RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Con il ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale si avvia il processo
tributario di primo grado.
Si identifica me processo
tributario di primo grado il ricorso del contribuente contro atti emessi dall’Agenzia delle Entrate,
Agenzia del Territorio, delle Dogane e l’Ente di Riscossione e in riferimento a
quanto di cui all’art. 19 D.Lgs 546/1992.
In caso di ricorso da parte del
contribuente, l’obbligo di adempiere al versamento delle somme richieste non si
interrompe (art. 47 D.Lgs 546/1992); il contribuente deve versare le somme
richieste e, nel caso di sentenza favorevole, l’Amministrazione Finanziaria
restituirà le somme no dovute. Per l’interruzione dev’essere presentata
apposita richiesta alla Commissione Tributaria a cui seguirà o meno delibera di
sospensione.
IL PROCEDIMENTO
Il ricorso dev’essere proposto
seguendo un iter procedurale molto rigoroso:
Termini e modalità di presentazione del
ricorso
1.
Il ricorrente può proporre ricorso entro massimo 60 giorni dal ricevimento
dell’Avviso di Accertamento (art. 21)
2.
Il ricorrente entro i termini presenta, a mano
presso la segreteria della commissione provinciale o a mezzo posta raccomandata
con ricevuta di ritorno, l’istanza (art. 20);
3.
Entro 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza, il soggetto ricorrente deve costituirsi in giudizio trasmettendo,
a mano o a mezzo posta raccomandata, l’originale del ricorso e la nota di
iscrizione a ruolo in cui sono indicate le parti del ricorso e il difensore
nominato dal ricorrente, obbligatorio per liti tributarie superiori a
5.000.0000 (art. 22)
4.
Entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è
stato notificato, L’Ufficio nei confronti del quale è stato proposto il
ricorso, si costituisce in giudizio depositando presso la segreteria della
commissione tributaria provinciale le controdeduzioni indicando anche le prove
di cui intende avvalersi (art. 23)
5.
La segreteria della commissione tributaria
iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo del processo
composto da tutti i documenti depositati dalle parti interessate che saranno
loro restituiti al termine del processo.
6.
La segreteria della commissione tributaria
sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo formato
Convocazione Prima Udienza
7.
Il presidente della commissione assegna il
ricorso ad una sezione
8.
Il presidente della Sezione analizzerà il
ricorso per valutarne l’ammissibilità e se ammissibile fissa la data della
prima udienza per la trattazione della controversia
9.
La segreteria della Commissione tributaria
trasmette alle parti la data di convocazione almeno 30 giorni prima di quella
fissata
Trattazione della controversia e sentenza
10. La
controversia verrà trattata in Camera di Consiglio, salvo istanza inviata
almeno dieci giorni prima dell’udienza, con cui si richiede il trattamento in
Pubblica Udienza.
11. Il
collegio dei giudicanti delibera la decisione in segreto in Camera di Consiglio
entro massimo trenta giorni.
Prima della
pronuncia della sentenza, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 546/1992, le parti
possono proporre la conciliazione totale o parziale
12. A
seguito della delibera, viene pronunciata la sentenza che ne è scaturita. La
sentenza viene resa pubblica mediante il deposito presso la segreteria della
Commissione Tributaria entro 30 giorni dalla sentenza pronunciata.
RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
In caso il soggetto ricorrente
abbia avuto una sentenza avversa, può proporre ricorso alla decisione derivante
dalla Sentenza pronunciata dal collegio giudicante in camera di consiglio.
Tale ricorso è ammesso alla
Commissione Tributaria Regionale e prende il nome di processo tributario di secondo grado.
Il ricorso in appello dovrà
contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:
·
Commissione a cui è diretto
·
Soggetto nei confronti dei quali è richiesto
appello
·
Estremi della sentenza impugnata
·
Esposizione sommaria dei fatti
·
Oggetto e motivi della domanda di impugnazione
IL PROCEDIMENTO
Termini e modalità di presentazione del ricorso
Il ricorso in appello è proposto nelle
forme di cui al processo di primo grado (richiesta, istruzione del fascicolo,
assegnazione alla sezione, decisione e
sentenza), ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, e nei confronti di tutti i
soggetti che hanno partecipato al processo di primo grado.
A seguito del deposito del ricorso,
ovvero della costituzione in giudizio delle parti, la segreteria della
commissione tributaria regionale richiede copia del fascicolo contenente anche
la sentenza alla commissione tributaria provinciale.
Nel processo d’appello non possono
proporsi domande nuove e nel caso siano proposte devono essere dichiarate
inammissibili.
Trattazione della controversia e sentenza
Nel procedimento d’Appello si
osservano le norme applicative di cui al processo tributario di primo grado.
RICORSO IN CASSAZIONE
In caso il soggetto ricorrente
abbia avuto una sentenza avversa anche in secondo grado ma ritenga infondato il
giudizio indicato nella sentenza pronunciata dalla commissione tributaria
regionale, può ricorrere in Cassazione ai sensi dell’art. 62 D.Lgs 546/1992.
In cassazione la procedura seguita
sarà quella rilevata dal codice di procedura civile.
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