Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 3 del 16 gennaio 2013, fornisce indicazioni utili al corretto svolgimento  della procedura conciliativa legata ai licenziamenti per giustificato  motivo oggettivo, prevista dall'art. 7 della Legge n. 604/1966, recentemente riformulato dall'art.1 comma 40 della  Legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero),prevedendo quanto segue:

40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'  sostituito
dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma  l'applicabilita',  per  il  licenziamento  per
giusta causa e per giustificato motivo  soggettivo,  dell'articolo  7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di  lavoro  avente  i  requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo  comma,  della  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  deve   essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di  lavoro  alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro  deve
dichiarare l'intenzione di  procedere  al  licenziamento  per  motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo  nonche'  le
eventuali misure di assistenza  alla  ricollocazione  del  lavoratore
interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la  convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio  di  sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito  si  considera  validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore  indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio  formalmente  comunicato
dal  lavoratore  al  datore  di  lavoro,  ovvero  e'  consegnata   al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le  parti  possono  essere  assistite  dalle  organizzazioni  di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da  un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,  ovvero  da
un avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante  la  quale  le
parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso,  si
conclude  entro  venti  giorni  dal  momento  in  cui  la   Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,
fatta salva  l'ipotesi  in  cui  le  parti,  di  comune  avviso,  non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al  raggiungimento
di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al  comma  3,  il  datore  di  lavoro  puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede  la  risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le  disposizioni  in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere
previsto, al  fine  di  favorirne  la  ricollocazione  professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile  anche  dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal
giudice per la determinazione  dell'indennita'  risarcitoria  di  cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore  a
presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo'  essere
sospesa per un massimo di quindici giorni».

La nota illustra:

  1. l'ambito di applicazione della procedura, individuando i datori di lavoro interessati dalla stessa sulla base dei limiti dimensionali ed analizza la non computabilità di alcune tipologie contrattuali per effetto di specifiche previsioni legislative;
  2. i casi in cui la motivazione del licenziamento – che è rimessa alla sola  valutazione del datore di lavoro – sia riferibile ad un giustificato motivo oggettivo, con l'importante specifica per cui non si ritiene invece ricompreso nell'ambito dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo il licenziamento avvenuto per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'ari. 2110 c.c.;
  3. l'apertura della procedura ed il ruolo delle DTL;
  4. le modalità ed i contenuti della comunicazione datoriale.

Per il testo integrale della richiamata ciorcolare cliccare sul seguente linkhttp://www.dplmodena.it/MLcir3ProcedConciliazLicenz.pdf
Per il testo integrale della richiamata circolare cliccare sul link: