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Novità Fiscali 2013 - Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi trasporto a motore (articolo 1, comma 501).


Il comma 501 della legge di stabilità 2013, intervenendo sull’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi trasporto a motore indicati nel citato articolo 164.
In particolare, la nuova percentuale di deducibilità (pari al 20 per cento) trova applicazione per le predette spese relative ad autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
In virtù delle menzionate modifiche è, inoltre, ridotta al 20 per cento anche la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale. Si ricorda che, in quest’ultimo caso, la deducibilità parziale è concessa limitatamente ad un solo veicolo mentre se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, è concessa soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Si precisa, che restano fermi tutti gli ulteriori limiti alle deducibilità delle spese in esame contenuti nel più volte citato articolo 164 del TUIR. 
Si tratta, ad esempio:
  • del limite pari all’80 per cento per le spese relative ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; 
  • del limite pari al 70 per cento per le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (modifica apportata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • delle limitazioni previste in tema di irrilevanza del costo di acquisto del veicolo. Non si tiene conto, quindi, della parte del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori. Si rammenta che, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio non si tiene conto del costo di acquisizione che eccede euro 25.822,84.

Sulla base di quanto stabilito dal comma 561 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, le nuove disposizioni contenute nel comma 501 trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di applicazione delle nuove limitazioni (in considerazione del rinvio contenuto nell’ultimo periodo del comma 501, al comma 73 dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012), è necessario coordinare la nuova disciplina con le modifiche al medesimo articolo 164 del TUIR contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92.
In particolare, il comma 73 dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012 prevede che “Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72”.
Pertanto, per ragioni di ordine logico - sistematico, si ritiene che la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico debba essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità, ovvero:
  • 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle citate lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
  • 20 per cento per i veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale.

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