Rispetto all'argomento di cui  al  titolo,si ritiene confacente  prima di tutto  di  precisare cosa s'intende per indennita' di mobilita' "ordinaria" e " in deroga".

" Ordinaria " è l'indennita' di mobilita'   prevista e disciplinata dalla legge n.223/91 ,mentre per  la disciplina di  quella  " in deroga " si fa riferimento  alle   leggi finanziarie succedutesi dal 2003,  con cuoi risultano predisposte    le   risorse    per la  concessione o  la proroga di detto trattamento per periodi non superiori a 12 mesi , fruibili in  unica soluzione ovvero frazionati , con provvedimenti      del  Ministero del Lavoro oppuredelle singole Regioni ,che   in modo autonomo destinano    l'annuale assegnazione   delle risorse stesse   tenendo conto delle    esigenze occupazionali  registrate nei  territori di propria pertinenza.

Peraltro è  da  notare  che, malgrado le  varie differenze  che di seguito saranno evidenziate  ,le due indennita' di mobilita'  in questione    hanno in comune    che per entrambe  è richiesto  il  possesso da parte  dei lavoratori beneficiari di un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi,   di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato anche se in modo non continuativo ,compresi i periodi di ferie,festività ,infortuni,congedo di maternità e congedo  parentale.ma non quello di malattia.

Detto questo e volendo   proseguire  nell'individuazione  degli  elementi  che  caratterizzano in modo specifico  le due tipologie d'indennita' di mobilita' da aggiungere  alle differenti  fonti   normative da cui sono disciplinate,si ricorda anzitutto che   il  trattamento di mobilita'   in deroga  risulta essere un ammortizzatore sociale che interviene   soprattutto   a favore dei lavoratori di imprese non destinatarie  della disciplina della   cassa integrazione guadagni    e della mobilità, previste  dalla legge 223/1991 ,anche se detti  trattamenti stessi possono   essere concessi, con le modalità previste dalle varie leggi Finanziarie, pure a favore di imprese che abbiano già in precedenza fruito dei trattamenti ordinari  stabiliti  dalla citata legge 223/91 e che non possono continuare a farvi ricorso  per  esplicito divieto normativo.

Per di più  non comune   risulta essere   la previsione circa la durata delle due   tipologie d'indennita' ,  considerato che   quella relativa alla mobilita' "ordinaria"  ,disciplinata  dall'art.7 della piu' volte citata legge  n.223/91,  varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda, e risulta     stabilita per gli anni 2013 e 2014 come segue:

Età del lavoratore                       Azienda del Centro-Nord                                Azienda del Mezzogiorno

fino ai 40 anni                                     12 mesi                                                                      24 mesi

dai 40 ai 50                                           24 mesi                                                                      36 mesi

dai 50 anni in poi                                  36 mesi                                                                        48 mesi

Nè si deve  trascurare di tener conto    della previsione normativa secondo cui   l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale del lavoratore, che  corrisponde alla durata del rapporto di lavoro dalla data di assunzione a quella di licenziamento, intercorso con l'azienda che  ha  attuato la procedura di mobilità.

Invece ,circa la durata   dell'indennita' di mobilita' "in deroga",come detto sopra,le varie leggi finnziarie succedutesi  dal 2003 prevedono che    da parte del    Ministero del Lavoro  e  delle singole Regioni,assegnatarie delle apposite risorse  ,puo'  disporsi  la concessione o la proroga di  trattamenti di mobilita' per  12 mesi ,fruibili in unica soluzione o in periodi frazionati    ,pertanto detto trattamento puo' durare 12,24 ,36,48 ed anche oltre a seguito di specifi provvedimenti emessi dal Ministero del Lavoro ovvero dalle Regioni
Passando a parlare   dell'importo    previsto per le  due tipologie d"indennità di mobilita', è da riferire che ,rispetto a  quella "ordinaria"  ,  il  comma  1 , lettere  a) e b )  dell'art.  7 della legge n.223/91, recita che  la  misura dell'indennità di mobilità va determinata con riferimento al trattamento Cigs che il lavoratore interessato ha percepito o avrebbe avuto il diritto di percepire nel periodo di paga immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro ,così che la medesima     è pari al 100% del trattamento Cigs per i primi 12 mesi e all'80% per i mesi successivi ,nel rispetto del massimale mensile.
Di seguito  si riportano per l'anno 2012 gli importi massimi mensili da applicare alla misura  dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

Retribuzione (€) Tetto Importo lordo (€) Importo netto (€)
Inferiore o uguale a 2.014,77 Basso 931,28 876,89
Superiore 2.014,77 Alto 1.119,32 1.053,95
Si sottolinea che gli importi fissati  per il  2012   trovano applicano soltanto ai lavoratori che iniziano a beneficiare del trattamento  in questione nell'anno  predetto ,ma non a quelli che  avevano cominciato a fruire  del trattamento stesso prima  del 2011, quindi  nel 2010 0vvero prima.
Si precisa  altresì   che  la retribuzione  presa in considerazione per il calcolo del massimale spettante comprende anche la/e  mensilita' aggiuntiva/e.
  La misura dell'indennita' di mobilita' "in deroga",  non risulta specificata   da espressa previsione legislativa  pur tuttavia essa viende determinata indirittamente       dall'art.1, comma 1190 ,legge n.296/06 e dall'art. 19 ,co. 9, del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009,,che    dispongono   la  riduzione automatica della prestazione in deroga  del 10% dopo la prima proroga di 12mesi, del 30% dopo la seconda proroga di 12 mesi e del 40%   dopo ogni ulteriore successiva proroga di 12 mesi   .
Quindi ,mentre l'importo  dell'indennita' di mobilita' ordinaria  per i primi 12 mesi di durata  ,come sopra accennato,risulta  determinata con riferimento al trattamento Cigs che il lavoratore interessato ha percepito o avrebbe avuto il diritto di percepire nel periodo di paga immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro ,così che la medesima     è pari al 100% del trattamento Cigs per i primi 12 mesi e all'80% per i mesi successivisi ,per quella inderoga la legge dispone soltanto  la  riduzione automatica della prestazione in deroga  del 10% dopo la prima proroga di 12mesi, del 30% dopo la seconda proroga di 12 mesi e del 40%   dopo ogni ulteriore successiva proroga di 12 mesi   .
 A chiarire il significato e la portatata della previsione legislativa circa la riduzione dell'importo dell'indennita' di mobilita' in deroga del 10,30 e 40 per cento in caso di proroga dopo i priomi ,i secondi ,i terzi e successivi 12 mesi di proroga dekl trattamento in questione sono intervernuti i seguenti provvedimenti amministrativicon relastivi indirizzi opersativi per le strutture territoiriali e l'utenza interessata:
 a) la circolare INPS  n.57 del 13 marzo 2007;
 b) la nota del Ministero del Lavoro prot.n.14/0006658 del 20 giugno 2007;
c) il Messaggio Inps del   12 ottobre 2010, n. 25593.
 La circolare INPS n. 57/07   prevede quanto segue:
"Come è noto i trattamenti in deroga sono concessi a favore dei lavoratori di imprese non destinatarie dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità, previsti dalla legge 223/1991. I trattamenti stessi possono inoltre essere concessi, con le modalità previste dalle varie leggi Finanziarie, a favore di imprese che abbiano già fruito dei trattamenti ordinari previsti dalla citata legge 223. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha recentemente chiarito che le riduzioni non debbono essere operate, in caso di prima proroga di mobilità ordinaria scaduta  Si potranno quindi verificare le seguenti situazioni :
a)  Nuova concessione in deroga del trattamento   di mobilità  al termine del trattamento ordinario.
Al termine della concessione del trattamento di mobilità ordinaria, a favore di lavoratori dipendenti da imprese destinatarie della legge 223/1991, può verificarsi che sussistano crisi occupazionali che rendano necessari interventi da parte dei competenti Ministeri per la concessione, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa .
In caso di nuova concessione del trattamento di mobilità (in deroga) , i lavoratori conservano il trattamento in godimento al termine della scadenza del trattamento ordinario, concesso ai sensi dell'art.7, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 223/1991.
I trattamenti normalmente vengono concessi senza soluzione di continuità ed iniziano dal giorno successivo al termine di scadenza del trattamento ordinario di mobilità e al termine della possibilità dell'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria prevista dalla legge 223/1991 e proseguono per tutta la durata del trattamento concesso.
Qualora il trattamento prosegua per ulteriori periodi, al termine dell'anno di scadenza dovranno essere operate le riduzioni previste dalla legge Finanziaria dell'anno di riferimento."
b)  Prima proroga dei trattamenti di mobilità

" Le leggi Finanziarie prevedono le riduzioni da operare in caso di prima, seconda, terza o successive proroghe dei trattamenti concessi."

"La riduzione va operata sul trattamento determinato secondo le disposizioni impartite a suo tempo (100% del trattamento CIGS o 80% delle voci delle retribuzioni fisse, esclusi i trattamenti accessori, con i massimali determinati all'inizio di ciascun anno), trattamento che, come è noto, non è suscettibile, una volta concesso, di rivalutazione annuale."

"Le successive riduzioni vanno operate sull'importo originario come sopra determinato"

Secondo la  previsione della circolare sopra esposta  :

a) se il lavoratore ha gia' usufruito di non oltre 12 mesi di indennita' di mobilita' ordinaria,che ,come è noto, spetta nella misura  pari   all"80% dell'ultima retribuzione ,la concessione  dei primi  12 mesi d'indennita' in deroga  deve essere  in misura   pari a quella dei primi 12 mesi di mobilità  ' ordinaria ,mentre non si da' luogo ad alcuna riduzione   a norma  dell"art.1, comma 1190 ,della legge n.296/06;

b) se il lavoratore  ,dopo aver beneficiato  per  oltre  12   mesi  dell'indennita' di mobilita' ordinaria, subendo  una decurtazione del 20% nella  misura della stessa  ,in applicazione  della lettera b) del comma 1 dell'art.7 della legge n.223/91,ottiene un primo provvedimento di concessione dell'indennita' in deroga ,questa sarà d'importo ridotto come quello della mobilita' ordinaria ,ma senza patire la  decurtazione  del 10% prevista dall'art.1, comma 1190, legge n.296/06,che operera' a carico del beneficiario  ,laddove  s  questi,dopo l'indennita' di mobilta' ordinaria conseguita  per 12,24,36 0 48 mesi  , ottiene   una prima proroga  di 12 mesi dell'indennita' in deroga,mentre detta decurtazione   sale al 30% in caso di seconda proroga di 12 mesi ed infine  al  40% in caso di proroghe successive di 12 mesi ciascuna.

Si ritiene di aggiungere che nel caso in cui i lavoratori ,senza aver mai potuto usufruire dell'indennita' di mobilita' ,sono stastio posti in mobilitas' in deroga,resta inteso che per i primi 12 mesi l'importpo del trattamento sara pari a quello stabilito per l'indennita' di mobiolita di cui alla legge n.223/91,mentre se ci saranno delle proroghe  a detto importominiziale si applicheranno le riduzioni del 10,30 e 40 per cento fissate dall'art.1, comma 1190 ,legge n.296/06 e dall'art. 19 ,co. 9, del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009,,

Peraltro è da sottolineare che alla circolare n.57/07 ha fatto seguito   il  Messaggio   del   12 ottobre 2010, n. 25593 con cui l'Inps ,nel fornire   indicazioni sull'  implementazione della  procedura informatica per la  mobilità in deroga     ed istruzioni in merito  a detta prestazione  ,ha reso   noto che la procedura informatica per l'erogazione della mobilità in deroga sarà implementata prevedendo la riduzione automatica della prestazione in applicazione dell'art. 19 co. 9 del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 e detta riduzione   verrà effettuata  secondo i   criteri a suo tempo concordati con il Ministero del Lavoro ,che prevedono quanto segue:
1) L'importo dell'indennità di mobilità in deroga è determinato preliminarmente, come per l'indennità di mobilità ordinaria, prendendo a riferimento l'80% della retribuzione teorica lorda spettante comprensiva delle sole voci fisse non legate alla presenza che compongono la busta paga, aggiungendo gli eventuali ratei di tredicesima e quattordicesima, tenendo conto dei limiti massimi stabiliti ogni anno con apposita circolare, detratta un'aliquota contributiva del 5,84%.

2) L'erogazione della mobilità in deroga è assoggettata alle seguenti percentuali di riduzione: per i primi 12 mesi, anche non continuativi, non si applica alcuna percentuale di riduzione; dal 13° al 24° mese si applica una riduzione del 10%; dal 25° al 36° mese si applica la riduzione del 30%; dal 37° mese in poi si applica la riduzione del 40%.

3) L'indennità di mobilità in deroga può essere riconosciuta     come prima concessione   ai lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria (assenza di domanda in DS-WEB).

4) In relazione a quanto sopra consegue che l'importo della indennità di mobilità in deroga sarà: per i primi 12 mesi l'importo determinato al punto . 1); dal 13° mese in poi, come per i lavoratori destinatari di mobilità ordinaria, l'importo sarà pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nei primi 12 mesi, senza però operare la detrazione dell'aliquota contributiva del 5,84%. All'importo così determinato si applicheranno le riduzioni nelle misure percentuali e secondo le modalità indicate al punto 2).

5) Gli importi erogati sono assoggettati alle ritenute IRPEF.

.
Infine si evidenzia che nella  nota  prot.n.14/0006658 del 20 giugno 2007 ,ch il Ministero del Lavoro ,nel fornirev indicazioni procedurali alle Regioni ed alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dellInps in materia di ammortizzatori sociali in deroga  alla lettera a) ,pagg.5e 6,testualmente recita:Con riferimento invece alla prescritta riduzione percentuale dell'indennita' da corrispondere in caso di prima o successiva proroga dsi ritiene di dover precisare che   gli abbasttimenti previsti ,(10%  in caso di prima proroga,30% in caso di seconda< proroga ,40% in caso di terza o ulterfiore proroga )  si applicano calcolando ogni volta la relativa riduzione sull'indennita' originariamente percepita con la prima concessione in deroga.Pertanto ,sia la riduzione percentuale della prima proroga ,che quella delle proroghe successive dovranno essere calcolate solo ed unicamente sull'indennita goduta come prima concessione e non su quelle risultanti dai successivi abbattimenti".  contravviene alle indicazioni ministeriali quando afferma che dopo iprimi 12 mesi il trattamento dim mobilita'm in deroga ,come è per l'indennita della legge n.223/91 va ridotta  al 64% e poi su tale 64%  apportare  la riduzione del 10 ,20 e 30 per cento  . Invece, è corretto secondo  la nota ministeriale citata, che sull'importo della prima concesione ,pari all'80%  della retribuzione ,sia calcolato sempre  unicamente e direttamente il 10 ,30 e 40 per cento ,il che comporta che dopo il primo anno l'importo dell'indennita'  scende al 70%, dopo il secondo anno   al 56% ed al 48% dopo in terzo e i successivi anni  ,quindio importi superiori a quelli che detriverebbero dall'applicazione dell'errata indicazione del Messaggio Inps Sperando di essere stato chiaro e convincente ,nonche'  dichiarandomi a disposizione ,in modo assolutamente gratuito,per affiancarti  nel rimettere all' Inps uno  scritto  di contestazione ,coinvolgendo contestualmente il Ministero del Lavoro  ,presso cui ho lavorato da funzionario e dirigenteper circa quaranta ( sono   in pensione dal 2008) ,precisando che l'ho giua' fattoi per un altro disoccupato della provincia di Bari (a proposito io vivo a Pescara),ti salutom cordiamente,ringraziando per l'attenzione