Rispetto all'argomento di cui al titolo,si ritiene confacente prima di tutto di precisare cosa s'intende per indennita' di mobilita' "ordinaria" e " in deroga".
" Ordinaria " è l'indennita' di mobilita' prevista e disciplinata dalla legge n.223/91 ,mentre per la disciplina di quella " in deroga " si fa riferimento alle leggi finanziarie succedutesi dal 2003, con cuoi risultano predisposte le risorse per la concessione o la proroga di detto trattamento per periodi non superiori a 12 mesi , fruibili in unica soluzione ovvero frazionati , con provvedimenti del Ministero del Lavoro oppuredelle singole Regioni ,che in modo autonomo destinano l'annuale assegnazione delle risorse stesse tenendo conto delle esigenze occupazionali registrate nei territori di propria pertinenza.
Peraltro è da notare che, malgrado le varie differenze che di seguito saranno evidenziate ,le due indennita' di mobilita' in questione hanno in comune che per entrambe è richiesto il possesso da parte dei lavoratori beneficiari di un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato anche se in modo non continuativo ,compresi i periodi di ferie,festività ,infortuni,congedo di maternità e congedo parentale.ma non quello di malattia.
Per di più non comune risulta essere la previsione circa la durata delle due tipologie d'indennita' , considerato che quella relativa alla mobilita' "ordinaria" ,disciplinata dall'art.7 della piu' volte citata legge n.223/91, varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda, e risulta stabilita per gli anni 2013 e 2014 come segue:
Età del lavoratore Azienda del Centro-Nord Azienda del Mezzogiorno
fino ai 40 anni 12 mesi 24 mesi
dai 40 ai 50 24 mesi 36 mesi
dai 50 anni in poi 36 mesi 48 mesi
Nè si deve trascurare di tener conto della previsione normativa secondo cui l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale del lavoratore, che corrisponde alla durata del rapporto di lavoro dalla data di assunzione a quella di licenziamento, intercorso con l'azienda che ha attuato la procedura di mobilità.
Invece ,circa la durata dell'indennita' di mobilita' "in deroga",come detto sopra,le varie leggi finnziarie succedutesi dal 2003 prevedono che da parte del Ministero del Lavoro e delle singole Regioni,assegnatarie delle apposite risorse ,puo' disporsi la concessione o la proroga di trattamenti di mobilita' per 12 mesi ,fruibili in unica soluzione o in periodi frazionati ,pertanto detto trattamento puo' durare 12,24 ,36,48 ed anche oltre a seguito di specifi provvedimenti emessi dal Ministero del Lavoro ovvero dalle Regioni
Passando a parlare dell'importo previsto per le due tipologie d"indennità di mobilita', è da riferire che ,rispetto a quella "ordinaria" , il comma 1 , lettere a) e b ) dell'art. 7 della legge n.223/91, recita che la misura dell'indennità di mobilità va determinata con riferimento al trattamento Cigs che il lavoratore interessato ha percepito o avrebbe avuto il diritto di percepire nel periodo di paga immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro ,così che la medesima è pari al 100% del trattamento Cigs per i primi 12 mesi e all'80% per i mesi successivi ,nel rispetto del massimale mensile.
Di seguito si riportano per l'anno 2012 gli importi massimi mensili da applicare alla misura dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
Retribuzione (€) | Tetto | Importo lordo (€) | Importo netto (€) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 | Basso | 931,28 | 876,89 |
Superiore 2.014,77 | Alto | 1.119,32 | 1.053,95 |
Si sottolinea che gli importi fissati per il 2012 trovano applicano soltanto ai lavoratori che iniziano a beneficiare del trattamento in questione nell'anno predetto ,ma non a quelli che avevano cominciato a fruire del trattamento stesso prima del 2011, quindi nel 2010 0vvero prima.
Si precisa altresì che la retribuzione presa in considerazione per il calcolo del massimale spettante comprende anche la/e mensilita' aggiuntiva/e.
La misura dell'indennita' di mobilita' "in deroga", non risulta specificata da espressa previsione legislativa pur tuttavia essa viende determinata indirittamente dall'art.1, comma 1190 ,legge n.296/06 e dall'art. 19 ,co. 9, del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009,,che dispongono la riduzione automatica della prestazione in deroga del 10% dopo la prima proroga di 12mesi, del 30% dopo la seconda proroga di 12 mesi e del 40% dopo ogni ulteriore successiva proroga di 12 mesi .
Quindi ,mentre l'importo dell'indennita' di mobilita' ordinaria per i primi 12 mesi di durata ,come sopra accennato,risulta determinata con riferimento al trattamento Cigs che il lavoratore interessato ha percepito o avrebbe avuto il diritto di percepire nel periodo di paga immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro ,così che la medesima è pari al 100% del trattamento Cigs per i primi 12 mesi e all'80% per i mesi successivisi ,per quella inderoga la legge dispone soltanto la riduzione automatica della prestazione in deroga del 10% dopo la prima proroga di 12mesi, del 30% dopo la seconda proroga di 12 mesi e del 40% dopo ogni ulteriore successiva proroga di 12 mesi .
A chiarire il significato e la portatata della previsione legislativa circa la riduzione dell'importo dell'indennita' di mobilita' in deroga del 10,30 e 40 per cento in caso di proroga dopo i priomi ,i secondi ,i terzi e successivi 12 mesi di proroga dekl trattamento in questione sono intervernuti i seguenti provvedimenti amministrativicon relastivi indirizzi opersativi per le strutture territoiriali e l'utenza interessata:
a) la circolare INPS n.57 del 13 marzo 2007;
b) la nota del Ministero del Lavoro prot.n.14/0006658 del 20 giugno 2007;
c) il Messaggio Inps del 12 ottobre 2010, n. 25593.
La circolare INPS n. 57/07 prevede quanto segue:
"Come è noto i trattamenti in deroga sono concessi a favore dei lavoratori di imprese non destinatarie dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità, previsti dalla legge 223/1991. I trattamenti stessi possono inoltre essere concessi, con le modalità previste dalle varie leggi Finanziarie, a favore di imprese che abbiano già fruito dei trattamenti ordinari previsti dalla citata legge 223. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha recentemente chiarito che le riduzioni non debbono essere operate, in caso di prima proroga di mobilità ordinaria scaduta Si potranno quindi verificare le seguenti situazioni :
a) Nuova concessione in deroga del trattamento di mobilità al termine del trattamento ordinario.
Al termine della concessione del trattamento di mobilità ordinaria, a favore di lavoratori dipendenti da imprese destinatarie della legge 223/1991, può verificarsi che sussistano crisi occupazionali che rendano necessari interventi da parte dei competenti Ministeri per la concessione, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa .
In caso di nuova concessione del trattamento di mobilità (in deroga) , i lavoratori conservano il trattamento in godimento al termine della scadenza del trattamento ordinario, concesso ai sensi dell'art.7, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 223/1991.
I trattamenti normalmente vengono concessi senza soluzione di continuità ed iniziano dal giorno successivo al termine di scadenza del trattamento ordinario di mobilità e al termine della possibilità dell'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria prevista dalla legge 223/1991 e proseguono per tutta la durata del trattamento concesso.
Qualora il trattamento prosegua per ulteriori periodi, al termine dell'anno di scadenza dovranno essere operate le riduzioni previste dalla legge Finanziaria dell'anno di riferimento."
b) Prima proroga dei trattamenti di mobilità
" Le leggi Finanziarie prevedono le riduzioni da operare in caso di prima, seconda, terza o successive proroghe dei trattamenti concessi."
"La riduzione va operata sul trattamento determinato secondo le disposizioni impartite a suo tempo (100% del trattamento CIGS o 80% delle voci delle retribuzioni fisse, esclusi i trattamenti accessori, con i massimali determinati all'inizio di ciascun anno), trattamento che, come è noto, non è suscettibile, una volta concesso, di rivalutazione annuale."
"Le successive riduzioni vanno operate sull'importo originario come sopra determinato"
Secondo la previsione della circolare sopra esposta :
a) se il lavoratore ha gia' usufruito di non oltre 12 mesi di indennita' di mobilita' ordinaria,che ,come è noto, spetta nella misura pari all"80% dell'ultima retribuzione ,la concessione dei primi 12 mesi d'indennita' in deroga deve essere in misura pari a quella dei primi 12 mesi di mobilità ' ordinaria ,mentre non si da' luogo ad alcuna riduzione a norma dell"art.1, comma 1190 ,della legge n.296/06;
b) se il lavoratore ,dopo aver beneficiato per oltre 12 mesi dell'indennita' di mobilita' ordinaria, subendo una decurtazione del 20% nella misura della stessa ,in applicazione della lettera b) del comma 1 dell'art.7 della legge n.223/91,ottiene un primo provvedimento di concessione dell'indennita' in deroga ,questa sarà d'importo ridotto come quello della mobilita' ordinaria ,ma senza patire la decurtazione del 10% prevista dall'art.1, comma 1190, legge n.296/06,che operera' a carico del beneficiario ,laddove s questi,dopo l'indennita' di mobilta' ordinaria conseguita per 12,24,36 0 48 mesi , ottiene una prima proroga di 12 mesi dell'indennita' in deroga,mentre detta decurtazione sale al 30% in caso di seconda proroga di 12 mesi ed infine al 40% in caso di proroghe successive di 12 mesi ciascuna.
Si ritiene di aggiungere che nel caso in cui i lavoratori ,senza aver mai potuto usufruire dell'indennita' di mobilita' ,sono stastio posti in mobilitas' in deroga,resta inteso che per i primi 12 mesi l'importpo del trattamento sara pari a quello stabilito per l'indennita' di mobiolita di cui alla legge n.223/91,mentre se ci saranno delle proroghe a detto importominiziale si applicheranno le riduzioni del 10,30 e 40 per cento fissate dall'art.1, comma 1190 ,legge n.296/06 e dall'art. 19 ,co. 9, del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009,,
Peraltro è da sottolineare che alla circolare n.57/07 ha fatto seguito il Messaggio del 12 ottobre 2010, n. 25593 con cui l'Inps ,nel fornire indicazioni sull' implementazione della procedura informatica per la mobilità in deroga ed istruzioni in merito a detta prestazione ,ha reso noto che la procedura informatica per l'erogazione della mobilità in deroga sarà implementata prevedendo la riduzione automatica della prestazione in applicazione dell'art. 19 co. 9 del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 e detta riduzione verrà effettuata secondo i criteri a suo tempo concordati con il Ministero del Lavoro ,che prevedono quanto segue:
1) L'importo dell'indennità di mobilità in deroga è determinato preliminarmente, come per l'indennità di mobilità ordinaria, prendendo a riferimento l'80% della retribuzione teorica lorda spettante comprensiva delle sole voci fisse non legate alla presenza che compongono la busta paga, aggiungendo gli eventuali ratei di tredicesima e quattordicesima, tenendo conto dei limiti massimi stabiliti ogni anno con apposita circolare, detratta un'aliquota contributiva del 5,84%.
2) L'erogazione della mobilità in deroga è assoggettata alle seguenti percentuali di riduzione: per i primi 12 mesi, anche non continuativi, non si applica alcuna percentuale di riduzione; dal 13° al 24° mese si applica una riduzione del 10%; dal 25° al 36° mese si applica la riduzione del 30%; dal 37° mese in poi si applica la riduzione del 40%.
3) L'indennità di mobilità in deroga può essere riconosciuta come prima concessione ai lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria (assenza di domanda in DS-WEB).
4) In relazione a quanto sopra consegue che l'importo della indennità di mobilità in deroga sarà: per i primi 12 mesi l'importo determinato al punto . 1); dal 13° mese in poi, come per i lavoratori destinatari di mobilità ordinaria, l'importo sarà pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nei primi 12 mesi, senza però operare la detrazione dell'aliquota contributiva del 5,84%. All'importo così determinato si applicheranno le riduzioni nelle misure percentuali e secondo le modalità indicate al punto 2).
5) Gli importi erogati sono assoggettati alle ritenute IRPEF.
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