Fonte DTL Modena
Con sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013, la Cassazione ha affermato che sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui l’art. 1 comma 4 della legge n. 12 del 1979 (contenente le norme per l’ordinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria.
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