Fonte DTL Modena
La risposta in sintesi:
"...Le figure richiamate genericamente dall’interpellante non sembrano equiparabili a quelle indicate al n. 12 della tabella citata.
Va infatti evidenziato che l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” ha una sua specifica connotazione, in quanto consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate.
La prestazione svolta invece dagli operatori di call center è sicuramente una prestazione più articolata in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa.
Ciò peraltro è esplicitamente confermato dal Legislatore laddove ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out bound quando trattasi di “attività di vendita diretta di beni e di servizi” (art. 61, D.L.vo n. 276/2003).
Il semplice utilizzo dello strumento telefonico non sembra quindi consentire la richiesta equiparazione delle categorie in questione.
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.".
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