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LA DENUNCIA DI INFORTUNIO (di Bruno Olivieri)


Viene definito come infortunio sul lavoro qualsiasi incedente determinato da causa violenta in occasione di lavoro e che comporti la morte, inabilità permanente, inabilità temporanea per più di tre giorni. Dal marzo 2000 rientrano tra gli infortuni anche quegli eventi occorsi durante il percorso che collega luogo di abitazione e quello di lavoro.

La denuncia
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore è obbligato a comunicare tempestivamente al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, in caso l’infortunio preveda una sospensione della prestazione lavorativa per un periodo superiore ai tre giorni, è obbligato a effettuare DENUNCIA DI INFORTUNIO nel termine massimo di due giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
In caso la denuncia venga effettuata in ritardo in quanto il lavoratore non ha tempestivamente trasmesso il certificato attestante l’inabilità, lo stesso potrebbe essere condannato alla mancata corresponsione dell’indennità spettante.
Contestualmente alla denuncia di infortunio, il datore di lavoro deve adempiere ad altri due obblighi, ovvero quello di comunicare l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza e quello di annotare l’evento su registro infortuni.
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore, parimenti al trattamento di malattia INPS, avrà diritto a:

·       CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
·       INDENNIZZO PER LE GIORNATE DI INFORTUNIO

Trattamento Economico Commercio
Il trattamento economico del lavoratore in caso di infortunio prevede quanto di seguito:

1 giorno (giorno dell’infortunio) = carenza 100% della retribuzione giornaliera carico azienda

2+3+4 giorno =  carenza 60% della retribuzione giornaliera a carico azienda

dal 5 al 21 giorno

ü    Indennità c/Inail pari al 60%
ü    Integrazione c/azie pari alla differenza tra indennità lordizzata e 90% paga giornaliera

dal 22 al 90 giorno

ü    Indennità c/Inail pari al 60%
ü    Integrazione c/azie pari alla differenza tra indennità lordizzata e 100% paga giornaliera
Oltre il 90 giorno

ü    Indennità c/Inail pari al 75%
ü    Integrazione c/azie pari alla differenza tra indennità lordizzata e 100% paga giornaliera


Calcolo dell’indennità
Il calcolo dell’indennità Inail avviene sulla base della retribuzione media giornaliera.
La RMG viene calcolata tenendo conto dei seguenti elementi:

LAVORATORE MENSILIZZATO
ü  Retribuzione giornaliera
Viene presa la retribuzione del mese precedente / 25 oppure quella dei 15  giorni antecedenti l’evento/12,5
ü  Straordinari maturati nei 15/intero mese giorni antecedenti l’evento
Viene preso l’importo liquidato nel cedolino del mese precedente/12,5 (o 25 se intero mese)
ü  Ferie e permessi
Importo Annuale Ferie + Permessi/300
ü  Mensilità aggiuntive
Importo Annuale 13+14 /300

LAVORATORE ORARIO
ü  Retribuzione giornaliera (guadagno medio settimanale)
Viene presa la retribuzione settimanale antecedente infortunio * num ora lavorative settimanali / 6
ü  Straordinari maturati nei 15/intero mese giorni antecedenti l’evento
Viene preso l’importo liquidato nel cedolino del mese precedente/12,5 (o 25 se intero mese)
ü  Ferie e permessi
Importo Annuale Ferie + Permessi/300
ü  Mensilità aggiuntive
Importo Annuale 13+14 /300


Una volta calcolata la RMG, la si moltiplica per le giornate di infortunio considerando tutti i giorni di calendari incluso sabato e domeniche se lavorative, altrimenti escluse.
L’importo, per la % di indennizzo determina la quota a carico dell’ente, non assoggettata a trattenute previdenziali ma solo a quelle fiscali.

Calcolo dell’integrazione
Si lordizza l’indennità c/Inail e si calcola la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato * 90% i primi 21 giorni e 100% i successivi

Si effettua la differenza tra la quota che avrebbe percepito se avesse lavorato, percentualizzata come sopra, meno l’indennità lordizzata; la differenza costituisce l’integrazione imponibile 100% ai fini previdenziali e fiscali.

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