Con il sottoriportato Decreto del Ministro del Lavoro del 7.12.2012 ,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302/12 , si è priovveduto alla determinazione ,per l'anno 2013, delle retribuzioni convenzionali  di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  31  luglio  1987,  n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  ottobre  1987,  n. 398

L MINISTRO DEL LAVORO                         E DELLE POLITICHE SOCIALI                                di concerto con                           IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                              E DELLE FINANZE       Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  1987,  n.  398,  concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie  per  i  lavoratori  italiani operanti all'estero ed il sistema  di  determinazione  delle  relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da  fissare  annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro,  con  riferimento,  e  comunque in misura non inferiore, ai contratti  collettivi  nazionali  di categoria raggruppati per settori omogenei;     Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, che prevede  l'utilizzazione,  anche  ai  fini  fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge  31  luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  ottobre 1987, n. 398, per la determinazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente prestato all'estero;     Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21  novembre  2000,  n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio  1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale  Autorita'  concertante;     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con  il  quale  e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che  ha  unificato  il  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della  programmazione economica con il Ministero delle finanze;     Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,  n.  426,  concernente  modalita' per la determinazione delle basi retributive  al  fine  del  computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i  lavoratori  italiani rimpatriati;     Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153,  come  modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre  1997,  n.  314 che, per la determinazione del reddito da  lavoro  dipendente  ai  fini  contributivi,  conferma   le   disposizioni   in   materia   di  retribuzioni convenzionali  previste  per  determinate  categorie  di  lavoratori;     Visto il decreto ministeriale 24  gennaio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del  30  gennaio  2012,  relativo   alla  determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal  periodo  di paga in corso al 1° gennaio 2012 e fino a tutto il periodo di paga  in corso al 31 dicembre 2012;     Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore  per  le  diverse  categorie,  raggruppati  per  settori   di   riscontrata  omogeneita';     Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;     Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2013   alla  determinazione delle retribuzioni in questione;     Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi  dell'art. 14 della legge n. 241 del  1990,  svoltasi  il  30  ottobre  2012;                                   Decreta:                                    Art. 1                          Retribuzioni convenzionali       A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2013 e fino  a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2013,  le  retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei  contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori  italiani operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio  1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da  lavoro dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma  8-bis,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  stabilite  nella  misura risultante, per ciascun  settore,  dalle  unite  tabelle,  che  costituiscono parte integrante del presente decreto.     Art. 2                             Fasce di retribuzione       Per i lavoratori per i quali sono previste fasce  di  retribuzione,  la retribuzione convenzionale imponibile e'  determinata  sulla  base  del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,  di cui alle tabelle citate all'art. 1.     Art. 3                      Frazionabilita' delle retribuzioni       I valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso  di  assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,  trasferimenti  da  o  per l'estero, nel corso del  mese,  sono  divisibili  in  ragione  di  ventisei giornate.   rt. 4                         Trattamento di disoccupazione                       per i lavoratori rimpatriati       Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato  il  trattamento ordinario di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori  italiani rimpatriati.     Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.         Roma, 7 dicembre 2012     Allegato   Tabelle retribuzioni cliccare sul seguente linkhttp://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie  _generale/caricaPdf?cdimg=12A1346100100010110001&dgu=2012-12-29&art.dataPubblicazioneGazzetta  =2012-12-29&art.codiceRedazionale=12A13461&art.num=1&art.tiposerie=SG