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Contratti a termine, sì allo jus varìandi del datore



Il lavoratore assunto a tempo determinato non può pretendere la conversione del contratto a tempo indeterminato qualora si trovi a sostituire temporaneamente un prestatore regolarmente assunto con diritto alla conservazione del posto. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, “il lavoratore assunto a termine ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lett., b della legge n. 230 del 1962, per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all’imprenditore - nell’esercizio del potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima”. 
Corte di Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013

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