FONTE: www.consulentidellavoro.it
L’intento del legislatore è quello di contrastare fenomeni di abuso e frode derivanti dalla compensazione di crediti fiscali inesistenti. La norma in questione però, a differenza di quanto disposto per il credito Iva, non pone l’ulteriore restrizione dell’obbligo di compensare il credito soltanto successivamente al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Non è richiesto l’utilizzo esclusivo di Entratel o Fisconline come canale di pagamento, essendo ammissibile che l’F24 riportante la compensazione dei crediti vistati, sia presentato altresì attraverso i sistemi di remote banking o pagamento agli sportelli bancari o degli agenti della riscossione.
L’obbligo in questione si applica già a decorrere dal periodo d’imposta 2013, dunque il visto andrà apposto già sulle prossime dichiarazioni UNICO, IRAP e 770, e riguarda le sole compensazioni “orizzontali”, cioè quelle operate tra crediti e debiti di diversa natura tramite il modello F24. La soglia di riferimento va considerata, ovviamente, per singolo tributo.
In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%. Rimane fermo tuttavia il divieto di operare compensazioni orizzontali dei crediti tributari in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro. L’inosservanza di tale divieto comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 50% dell’importo del ruolo.
Il tetto massimo consentito per le compensazioni è stato nel contempo elevato a euro 700.000.
L’obbligo in questione si applica già a decorrere dal periodo d’imposta 2013, dunque il visto andrà apposto già sulle prossime dichiarazioni UNICO, IRAP e 770, e riguarda le sole compensazioni “orizzontali”, cioè quelle operate tra crediti e debiti di diversa natura tramite il modello F24. La soglia di riferimento va considerata, ovviamente, per singolo tributo.
In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%. Rimane fermo tuttavia il divieto di operare compensazioni orizzontali dei crediti tributari in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro. L’inosservanza di tale divieto comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 50% dell’importo del ruolo.
Il tetto massimo consentito per le compensazioni è stato nel contempo elevato a euro 700.000.
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