La disciplina  circa le  comunicazioni delle assunzioni dei lavoratori somministrati ha le fonti normative nelle disposizioni del decreto legvo n.276/03 e del decreto legislativo n.24/2012.

Riguardo al primo provvedimento ,si fa riferimento all'art.24 ,comma 4 ,che dispone quanto segue:
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di
lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il
contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i
cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero
e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.

Dal testo normativo si evincono i seguenti elementi:
a) le comuniucazion circa i lavoratori assunti in somministrazione sono due ,di cui una risulta preventiva ,
l'altra è annuale ;
b) le comunicazioni vanno fatte alle RSA o alla RSU ed in mancanza alle associazioni
territoriali aderenti ai sindacati comparativamente piu' rappresentastivi
c) la comunicazione preventiva va fatta prima della stipula del contrsatton di somministrazione
ovvero in casi di assunzioni particolare urgenza entro 5 giorni dal contratto
d) l'assunzione annuale deve avvenire ogni dodici mesi e non oltre il entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui sono
avvenute le assunzioni dei somministtrati dell'anno di riferimento ,salvo termine piu'
ampio stabilito dalla contrattazione collettiva;
e) l'obbligo di comuniucazione grava sull'utilizzatore dei lavoratori somministrati

Riguardo al secondo provvedimento citato ,si precisa che il predetto ha inserito il comma 3 bis all'art.18
del decreto legvo n.276/03 , che stabilisce :
1. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dal 6.4.2012,dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazione
delle disposizioni... di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e
b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 3. ,che a sua volta stabilisce:La violazione delle disposizioni ...per il solo utilizzatore ...di cui all'art 24 comma 4 lett.a) e b) e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250."
La comunicazione preventiva va fatta alle rappresentanze sindacali direttamente dall'utilizzatore ,mentre
quella annuale puo' avvenire tramite l'associazione iomprenditoriale.
Si conclude asserendo che per il 2012 l'obbigo di comunicazione annuale è da soddisfare per le assunzioni intervenute da parte dell'utilizzatore nel periodo dal 6 aprile (data di entrata in vigore del dec.legvo
n.24/12) al 31.12.2012 ,entro e non oltre il 31 gennaio 2013