Come è risaputo ,accanto a quelli con l'intervento della cigs previsti dalla legge n.863/84 ,nell'ordinamento giuridico sono previsti icontratti di solidarietà "difensivi" che si applicano alle imprese non destinatarie della disciplina della cigs,
I predetti sono regolamentati dall'art.5,comma 5, del decreto legge n.148/93,convertito in legge n.236/93, e dall'art.1 comma 5 legge n.102/09 i cui aspetti conosciti ed operativi sono stati illustrati con la circolare del Ministero del Lavoro n.20/ 2004 ,la cui appplicazione risulta prorogata al 31.12.2013 dalla legge di stabilita' n.228/2012
Anche tali contratti, caratterizzati dalla riduzione dell'orario di lavoro in azienda,perseguono lo scopo di evitare o ridurre le eccedenze collettive ,plurime ed individuali di personale, non già con l'intervento della cigs,ma attraverso la corresponsione per un periodo massimo di 24 mesi di un contributo , non avente natura di retribuzione ai fini contrattuali e di legge,compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali,di ammontare pari alla metà del monte retributivo non dovuto dalle imprese a seguito della riduzione di orario,e che va ripartito in parti uguali tra le stesse imprese ed i lavoratori interessati
Per informazioni in merito a tali contratti di solidarieta' si rinvia allo specifico post pubblicato dal blog ,consultabile cliccando su link seguente:http://francescocolaci.wordpress.com/2009/01/21/la-disciplina-dei-contratti-di-solidarieta'-
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