Fonte DTL Modena
Con sentenza n. 3027 del 11 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che l'indennità omnicomprensiva ricevuta dal lavoratore a causa dell'illegittimità dell'apposizione del termine in un contratto a tempo determinato (art. 32, co. 5, L. n. 183/2010), seppur dipendente e conseguenziale al rapporto di lavoro instaurato, non ha natura retributiva.
In considerazione di ciò, non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali dal periodo di cessazione al periodo della pronuncia giudiziaria.
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