Corte di cassazione – Sezioni lavoro – Sentenza 21 febbraio 2013 n. 4301
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso di un lavoratore comunale, ha stabilito con la sentenza n. 4301/2013,cheal dipendente, possono essere assegnate anche mansioni inferiori alla qualifica purché non prevalenti.
Per i Giudici di Legittimità, infatti
“è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica
di appartenenza” (in ossequio a quanto stabilito anche con la Sent. Cass. 1774/2008).
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