QUESITO:
Sono orfana di un lavoratore deceduto per un incidente sul lavoro.
Io e mia sorella (all'epoca del fatto io avevo 28 anni e mia sorella 32) dovremmo appartenere quindi alle categorie protette in base alla Legge 244/2007 art.3 comma123, e dovremmo usufruire del collocamento obbligatorio essendo equiparate alle vittime di terrorismo, criminalità e dovere.
Purtroppo dopo quasi cinque anni di confusioni e rimandi , questo non ci ha portato a nessun avviamento al lavoro.
Nel nostro ufficio provinciale inizialmente ci avevano contattato , fatto fare un colloquio di orientamento ed inserito in una "speciale " lista di categorie protette.Successivamente ci e' arrivata a casa una raccomandata in cui ci comunicavano la cancellazione da queste liste perche' maggiorenni all'epoca del fatto.
Dopo vari incontri presso lo stesso ufficio ci consigliavano di fare richiesta presso i vari enti possibili datori di lavoro(citando il fatto di essere orfane) direttamente con una raccomandata , i quali chiaramente ci rispondevano che loro assumevano solo tramite l'ufficio del lavoro. Ma se realmente siamo equiparate alle sopracitate categorie protette per le quali il diritto al collocamento si estende al coniuge , figli e fratelli superstiti, perche' nel nostro caso non e' così?
RISPOSTA:
La disciplina del collocamento obbligatorio è rappresentata dalla legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
La legge 68/99, all'art.18, contempla, inoltre, altre categorie protette rappresentate da:
L'iscrizione al collocamento obbligatorio è consentita agli orfani il cui genitore è deceduto per causa di lavoro o di sevizio.
La legge 68/99, all'art.18, contempla, inoltre, altre categorie protette rappresentate da:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
- profughi italiani rimpatriati;
- orfani e coniugi superstiti di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L.407/98).
L'iscrizione al collocamento obbligatorio è consentita agli orfani il cui genitore è deceduto per causa di lavoro o di sevizio.
Al momento dell'evento gli orfani dovevano essere minorenni (oppure di età non superiore a 21 anni se studenti di scuola media superiore e a 26 anni se studenti universitari) (DPR 10 ottobre 2000, n.333, art. 1, comma 3).
Ai fini dell'iscrizione è necessario produrre apposita certificazione che attesti il possesso del requisito.
per gli orfani e vedove del servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata (I°categoria) oppure attestazione del decesso per causa di servizio rilasciato dall'Ente di dipendenza del genitore;
per gli orfani e vedove del lavoro: certificazione Inail (da cui risulti il decesso per causa di lavoro).
Per iscriversi al collocamento obbligatorio è comunque necessario essere iscritti al collocamento ordinario.
Ai fini dell'iscrizione è necessario produrre apposita certificazione che attesti il possesso del requisito.
per gli orfani e vedove del servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata (I°categoria) oppure attestazione del decesso per causa di servizio rilasciato dall'Ente di dipendenza del genitore;
per gli orfani e vedove del lavoro: certificazione Inail (da cui risulti il decesso per causa di lavoro).
Per iscriversi al collocamento obbligatorio è comunque necessario essere iscritti al collocamento ordinario.
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