L’INPS, con il Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013, fornisce importanti precisazioni in merito alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e della fruizione dei benefici connessi. L’Inps, inoltre, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro,comunica che, in via cautelare, deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati, instaurati con i lavoratori sopra indicati.
Nel messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013 l’Inps interviene nuovamente in relazione alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità:
di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (c.d. “piccola mobilità”) e
di fruizione delle agevolazioni contributive (contribuzione a carico azienda nella misura prevista per gli apprendisti, ossia pari al 10%) connesse al loro impiego.
L’Istituto ricorda, pertanto, che non è possibile fruire delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni, che decorrono dal 1° gennaio 2013, di lavoratori licenziati nel 2013. In attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro è sospesa la possibilità di riconoscere le agevolazioni contributive in oggetto:
per le assunzioni effettuate, quindi, nel 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013;
per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.
L’Istituto, inoltre, chiarisce che, in via cautelare, deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012, la scadenza delle agevolazioni contributive connesse ai rapporti agevolati instaurati con i lavoratori sopra indicati nel corso del 2012.
Viene meno, quindi, la possibilità di fruire delle predette agevolazioni anche per quei rapporti di lavoro instaurati nel 2012 (nonché prorogati o trasformati), il cui periodo agevolato sfora nell’anno 2013.
Alla luce di quanto comunicato dall’INPS si ritiene, dunque, opportuno sospendere da subito la fruizione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti dalla “piccola mobilità” nel 2012 il cui periodo agevolato sfora nel 2013.
Si ricorda che si tratta dei lavoratori identificati dai seguenti codici tipo contribuzione:
P5: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
P6: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
P7: Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n.
223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
S1: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
S2: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
S3: Soci lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 della Legge n.
223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Per le agevolazioni fruite a gennaio e febbraio 2013, si ritiene che le stesse, in attesa dei chiarimenti ministeriali, non debbano essere restituite.
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