PRIMA DELLA RIFORMA BIAGI
Prima della Riforma Biagi, (D.Lgs
276/2003 attuativo) il lavoro parasubordinato era espressione delle cosiddette
collaborazioni coordinate e continuative, regolamentate sommariamente dall’art. 409 c.p.c. comma 3.
Il suddetto articolo definiva
quelli che erano i caratteri identificativi di dette forme di collaborazione:
·
Continuità
della prestazione ( da non confondere con quella del lavoratore subordinato
che sta ad indicare il mero inserimento stabile nell’ambito dell’organizzazione
aziendale mentre qui indica la disponibilità del collaboratore a fornire le
proprie energie lavorative);
·
Coordinamento,
da non confondere con il potere direttivo in ambito di lavoro subordinato. Qui
trattasi di una semplice forma di programmazione negoziale al fine di
verificare il perseguimento degli obiettivi prefissati;
·
Prevalente
personalità della prestazione, ovvero non servirsi di soggetti terzi nel
perseguimento degli obiettivi oggetto del contratto di collaborazione.
Il trattamento fiscale dei redditi
maturati a titolo di prestazione parasubordinata sono assimilati a quelli di
lavoro dipendente mentre a livello previdenziali il collaboratore è
assoggettato, insieme al committente, al versamento dei relativi oneri alla
gestione separata INPS.
DOPO LA RIFORMA BIAGI
Con la Riforma Biagi viene rivisto
l’istituto delle collaborazioni coordinate e continuative per evitarne utilizzi
di tipo elusivo nei confronti delle prestazioni di tipo subordinato.
Le collaborazioni vengono suddivise
in due grandi filoni:
·
CO.CO.CO. che continuano ad esistere per
particolari tipologie di collaborazioni ( nella pubblica amministrazione, a
favore di ASD) o soggetti (amministratori di società di capitali, pensionati,
professionisti iscritti ad albi);
·
CO.PRO. meglio identificate come Collaborazioni
a Progetto, sono la novità introdotta dalla Riforma Biagi inerente il lavoro
parasubordinato sotto forma di collaborazione, come disciplinate all’art 61
D.Lgs 276/2003
La Riforma
introduce la novità del PROGETTO che costituisce parte integrante e a pena di
nullità del suddetto contratto.
Gli elementi essenziali (art. 61 D.Lgs
276/2003)
Le nuove
collaborazioni a progetto presentano quindi i seguenti elementi essenziali
perché possano essere così identificate:
1.
Esistenza
di un progetto, programma o fase di esso che non coincida con l’oggetto
sociale o l’attività principale svolta sotto qualsiasi forma, autonoma o
d’impresa, dal committente. Nel contratto deve essere riportato in un apposito
allegato che descriva minuziosamente l’oggetto del contratto e gli obiettivi
della collaborazione;
2.
Gestione
autonoma della prestazione;
3.
Assenza
di un orario di lavoro;
4.
Corrispettivo
erogato sulla base del risultato finale, ovvero qualità e quantità della
prestazione, e non della durata della prestazione (art. 63 D.Lgs 276/2003)
e non può essere inferiore ai minimi tabellari stabiliti dai settori (Art 1
L.92/2012);
5.
Durata
determinata o determinabile della prestazione che deve coincidere al
massimo con il raggiungimento dell’obiettivo e la realizzazione del progetto
(eventuali proroghe sono ammesse solo se necessarie al raggiungimento del
risultato finale, senza possibilità di rinnovi di uno stesso co.pro con
medesimo progetto)
La forma (art. 62 D.Lgs 276/2003)
Il contratto a
progetto non deve avere forma scritta ad
substantiam ma solo ad probationem (art. 62 D.Lgs 276/2003 comma 1 lett. A).
Tuttavia rimane obbligo per l’allegato “progetto” di avere forma scritta al
fine di identificare la liceità del contratto stesso.
Sul contratto
devono essere riportati elementi essenziali quali durata, entità del
corrispettivo, oggetto, forme di coordinamento e misure per la tutela della
salute e sicurezza del collaboratore.
Il
collaboratore può intrattenere contemporaneamente più di una collaborazione a
progetto con committenti diversi a ciascuno dei quali è rimessa la possibilità
di inserire sul contratto stipulato la Clausola di Riservatezza (art. 64 D.Lgs
276/2003).
Le tutele del collaboratore (art. 66 D.Lgs
276/2003)
Come per il
lavoratore subordinato, il collaboratore a progetto è tutelato in caso di
malattia, maternità e infortunio sul lavoro.
L’evento
sospensivo della prestazione non comportano l’estinzione del rapporto
contrattuale ma la semplice sospensione senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio,
l’evento non comporta il prolungamento della durata del contratto che si
estingue alla scadenza naturale.
Durante tutto
il periodo il committente è obbligato alla conservazione dell’incarico salvo
che se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della
durata stabilita nel contratto.
In caso di
maternità, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
DOPO AL RIFORMA FORNERO
La Legge 92/2012 irrigidisce
ulteriormente la disciplina dei CO.PRO al fine di limitare al massimo lo
spirito elusivo dell’utilizzo di tale fattispecie contrattuale.
Nello specifico viene riformato nei
seguenti punti:
1.
viene
eliminato il “programma di lavoro o fase di esso”, pertanto tutte le nuove
co. co. pro. dovranno essere collegate solo ed esclusivamente ad uno specifico
progetto, dettagliato in ogni minimo punto, e determinato nella durata;
2.
non si
può collegare il progetto all’ordinaria attività aziendale,
3.
le
mansioni affidate al collaboratore possono essere ripetitive o di mera
esecuzione: tale scelta è dovuta al fatto che, a buon ragione, si ritiene
il lavoro a progetto (poiché autonomo) frutto del contributo intellettuale e
professionale del collaboratore, ed una mera attività esecutiva sarebbe indice
di subordinazione
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