di Bruno Dott. Olivieri
La
somministrazione di lavoro è identificata come fornitura
professionale di manodopera disciplinata per effetto di un duplice
contratto, commerciale e di lavoro, stipulato tra i 3 soggetti
contraenti, ovvero utilizzatore, ovvero chi richiede la manodopera,
somministratore chi la rende disponibile sulla base delle
autorizzazioni ministeriali all’esercizio dell’intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro e il prestatore d’opera.
- CONTRATTO COMMERCIALE tra somministratore e utilizzatore
- CONTRATTO DI LAVORO tra somministratore e lavoratore
In
riferimento al contratto di lavoro tra l’Agenzia di
Somministrazione e il prestatore d’opera, lo stesso si identifica
come un rapporto di lavoro subordinato disciplinato ai sensi degli
art. 20 – 28 del D.Lgs 276/2003.
Per
tutta la durata del rapporto di lavoro, il prestatore d’opera
rimane sotto il controllo e l’esercizio del potere direttivo
dell’utilizzatore che è obbligato ad adibire il lavoratore alle
mansioni per le quali viene retribuito in funzione del livello di
riferimento.
Nel
caso in cui l’utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni
superiori o comunque diverse da quelle contrattualmente prescritte
(jus variandi) deve darne immediata comunicazione al somministratore.
In caso di inadempimento nella comunicazione sarà obbligato lo
stesso utilizzatore a corrispondere le differenze retributive e
contributive sul maggior livello in riferimento alle mansioni svolte.
L’utilizzatore
non può esercitare il potere disciplinare che rimane in capo del
somministratore a cui viene comunicato l’evento che sarà oggetto
di eventuale contestazione disciplinare
Il
somministratore, che stipula con il prestatore d’opera un contratto
di lavoro vero e proprio, è invece nei confronti dello stesso
obbligato a garantire:
- Retribuzione
- Condizioni di lavoro non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore
- Adeguata informazione sui rischi per la sicurezza connessi al’attività produttiva
Gli
oneri contributivi, previdenziali e assicurativi rimangono in capo al
somministratore che è inquadrato nel settore Commercio/Terziario.
Il
contratto di somministrazione lavoro può essere di due tipologie:
SOMINISTRAZIONE
A TEMPO DETERMINATO:
Il
ricorso alla suddetta tipologia è ammessa in funzione di tutte le
disposizioni che ammettono utilizzo del rapporto a termine ex L.
368/2001, ovvero in funzione della presenza della causali tecnico,
produttive e organizzative.
Non
è richiesta l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo:
- per il primo contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi;
- nelle ipotesi indicate dalla legge: lavoratori in mobilità, lavoratori svantaggiati, percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi;
- negli altri casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Sono
disciplinati anche proroghe e rinnovi ex L.368/2001 e succ.
modifiche.
SOMMINISTRAZIONE
A TEMPO INDETERMINATO (STAFF LEASING)
Il
contratto di somministrazione a tempo indeterminato è ammesso solo
per particolari tipologie di attività indicate dalla circolare
7/2005 del Ministero del Lavoro.
Il
contratto di somministrazione deve avere FORMA SCRITTA A PENA DI
NULLITA’ e riportare gli elementi di cui all’art. 21 D.Lgs
276/2003.
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