Fonte Contratto di Lavoro
Le norme che regolano i licenziamenti collettivi si applicano alle imprese che abbiano occupato più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi e che, a seguito di una riduzione o cessazione dell'attività, effettuino almeno 5 licenziamenti.
Questi licenziamenti devono avvenire nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa provincia. I requisiti per il licenziamento collettivo sono quindi:
Questi licenziamenti devono avvenire nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa provincia. I requisiti per il licenziamento collettivo sono quindi:
- licenziamenti di almeno 5 dipendenti in imprese con più di 15 dipendenti nell'arco di 120 giorni
- i licenziamenti devono essere motivati da esigenze di riduzione o cessazione dell'attività
Per avviare i licenziamenti è necessario che l'azienda fornisca comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali e associazioni di categoria, senza la quale c'è l'inefficacia della procedura. La comunicazione deve contenere:
- i motivi della situazione di eccedenza
- i motivi per i quali non si può adottare misure volte ad evitare il licenziamento collettivo
- il numero, la collocazione e i profili in eccedenza
- i tempi di attuazione del programma di riduzione, con obbligo del preavviso da parte dell'azienda
- eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei licenziamenti
Al termine di questa procedura l'azienda deve versare, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a:
- 6 volte il trattamento iniziale netto di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo la fruizione della Cigs
- 9 volte il trattamento iniziale netto di mobilità, nel caso la riduzione di personale è avvenuta senza aver prima utilizzato la Cgis
In entrambe i casi la somma da pagare è ridotta di 3 mensilità se la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.
Per quanto riguarda il ricorso per licenziamento, si applicano i termini di impugnazione previsti dall'art.6 della L. n.604/66 e dunque questo dovrà essere impugnato in via stragiudiziale entro 60 giorni e l'azione in giudizio andrà poi proposta entro i successivi 180 giorni. Il lavoratore è bene che conosca anche i cambiamenti introdotti al licenziamento illegittimo.
Per quanto riguarda il ricorso per licenziamento, si applicano i termini di impugnazione previsti dall'art.6 della L. n.604/66 e dunque questo dovrà essere impugnato in via stragiudiziale entro 60 giorni e l'azione in giudizio andrà poi proposta entro i successivi 180 giorni. Il lavoratore è bene che conosca anche i cambiamenti introdotti al licenziamento illegittimo.
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