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Integrazione del Modello Unico, no dopo avviso bonario

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha stabilito che il contribuente non può integrare il Modello Unico se ha già ricevuto un avviso bonario a seguito di una verifica fiscale. Con la sentenza numero 108/14/2013 è stato infatti respinto il ricorso di una contribuente che si è vista recapitare una cartella esattoriale anche se aveva sanato la situazione contributiva contestata.

La contribuente aveva ricevuto un'indennità pari a 350mila euro relativa ad un esproprio subito e aveva dichiarato quella somma quale importo soggetto a tassazione separata.

In seguito ad una verifica fiscale, la donna si è vista recapitare un invito bonario a ripristinare correttamente l'importo da pagare. Ha così provveduto subito a inoltrare l'integrazione alla dichiarazione dei redditi, secondo quanto sancito dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998.

Secondo la contribuente in questo modo era tutto a posto, ma invece ha ricevuto comunque a sorpresa una cartella esattoriale. La donna si è dunque immediatamente rivolta alla Commissione Tributaria per farsi annullare quella cartella sostenendo che aveva rimediato all'errore commesso integrando la dichiarazione.

La Commissione Tributaria però ha valutato l'immediato ravvedimento della contribuente a seguito del ricevimento della cartella esattoriale come uncomportamento non trasparente e ha inoltre chiarito che, in ogni caso, la presentazione era stata inoltrata oltre i termini di Legge. L'articolo numero 2 del DPR 322/1998 sancisce, al comma 8bis che le dichiarazioni possono all'occorrenza essere integrate, se ci si accorge di aver sbagliato qualcosa o dimenticato dati importanti, solo ed esclusivamente entro la data di termine di scadenza della presentazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi della signora era relativa al 2006 e dunque l'integrazione doveva essere inoltrata entro il 31 ottobre 2008 perché per quell'anno era quella la data ultima.

Anche la Corte di Cassazione ha sancito che è impossibile sanare le irregolarità fiscali con un'integrazione dopo aver ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate.

Questo principio è stato stabilito con la sentenza numero 5398/2012. Le ragioni risultano abbastanza ovvie: sanare la propria posizione solo dopo aver ricevuto un avviso potrebbe rivelarsi come un tentativo di eludere le sanzioni previste per le dichiarazioni dei redditi compilate scorrettamente.

Dunque anche se la Legge consente eventuali errori nella compilazione, a cui vi si può porre rimedio entro breve tempo con una semplice integrazione, non ammette che quest'ultima sia la prova di un comportamento non corretto nei confronti del Fisco.

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