di Bruno Dott. Olivieri
Viene definito come tale il
contratto di lavoro subordinato che, nato per esigenze di flessibilità dell’attività
produttiva aziendale, prevede un orario
settimanale ridotto rispetto al normale orario di lavoro di 40 ore.
La forma del contratto part time, trattamento economico e normativo
La forma scritta è richiesta ai
fini della prova che l’orario ridotto sia quello effettivamente praticato dal
lavoratore.
Il contratto di deve contenere, a
pena di trasformazione del rapporto a tempo pieno, puntuale descrizione
dettagliata della prestazione (giorni e ore).
Il lavoratore part time gode degli
stessi diritti ed è assoggettato agli stessi obblighi di un lavoratore
subordinato a tempo pieno.
I diritti stabilit da CCNL (ferie,
permessi, ecc) verranno riproporzionati sulla base dell’orario di lavoro
svolto.
Tipologie di contratto part time
La riduzione dell’orario di lavoro
rispetto a quello normale può essere di tre tipologie:
Ø ORIZZONTALE:
la riduzione interessa tutte le giornate lavorative fino alla concorrenza dell’orario
di lavoro contrattuale stabilito;
Ø VERTICALE:
la riduzione è nelle giornate di lavoro settimanali, mentre le ore lavorate
rimangono sempre 8 giornaliere;
Ø MISTO:
combinazione di modalità di svolgimento della prestazione misto tra quelle del
part time orizzontale e quello verticale
Le clausole flessibili ed elastiche
Sono "un’estensione
dello Jus Variandi" del datore di lavoro, regolamentata anche dalla
contrattazione collettiva, che permette allo stesso datore di lavoro di modificare
la quantità della prestazione e la collocazione temporale della stessa sulla
base delle esigenze aziendali:
CLASUSOLE
FLESSIBILI : tutte quelle condizioni in base alle quali in datore di lavoro può
modificare la collocazione temporale
della prestazione
CLAUSOLE
ELASTICHE: tutte quelle condizioni in base alle quali il datore di lavoro può modificare la quantità della prestazione
lavorativa richiesta
Ø
TRASFORMAZIONE
DA PART TIME A FULL TIME ammessa sempre su accordo tra le parti;
Ø
TRASFORMAZIONE
DA FULL TIME A PART TIME successivamente alla L. 92/2012 ammessa su
semplice accordo tra le parti; precedentemente era richiesta convalida presso
DTL.
Lavoro oltre orario stabilito da contratto
La prestazione di
lavoro resa dal lavoratore part time oltre l’orario di lavoro settimanale
stabilito è detta LAVORO SUPPLEMENTARE. Si
definisce come tale la prestazione aggiuntiva fino alla concorrenza del normale
orario di lavoro settimanale, oltre il quale, anche per il lavoratore part time
la prestazione diventa lavoro straordinario.
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