Autore: francesco Colaci |
Ad ognuno di noi puo’ capitare di assistere ad episodi e/o di sapere cose che possono servire ad accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto ,venendo quidi convocato per rendere testimonianza,a cui la persona interessata non puo’ sottrarsi , costitueno la medesima un preciso dovere.
Ricevuta la citazione ,da parte del P.M. ovvero del legale delle parti interessate alla causa , il testimone ha l’obbligo di presentarsi, attenendosi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte.
Nel caso in cui per il giorno dell’udienza , a cui è stato convocato , sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, disporra’ una nuova citazione per una successiva udienza. Si ricorda che l’ art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
Se il testimone regolarmente citato non si presenta senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell’art. 133 c.p.p.
Premessso quanto sopra precisato ,si evidenzia che emergono aspetti specifici sull’argomento,allorche’ la convocazione in Tribunale per rendere testimanianza riguarda un lavoratore ,considerato che in tal caso si tratta di definire :
A) se e come trovi giustificazione l’assenza dal lavoro dipendente generata da una citazione a comparire in Tribunale in qualità di testimone (sia in un processo penale che civile ) e se la stessarisulti coperta dalla normale retribuzione;
B) se al lavoratore competete o meno un’indennita’economica o un rimborso spese ed a carico di chi .
Circa l’aspetto sub A) ,occorre preliminarmente tener conto che il testimone ha l’obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte: non adempiere a tale obbligo è reato. Per questo motivo, il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.
Pertanto nel caso in questione ,l’assenza dal lavoro (subordinato,sia pubblico che privato) è sempre considerata giustificata,fermo restando che si dovra’ avvertire con congruo anticipo il datore di lavoro ,che ,ben’inteso,giammai potra’ impedirla,ma avra’ modo e tempo d’ i ntervenire nell’organizzazione delle attivita’ aziendali da realizzare nel periodo dell’assenza. del proprio dipendente.
Si deve aggiungere ,peraltro , che necesita verificare se la comparsa in Tribunale per testimoniare avviene escludendo comunque che la stessa non comporta la perdita di alcun elemento della retribuzione a carico del testimone-lavoratore , che , suo malgrado,è costretto a rinunciare ad una giornata lavorativa o porzione di essa per ottemperare all’invito notificatogli .
Per fornire risposta a tale specifica questione , è confacente in proposito distinguere se il destinatario dell’intimazione sia dipendente di un’azienda privata ovvero dipendente pubblico.
Infatti, nel primo caso i relativi C.C.N.L. di categoria prevedono il numero di permessi individuali di lavoro (P.I.L.) o di recuperi orari di lavoro (R.O.L.) o comunque ancora una quantita’ di giorni di ferie di cui ha diritto a godere il lavoratore subordinato , che comportano essere abbastaza in frequente il caso in cui , a fronte dell’intimazione a presentarsi come teste, il dipendente non abbia generalmente la possibilità di ottemperare senza poter contare di qualche permesso dal lavoro nel novero di quelli concessi dalla contrattazione colettiva
Di conseguenza avviene che i permessi per rendere testimonianza , pur da conciliare con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, riescono ad essere fruiti senza che il dipendente patisca alcuna decurtazione dello stipendio, neppure in percentuale oraria.
Per l’impiego pubblico,si constatano ripetuti interventi chiarificatori in tema di permessi retribuiti ,tra cui si evidenzia il caso della circolare della Agenzia delle Entrate 17/4/03 ,che se da un lato sembra
parificare i dipendenti pubblici a quelli privati, in quanto l’assenza del dipendente che si allontani dal luogo di lavoro per servizio al fine di rendere una testimonianza “può essere imputata a ferie, a permesso breve, a permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell’art. 18 c. 2 del C.C.N.L. 16/5/95”, finisce poi per distinguere a seconda del motivo per cui la testimonianza venga richiesta,vale a dire che detto art.18 prevede che il dipendente ha titolo per ogni anno a 18 ore di permesso retribuito per motivi personali ,che possono esere frazionati ,tra cui quello di rendere testimanianza per fatti non concernenti il servizio.
Infatti secondo la predetta circolare “nel caso che la testimonianza sia resa nell’interesse
dell’amministrazione il dipendente deve essere considerato in servizio”. La distinzione sui motivi posti a fondamento della concessione dei permessi retribuiti resiste comunque nel settore impiegatizio pubblico e particolarmente nel comparto scuola, secondo cui “il dipendente citato dall’autorità giudiziaria a comparire in qualità di testimone o giudice popolare o onorario – e quindi non per motivi personali – ha diritto di assentarsi per tutto il tempo strettamente necessario e la sua attività è considerata a tutti gli effetti orario di servizio. Il dipendente è tenuto a presentare preventiva comunicazione e a produrre al rientro in servizio la relativa documentazione probatoria” (art. 2 bis L. 74/78).
Per quanto concerne l’aspetto sub B), si osserva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl.Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato ,in ordine a cui in sintesi si precisa che:
L’art. 71 del TUSP prevede le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.
Nel processo penale occorre in proposito distinguere a seconda che il teste sia citato dal PM o dal
difensore: nel primo caso ,comeprima deto,occorrerà depositare un’apposita istanza di rimborso presso la cancelleria della Procura e nel secondo caso provvederà direttamente il difensore della parte ad erogare l’indennità al teste intimato. |
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ASSENZA DAL LAVORO PER RENDERE TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE
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6 commenti:
Esistono permessi aziendali differenti da quelli personali per rendere testimonianza in tribunale a favore dell'azienda nel settore privato?
Buonasera Anonimo del 20 settembre 2023, premesso che l’assenza per rendere una testimonianza in tribunale è da intendersi sempre giustificata e permeata dal dovere del datore di lavoro di riconoscerla, il relativo trattamento retributivo andrà riconosciuto a titolo di permesso retribuito, salvo specifica disposizione del CCNL.
Ma se per raggiungere il luogo del tribunale devo anche fare un giorno di viaggio, questo viene giustificato pure? E quindi oltre al giorno della testimonianza sono riconosciuti anche i giorni di viaggio come assenza giustificata?
Buon pomeriggio Anonimo del 17 novembre 2023, stante che rendere la propria testimonianza è un dovere che prescinde dalla qualifica di lavoratore e che, pertanto, prevale su di questa, l'eventuale assenza dal lavoro è da ritenersi sempre giustificata per il lavoratore, senza che il datore di lavoro possa opporsi.
Tutto quanto premesso, per funzionale inerenza all'assolvimento dell'obbligo, deve ritenersi ugualmente giustificata anche l'assenza per il "tempo di viaggio" strettamente necessario per recarsi nel Comune in cui si trova l’ufficio giudiziario presso cui sono stati citati.
Saluti.
dovrei assentarmi per 2 testimoniante al tribunale di roma una alle 10 l'altra alle 14...dovendo andare dalla parte opposta dove lavoro, vorrei prendere una giornata o quanto meno dalle 11 di mattina in poi....
vorrei sapere per il contratto commercio ci sono permessi retribuiti e se possibile comunque prenderli nel periodo di preavviso dimissionario
grazie
Buonasera Anonimo del 6 dicembre 2023, il CCNL del Terziario ,distribuzione e servizi non disciplina l’assenza specificamente prevista per l’assolvimento del dovere di rendere testimonianza in tribunale che pertanto, stante l’obbligo che vige sul datore di non poter impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per rispondere ad una citazione a testimoniare, sarà retribuita a titolo di permessi (ROL o Ex festività) regolamentati dal CCNL.
L’assenza a titolo di permesso retribuito in questione, dato che deriva da un obbligo “super partes”, si ritiene non impatti sui termini del preavviso.
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