Nel post pubblicato in data 9 gennaio 2013( link http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=23220&action=edit) si   è evidenziato che dal 18.7.2012 ,data di entrata in vigore della legge n.92/12 ,risulta vemuto meno l'obbligo della DID-Dichiarazione Immediata Disponbilita',previsto dall'art.10 dell'art.19 del decreto legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09 ,appunto abrogato dal comma 47  dell'art.4 della riforma Fornero

In questa sede si evidenzia altresì che il comma 46 dello stesso art.4 ha disposto l'abrogazione dell'art.1 quinquies del decreto legge n.n.249/04 ,convertito in legge n.291/04 , secondo cui :"1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici"

Premesso quanto sopra ,si segnala che alla disciplina sulla decadenza dei trattamenti previdenziali ,contenuta nelle norme legislative   prima citate ed  abrogate,presiedono ,dal 18.7.2012  ,i commi dal 40 al 45 della legge n.92/12 ,la cui previsione si espone di seguito.

1.Decadenza prestazione   sostegno al reddito  in costanza di rapporto di lavoro

Si premette che l'art.3 della legge n.92/12  ,che disciplina le tutele in costanza di rapporto di lavoro  ,fa riferimento  alle  seguenti prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro:

a) trattamento straordinario d'integrazione salariale di cui  agli art.1),2) ,3) e 12), commi 1),2),3) e 3 bis ) (aggiunto dal comma 1 dell'art.4 della legge di riforma del lavoro;

b) indennita' d'importo pari ad un ventesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria,di cui al comma 2 dell'art.3 della legge di riforma;

c)  trattamenti previdenziali in constanza di rapporto di lavoro previsti da accordi colllettivi e contrastti collettivi ,anche intersettoriali da stipulare entro sei mesi (prorogati a 12 mesi) dal 18.7.2012 ,per la costituzione di fondi di solidarieta' per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale ,con la finalita' di  assicurare ai
lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause  previstedalla normativa in materia  di  integrazione  salariale  ordinaria  ostraordinaria,  di cui al comma 4 dell'art.3 della legge di riforma;

d) trattamenti previdenziali in costanza di rapporto di lavoro per settori in cui sono operanti consolidati sistemi di bilsatreralita' ed in conmsiderazioone delle peculiasri esigenbze di specifici ,quale quello dell'artigianato ,per cui  le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali , possono  l   adeguare le  fonti  istitutive  dei  rispettivi
fondi bilaterali alle finalita' perseguite   prevedendo misure intese  ad  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione  o sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristichedelle attivita' produttive interessate.,di cui al comma 14 e seguenti dell'art.3 della legge di riforma

e) riconoscimento   dell'ASPI  anche ai lavoratori previsti  dal comma 17 dell'art.3 della legge di riforma ,sospesi per crisi aziendali o occupazionali ,in possesso de degli stessi requisiti dei   requisiti   previsti
dall'articolo  2,  comma  4, della legge n.92/12  e  subordinatamente  ad  un  intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento  dell'indennita'stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al  comma  14,  ovvero  a carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4   dell'art.3 della legge di riforma
articolo.

Pertanto,il   comma 40 dell'art.4 della legge di riuforma stabilisce che il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

2:Decadenza trattamento previdenziale collegato allo stato di disoccupazione o di inoccupazione

Questa decadenza è prevista dal comma 41 dell'art.4 della legge di rifirma ,disponendo che il  lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.

3) Casi in cui non si applica la decadenza dei trattamenti previdenziali

Tali casi sono indicati nel comma 42 dell'art.4 , secondo cui la decadenza dai trattamenti previdenziali previsti   non  si applica  quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

4) Salvezza diritti gia' maturati in caso di decadenza  

Il comma 43 dell'art.4 recita:, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati.

 5) Obbligo di comunicazione dei  Centri Impiego  degli eventi che determinano la decadenza trattamenti previdenziali

E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e  successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS,

6) Provvedimenti decadenza

L'Inps   provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

7) Ricorso avverso provvedimento decadenza

Avverso il provvedimento di decadenza  e' ammesso ricorso al Comitato provinciale INPS   di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.