Forniamo di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni riguardanti alcune sfaccettature nella definizione di un progetto genuino, sia sotto un'interpretazione pura della norma che delle indicazioni giurisprudenziali.
DEFINIZIONE SECONDO LA NORMA
Il collegamento ad un determinato risultato finale, che è uno dei requisiti indicati dalla Riforma Fornero, il Ministero ribadisce che “il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l’attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. In altri termini il risultato finale che si attende dall’attività prestata del collaboratore costituisce parte integrante del progetto e allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità”.
Attualmente, pertanto, precisa il Ministero, il Legislatore subordina la stipula di contratti a progetto alla individuazione di un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (ad esempio sviluppo di uno specifico software e non l’attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l’ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco).
Questa soluzione interpretativa rende imprescindibile l’individuazione di un “risultato finale” che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
Sulla non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, il Ministero nella circolare, richiamando quanto disposto dall’art. 61 comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003 modificato dalla legge Fornero, ossia “il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”, cita una sentenza del Tribunale di Milano del 18 luglio 2011 sulla necessaria specificità del progetto.
INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE
I giudici hanno chiarito che il progetto “pur avendo ad oggetto attività rientranti nel normale ciclo produttivo dell’impresa, e quindi, non necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità, deve pur sempre distinguersi da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa”.
Quindi in tal senso il progetto indicato nel contratto, per rispondere ai requisiti della legge Fornero, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa e insistere in attività che rappresentano il cosiddetto core business aziendale, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi.
Ad esempio, nell’ambito di una azienda di software, un progetto di creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche. Viceversa, una creazione di software per la clientela si tratta di una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Oppure nell’ambito di una attività di rilevazione dati per finalità statistiche, la raccolta degli stessi finalizzata alla realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca.
Attualmente, pertanto, precisa il Ministero, il Legislatore subordina la stipula di contratti a progetto alla individuazione di un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (ad esempio sviluppo di uno specifico software e non l’attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l’ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco).
Questa soluzione interpretativa rende imprescindibile l’individuazione di un “risultato finale” che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
Sulla non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, il Ministero nella circolare, richiamando quanto disposto dall’art. 61 comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003 modificato dalla legge Fornero, ossia “il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”, cita una sentenza del Tribunale di Milano del 18 luglio 2011 sulla necessaria specificità del progetto.
INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE
I giudici hanno chiarito che il progetto “pur avendo ad oggetto attività rientranti nel normale ciclo produttivo dell’impresa, e quindi, non necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità, deve pur sempre distinguersi da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa”.
Quindi in tal senso il progetto indicato nel contratto, per rispondere ai requisiti della legge Fornero, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa e insistere in attività che rappresentano il cosiddetto core business aziendale, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi.
Ad esempio, nell’ambito di una azienda di software, un progetto di creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche. Viceversa, una creazione di software per la clientela si tratta di una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Oppure nell’ambito di una attività di rilevazione dati per finalità statistiche, la raccolta degli stessi finalizzata alla realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca.
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