Fonte DTL Modena
L'INPS, con circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, premettendo che la posizione espressa discende da chiarimenti intervenuti con il Ministero del Lavoro e che la normativa relativa alla c.d. "piccola mobilità" (quella concernente i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese dimensionate fino a quindici dipendenti) non è stata prorogata nel 2013, osserva che:
a) gli incentivi previsti (sotto forma di contribuzione agevolata al 10%) per le assunzioni effettuate da datori di lavoro entro il 31 dicembre 2012, cessano a tale data;
b) non sono riconosciute le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni di contratti stipulati entro il 2012 e avvenute nel corso del 2013;
c) non sono riconosciute incentivate le assunzioni di lavoratori della "piccola mobilità" avvenute nel corso del 2013;
d) i datori di lavoro che effettuano assunzioni, proroghe e trasformazioni relative concernenti lavoratori già licenziati per giustificato motivo oggettivo da piccole imprese, possono beneficiare dell’incentivo già annunciato, a suo tempo, dal Ministro Fornero e contenuto nel Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013, del Dirigente Generale delle Politiche Attive e Passive del Ministero del Lavoro (nei limiti massimi ivi previsti) per un importo pari a 190 euro mensili per 12 mesi. Il Decreto rimanda, per la piena operatività del beneficio, ad una circolare INPS non ancora emanata, sicchè, ad oggi, il beneficio non può essere "goduto";
e) la mancata proroga delle agevolazioni per i lavoratori provenienti dalla "piccola mobilità" incide anche sugli incentivi per l’apprendistato dei lavoratori in mobilità (art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011), qualora l’istituto, peraltro poco utilizzato, riguardi gli stessi: al momento, si è in attesa di approfondimenti concordati con il Dicastero del Lavoro e, di conseguenza, non vengono fornite disposizioni applicative.
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