La vigente normativa in materia
(D.Lgs 66/2003) riconosce al lavoratore il diritto alla salute e all’integrità
psico-fisica garantita attraverso i cosiddetti riposi. Le tipologie di riposo
sono le seguenti:
Ø
RIPOSO
GIORNALIERO: è il diritto del lavoratore a sospendere la prestazione
lavorativa per almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. La consecutività può
essere derogata solo in alcuni casi e attività caratterizzate da regimi di
reperibilità;
Ø
PAUSE DI
LAVORO: Qualora l’orario di lavoro ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto
ad un intervallo per pausa le cui modalità e durata sono stabilite da CCNL e
che comunque non devono essere inferiori a dieci minuti.
Ø
RIPOSO
SETTIMANALE: è il diritto del lavoratore ad un riposo continuativo di
almeno 24 ore per ciascuna settimana lavorativa.
Per convenzione
il riposo settimanale cade con la giornata della domenica e si cumula con le
ore di riposo giornaliere per la giornata di lavoro antecedente quella del
riposo settimanale .
Il riposo
settimanale è calcolato come media in un riposo non superiore a 15 giorni
Il riposo
settimanale non è mai retribuito
Ø
FESTIVITA’:
sono delle giornate di riposo riconosciute al lavoratore in relazione a
ricorrenze religiose o civili e retribuite comunque al lavoratore.
Festivita’
infrasettimanale: viene retribuita al lavoratore una giornata come se
avesse lavorato;
Festività
cadente di domenica: viene retribuita al lavoratore una giornata in più
considerando che la domenica non è mai retribuita;
Lavoro
Festivo: in caso di prestazione lavorativa durante una festività
riconosciuta dal CCNL, il lavoratore percepirà, oltre la retribuzione spettante
per la festività, il pagamento della prestazione maggiorata in funzione del
diritto al riposo non goduto.
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