91.
In relazione a quanto precede ,si esprime l'auspicio che da parte del legislatore si disponga con ogni sollecitudine che ' sia ancora possibile fare ricorso alla norma di cui alla legge n.236/93 ,così da consentire che , attraverso i benefici contributivi che accompagnano l'assunzione a termine dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' senza titolo alla relativa indennita' ,si favorisca ,soprattutto nei territori ad elevato indice di disoccupazione, l'impulso a verso un'auspicata evoluzione della pesan te e persistente condizione di crisi produttiva e lavorativa .
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