In ordine all'argomento di cui al titolo si evidenzia il Messaggio Inps n.1143/2013 ,il cui testo è sottoriportato
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L'art. 33 comma 28 Legge 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012), pubblicata su G.U. del 14 novembre 2011, n. 265, ha previsto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, ed ha stabilito che l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%.
L'INPS ha fornito le istruzioni relative all'applicazione della norma con la circolare n. 116/2012, nonché ha fornito successivi chiarimenti con messaggi n. 16832 e n. 20691/2012.
Nello specifico, l'Istituto, con la circolare n. 116/2012, su indicazione del Ministero vigilante, tenuto conto che la misura introdotta dall'art. 33, comma 28, della legge 183/2011, nella parte in cui dispone la riduzione al 40 per cento dell'ammontare dei contributi sospesi, costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, ha riconosciuto il diritto all'agevolazione contributiva del 40% esclusivamente in favore dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della normativa "de minimis" in materia di aiuti di stato, riservando l'eventuale estensione della riduzione della misura dei versamenti ai soggetti che eccedano la soglia "de minimis" unicamente in seguito all'esito positivo della valutazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato effettuata dalla Commissione europea.
La Commissione europea, con Decisione C(2012) 7128 final del 17/10/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'11 dicembre 2012, ha informato lo Stato Italiano di aver avviato un procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), avente ad oggetto le agevolazioni fiscali e contributive connesse a varie calamità naturali, tra le quali quelle connesse al sisma Abruzzo 2009 (Aiuti di Stato SA.35083(2012/C)). La decisione della Commissione è accompagnata da un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, rivolta alle autorità italiane, di sospendere tutti gli aiuti illegali concessi nei casi oggetto di indagine formale.
Rilascio DURC in favore dei soggetti con versamento dei contributi ridotto nella misura del 40%
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 29/0006450/L del 14/12/2012 ha rilevato che, in assenza di una decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, alla decisione di rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) non ostano né disposizioni comunitarie in materia di appalti, né di diritto interno.
In via esemplificativa, è stato, infatti, rilevato che la previsione dell'articolo 45, par. 2, lettera e) della direttiva 2004/18/CE in tema di appalti nei c.d. settori classici "non impone ma - più semplicemente - facoltizza le Autorità nazionali ad escludere dalle pubbliche gare l'operatore economico il quale "non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice"". Anche la normativa nazionale in materia di pubblici appalti, di cui al d.lgs. n. 163/2006, articolo 38, comma 1, lettera i), dispone l'esclusione dalle pubbliche gare degli operatori economici "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti". Conformemente, nella sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2006, nella causa C-226/04 (La Cascina e Zilch), è stato affermato il principio secondo cui l'ordinamento comunitario non osta a una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un operatore economico che non abbia adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, possa regolarizzare la sua situazione in forza (inter alia) di un concordato ad fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti conseguita conformemente al diritto nazionale.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, le imprese che hanno avviato il pagamento dei contributi nella misura del 40% in forza delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 28, della Legge 12 novembre 2011 potranno essere considerate regolari ai fini del rilascio del DURC fino alla decisione definitiva della Commissione europea in merito alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Termine per la presentazione della dichiarazione "de minimis"
Infine, si precisa che, in ottemperanza dell'ordine di sospensione di cui alla Decisione C(2012) 7128 final del 17/10/2012 della Commissione europea, resta invariato il termine del 31 gennaio 2013 entro il quale le imprese devono presentare la dichiarazione "de minimis" al fine della fruizione dell'agevolazione contributiva del 40%.
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