Articolo del Dott. Bruno Olivieri (Consulente Fiscale)
Disciplinato dal D.Lgs 98/2011 è un regime contabile a cui possono accedere solo i soggetti in possesso di particolari requisiti:
- · Non hanno esercitato, nei tre anni antecedenti la richiesta di entrata nel regime, alcuna attività autonoma o imprenditoriale ( in rif. alla Circ. 17/E Agenzia delle Entrate del 30/05/2012, l’esercizio dell’attività fa riferimento non alla mera apertura della partita iva ma all’effettuazione di operazioni attive o passive);
- · L'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- · L’attività dovrà essere svolta sotto forma di ditta individuale o impresa familiare (art 230-bis c.c.)
Costituire un'impresa familiare è possibile, ai sensi dell'articolo 230-bis, codice civile, tra il titolare della ditta e il coniuge, i parenti entro il terzo grado e/o gli affini entro il secondo.
Ciò consentirebbe di iscrivere il familiare all'Inps (se l'attività è artigiana o commerciale e solo nei casi in cui svolga attività con prevalenza, altrimenti, in caso sia titolare di un rapporto di lavoro o sia pensionato, potrà essere esonerato dal versamento della contribuzione ai sensi di quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro 10478/2013) e all'Inail (sempre se l'attività è artigiana o se è individuata rischiosa dalla legge). Inoltre, anche l'impresa familiare può beneficiare del regime dei minimi, con l'avvertenza che «l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore», senza necessità di ripartire il reddito pro quota anche ai familiari (articolo 1, comma 105, legge n. 244/2007).
Quindi, siccome l'imposta sostituiva è interamente assolta dal titolare della ditta, i «collaboratori familiari non sono tenuti neppure a dichiarare il reddito di partecipazione all'impresa familiare» (circolari 30 maggio 2012, n. 17/E, paragrafo 6.1.2 e 28 gennaio 2008, n. 7/E).
La permanenza all’interno del regime dipende da requisiti oggettivi e soggettivi:
REQUISITO SOGGETTIVO:
La permanenza all’interno del regime è ammessa per 5 anni a qualsiasi soggetto e comunque fino all’età di 35 anni qualora, al compimento del quinto anno nel regime, non si sia raggiunta l’età limite (di 35 anni).
REQUISITI OGGETTIVI:
· Non conseguire ricavi per un importo superiore a 30.000 euro annui
· Non effettuare operazioni di cessioni all’estero
· Non avere collaboratori dipendenti
· Non avere beni ammortizzabili per un valore superiore a 15.000 euro nel triennio
Questo regime viene definito di vantaggio in quanto presenta un trattamento fiscale agevolato ai fini IVA, IRPEF e IRAP.
Prevede infatti l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva pari al 5% del reddito imponibile dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo che assolve le imposte dovute a i fini IRPEF e relative addizionali.
Il soggetto nel regime fiscale di vantaggio è inoltre esentato da effettuare gli adempimenti ai fini IVA non addebitando l’imposta in sede di emissione di fattura fiscale. Allo stesso modo non possono portare in detrazione l’iva sugli acquisti che costituirà però un costo deducibile dal reddito fiscale.
L’imposta sostitutiva viene liquidata in sede di dichiarazione dei redditi con l’assoggettamento ad eventuali acconti per l’anno d’imposta successivo.
I contribuenti in regime di vantaggio fiscale non hanno obblighi di tenuta di scritture contabili ma solo di conservazione dei documenti fiscali che hanno determinato il risultato d’esercizio e il reddito imponibile.
I contribuenti in regime agevolato, che non hanno altri redditi assoggettati a irpef e dai quali applicare detrazioni e deduzioni, non hanno inoltre possibilità di usufruire delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese personali che non siano inerenti l’attività svolta.
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