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I RIPOSI E LE FESTIVITA’ (di Bruno Olivieri)



La vigente normativa in materia (D.Lgs 66/2003) riconosce al lavoratore il diritto alla salute e all’integrità psico-fisica garantita attraverso i cosiddetti riposi. Le tipologie di riposo sono le seguenti:

Ø  RIPOSO GIORNALIERO: è il diritto del lavoratore a sospendere la prestazione lavorativa per almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. La consecutività può essere derogata solo in alcuni casi e attività caratterizzate da regimi di reperibilità;
Ø  PAUSE DI LAVORO: Qualora l’orario di lavoro ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto ad un intervallo per pausa le cui modalità e durata sono stabilite da CCNL e che comunque non devono essere inferiori a dieci minuti.
Ø  RIPOSO SETTIMANALE: è il diritto del lavoratore ad un riposo continuativo di almeno 24 ore per ciascuna settimana lavorativa.
Per convenzione il riposo settimanale cade con la giornata della domenica e si cumula con le ore di riposo giornaliere per la giornata di lavoro antecedente quella del riposo settimanale .
Il riposo settimanale è calcolato come media in un riposo non superiore a 15 giorni
Il riposo settimanale non è mai retribuito
Ø FESTIVITA’: sono delle giornate di riposo riconosciute al lavoratore in relazione a ricorrenze religiose o civili e retribuite comunque al lavoratore.
Festivita’ infrasettimanale: viene retribuita al lavoratore una giornata come se avesse lavorato;
Festività cadente di domenica: viene retribuita al lavoratore una giornata in più considerando che la domenica non è mai retribuita;

Lavoro Festivo: in caso di prestazione lavorativa durante una festività riconosciuta dal CCNL, il lavoratore percepirà, oltre la retribuzione spettante per la festività, il pagamento della prestazione maggiorata in funzione del diritto al riposo non goduto.

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