di Bruno Dott. Olivieri
Disciplinato dall’art. 1655 del
c.c. è un contratto stipulato tra un primo soggetto APPALTANTE che richiede
l’esecuzione di un’opera/servizio in capo ad altro soggetto APPALTATORE
utilizzando propri mezzi e assumendosi totalmente il rischio d’impresa.
·
Appaltante:
chi cede in appalto la realizzazione di un servizio (committente)
·
Appaltatore:
colui che, nell’esercizio d’impresa, esegue l’opera o il servizio dietro
corrispettivo in denaro organizzando i propri mezzi e assumendosi il rischio
d’impresa
Parimenti a quanto accade per la
somministrazione, nell’appalto si riscontra un rapporto tra tre soggetti
regolamentati da due contratti:
Rapporto Appaltante/Appaltatore =
Contratto Commerciale
Rapporto Appaltatore/Lavoratore =
Contratto di Lavoro
A differenza che nella
somministrazione, il potere direttivo su lavoratore viene esercitato
direttamente da colui che svolge il servizio (Appaltatore); altrimenti si
configurerebbe illegittimo appalto di manodopera nel caso in cui il potere
direttivo fosse esercitato dall’Appaltante in quanto per poter essere lecito
dovrebbe essere sorretto da contratto di somministrazione.
Tutele del lavoratore (responsabilità solidale appaltante)
Pur essendo il lavoratore un
dipendente dell’appaltatore, l’art. 29 del Dlgs 276/2003 sancisce il vincolo di
solidarietà nei confronti dei lavoratori da parte dell’appaltante , nei limiti
di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione delle
retribuzioni e trattamenti previdenziali dovuti, oltre il versamento delle
ritenute fiscali e contributi assicurativi obbligatori INAIL.
Tale tutela non si applica qualora il committente sia una
persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale.
Tutele del lavoratore in caso di subentro in particolari contratti di
appalto.
La successione di appalti si
realizza quando, alla cessazione di un contratto di appalto (cessazione di
qualsiasi natura), il committente stipula un nuovo contratto di appalto per lo
svolgimento del medesimo servizio/opera.
La materia della successione negli
appalti tra imprese trova la propria disciplina nell’ambito della
contrattazione collettiva e solo per alcuni settori.
Il “passaggio” da un’azienda a
un’altra è regolamentata dalla sola Contrattazione Collettiva Nazionale del
Lavoro TURISMO, MULTISERVIZI, IGIENE AMBIENTALE che è intervenuta con
una disposizione volta a tutelare i lavoratori dipendenti della uscente azienda
appaltatrice.
Nello specifico, i contratti
collettivi dei settori sopra riportati prevedono che per i lavoratori
dipendenti dell’impresa appaltatrice uscente è prevista l’applicazione delle
tutele riservate ai lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, ovvero
dell’obbligo per la nuova entrante della conservazione del loro posto di lavoro.
Tali disposizioni sono applicabili a patto che l’impresa entrante
applichi il CCNL che prevede tale tutela o analogo.
Proprio perché il fedele rispetto
delle norme in materia potrebbe risultare “indebolito” per il fatto di essere
garantita proprio a livello contrattuale, al Legislatore viene rimandato il
compito di garantire il rispetto della regolamentazione.
Fermo restando l’intenzione del
Legislatore di intervenire a garanzia del rispetto delle disposizioni dei CCNL
assimilando la tutela prevista in caso di successione di appalto a quella di
cui al D.Lgs 276/2003, occorre sottolineare come, all’art. 29, comma 3 del
D.Lgs. n. 276/2003, tuttavia si chiarisce che “l’acquisizione del personale già
impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza
di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto d'appalto, non costituisce
trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Ciò sta a significare che il
passaggio del dipendente da una azienda all’altra in caso di cambio appalto può
avvenire, diversamente da quanto prevede l’art. 2112 c.c., senza riconoscere
l’anzianità del lavoratore o la sua retribuzione o il suo livello di
inquadramento, salvo che il contratto collettivo preveda condizioni di miglior favore
disponendo, per esempio, che il rapporto prosegua a parità di condizioni.
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