In riferimento alla circolare Inps n.137/12,si richiama l'attenzione in merito alle conseguenze, in materia di fruizione degli incentivi all'assunzione, del tardivo invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30.10.2007 (Unilav, Unisomm ecc.), ,posto che l'articolo 4, comma 15, legge n. 92/2012, dispone: «L'inoltro tardivo delle co municazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione».
Si ricordano i principali termini di invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30.10.2007 (Unilav, Unisomm ecc.):
- a. l'assunzione deve essere comunicata entro il giorno precedente a quello in cui inizia il rapporto di lavoro;
- b. la trasformazione e la proroga debbono essere comunicate entro 5 giorni dalla data in cui decorre l'inizio della trasformazione o proroga;
- c. con riferimento alla somministrazione di lavoro, le agenzie autorizzate debbono comunicare l'instaurazione/ trasformazione/proroga entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui decorrono il rapporto, la trasformazione, la proroga.
In caso di rettifica della comunicazione telematica vale la data del primo invio.
La compilazione del campo «agevolazione» dei moduli telematici (Unilav, Unisomm, ecc.) è facoltativa; l'omessa o erronea compilazione non incide sul diritto ai benefici e, quindi, non richiede la rettifica del modulo inviato.
Si conclude precisando che la disposizione dell'art.4 ,comma 15 ,della legge n.92/12 è in vigore dal 15 luglio 2012..
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