Subordinato il lavoro a domicilio se l’addetto svolge le stesse funzioni di chi opera dentro l’azienda. Rapporto autonomo solo in caso di libera scelta delle modalità esecutive della prestazione. Irrilevante la collaborazione con un altro datore.
Cassazione, sentenza 10007 del 24.4.13
Cassazione, sentenza 10007 del 24.4.13
Nessun commento:
Posta un commento