Prima di  trattare l'argomento  di cui al titolo , risulta necessario   evidenziare quanto segue :

A) il  comma 33 dell'art.4 della leggge n.92/2012 , dal 18.7.2012  , ha  apporta   al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,   tra le altre ,le  seguenti modificazioni all'art.4  ,comma 1 ,del dec.legvo n.181/2000 e smi :

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

Quindi a seguito delle suddette  modifiche apportate dalla legge n.92/12 ,a far data dal 18.7.2012, succede che:

1) viene meno la previsione normativa circa la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attivita' lavorativa capace di assicurare un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione(che ,come è risaputo ,attualmente è previsto essere pari ad euro 8.000 per il lavoro dipendente e cococo ,anchge a progetto,   ad euro 4.800 per il lavoro autono);

2) lo stato di disoccupazione risulta essere quello definito dall'art.1 ,omma 2, lett.c, del dec.legvo 181/00 ,come modificato dal dec.legvo n.297/02,in cui si dichiara :"stato di disoccupazione ": la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla rcerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;

3) lo stato di disoccupazione ,pertanto, si perde per uno dei casi previsti dalle lettere b) (mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cuiall'articolo 3) e c) (rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196,con durata di almeno sei mesi ) ; 4) lo stato di disoccupazione ,infine, subisce la sospensione nel caso di cui alla lettera d) dell'art.4,comma 1 dec.legvo n.181/00 ,da ultimo modificato dall'art.4, comma 33 ,lett.c),n.1 della legge n.92/12,in cui appunto si prevede "la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi".,aggiungendo doversi considerare alla stessa stregua ,malgrado la specifica previsione letterale,sia il lavoro subordinato che la missione della somministrazione a termine

B) Con  la   nota  n.10587 del 19.07 .2012 la Direzione Generale   Politiche Attive  Servizi per il Lavoro   ,nel  fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l'impiego, ha sottolineato  che tali   disposizioni diventano efficaci ,e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali  di cui   al  medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000,aggiungendo  inoltre essere  necessaria l'emanazione  da parte  delle  Regioni e Province Autonome    in tempi congrui dei  provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d'attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

C)  .Alle sopra esposte  indicazioni ministeriali  si e'  sollecitamente  conformata   la Regione Abruzzo ,rimettendo     alle quattro Province  confpormi istruzioni con la  nota della Direzione Politiche Attive Lavoro n.177033 del 30.07.2011

D9 Inoltre    in data 22 novembre 2012  le  Regioni hanno sottodscritto un documento in cui  dichiarano di non  non condividere  le norme previste dalla Legge n. 92/2012 relative all'accertamento dello stato di disoccupazione   ,hiedendo  di tornare al regime precedente in base al quale, tra l'altro, qualsiasi tipologia lavorativa dava titolo ad acquisire e conservare lo stato di disoccupazione, purché tale attività non assicurasse un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso dalla imposizione fiscale (8.000 Euro per i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, e 4.500 Euro per i lavoratori autonomi). Se si arrivasse davvero a non permettere il mantenimento dello status di disoccupazione anche in presenza di redditi minimi, c'è il rischio serio di incoraggiare i lavoratori disoccupati ad accettare occasioni di lavoro nero anche per non perdere lo status di disoccupato, oltre a perdere gli strumenti di sostegno al reddito ed alla rioccupazione che lo status garantisce.

E) Con il documento approvato  in ogni caso  le Regioni, ottemperando alle loro competenze, hanno approvato delle Linee Guida per una regolamentazione unitaria dei princìpi contenuti nella Legge n. 92/2012 in materia di status di disoccupazione,  proprio per consentire un'attuazione omogenea delle disposizioni, garantendo così parità di trattamento fra i cittadini su tutto il territorio  nazionale ed ha   ha individuato la data del 30 giugno 2013 come termine ultimo per la definizione dei provvedimenti normativi per l'applicazione di tali Linee Guida.
F) Infine,   con la nota n.10639 del 14 gennaio 2013   ,rimessa agli Assessorati Lavorpo e Formazione delle quattro Province ,la Regione Abruzzo ,  il contenuto della   citata nota del ministero del Lavoro  del 19.7.2012 e del Documento sottoscritto dalla Regioni in data 22 novembre 2012 ha confermato che  per l' Abruzzo l'efficacia delle  modifiche in materia di collocamento apportate dal  comma 33 dell'art.4 della legge di riforma del lavoro resta sospesa ,in attesa delle norme che la Regione si appresta ad adottare entro il 30 giugno 2013 .
Pertanto questo significa   che sino al 30 giugno 2013     continuano     a trovare   applicazione  i provvedimenti regionali gia' emanati con DGR n.157/2006 sulla base della normativa previgente,che qundi non devono considerarsi  intaccati dalle modifiche introdotte dal comma 33 dell'art.4 della legge Fornero ,di cui in precedenza si è dato conto.
Premesso quanto sinora esposto    ,si tratta ora di verificare  cosa succede  a carico  dell'ASPI e  della   MINI APIS  laddove, in corso di prestrazione  interviene una nuova attivita' lavorativa.

1) Rapporto tra Aspi  e prestazione lavorativa

 a) Nuovo contratto di lavoro subordinato

 Sottolineato che la  fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione,si fa presente che  in caso   di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.

 Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e che a tal fine, come già previsto per l'indennità di mobilità, è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

 Pertanto non è più obbligatorio l'utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa

.La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e mini-ASpI.

 Si precisa altresì che la sospensione dell'indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all'UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

b ) Lavoro accessorio

La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch'essi rivalutati annualmente.

Si aggiunge che l'articolo 46 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha poi previsto che per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Ha previsto inoltre che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

 In base a quanto sopra ,pertanto non si determinano conseguenze a carico del percettiore dell'Aspi in caso di  prestazioni lavoro accessorio nel limite del corrispettivo per anno solare  prima precisato .

c ) Lavoro autonomo e parasubordinato

Poiche',come evidenziato in precedenza nelle lettera da A) ad F) ,sino al 30 giugno 2013, per la  conservazione,perdita  e sospensione dello stato di disoccupazione    continuano   a trovare   applicazione  i provvedimenti regionali gia' emanati  sulla  base della normativa previgente, ossia del dec.legvo n.181/2000 e smi,che non devono considerarsi  intaccati dalle modifiche introdotte dal comma 33 dell'art.4 della legge n.92/12 e dalle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autoinome del 22-.11.2012 ,che negano lo stato di disoccupazione in caso di prestazioni di lavoro autonomo e parasubordinato, è da dire che se nel  corso    dell'indennita' in parola  intervenga lo  svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione  (rispettivamente 4800 e 8000 euro all'anno), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

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Nei casi di cui sopra la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Peraltro, si sottolinea che la procedura Inps provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma da presentare all'Istituto.

Infine ,si  osserva che, qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione "a montante" cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

2) Rapporto tra  Mini Aspi e prestrazione lavorativa

a) Nuovo contratto di lavoro subordinato

Il comma 22 dell'art.2 della legge n.92/12    stabiliva che  alla Mini Aspi   si applicavanono le  disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,  15,16, 17, 18 e 19.

Poi, è intervenuta la legge di stabilita' n,228/12 ,in vigore dall'1.1.2013, che  nel  comma 250 dell'articolo 1 ha stabilito l'abolizione   del  comma 15 dalle disposizioni  da applicare   alla indennita' previdenziale in questione .

 Posto che detto  comma 15, abolito  nei confronti della Mini Aspi ,contiene la disciplina del  rapporto tra ASpi e prestazione di lavoro  subordinato , la stessa quindi non risulta operativa per la Mini Aspi

b) Lavoro accessorio

Si richiama e si conferma quanto  esposto  circa il rapporto tra il lavoro accessorio e  l'Aspi

c) Lavoro autonomo e parasubordinato

Considerato che il comma 22 dell'art.2 della legge n.92/12 dichiara che alla Mini Aspi ,tra le  disposizioni   destinate all'Aspi  ,si applicano   quelle  previste dal  comma   17 ,riguardante la disciplina del rapporto tra  detta indennita'  ed il  lavoro autonomo e parasubordinato ,si richiama  e si conferma quanto   gia'esposto  sul rapporto tra Aspi e lavoro autonomo e parasubordinato.