L'argomento di cui al titolo trova regolamentazione nei commi da 28 a 30 dell'art.2 della legge n.92/2012 ,che dispongono quanto segue.
Decorrenza e misura contributo addizionale
Con effetto sui periodi contributivi maturati a far data dall'1.1.2013 , ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Rapporti esclusi dal contributo addizionale
Il predetto contributo addizionale non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Restituzione contributo addizionale
Il contributo addizionale in parola ,relativo alle ultime sei mensilita' ,viene restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di:
-trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
-riassunzione da parte del datore di lavoro del lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine
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